TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2011-09-14, n. 201102899

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2011-09-14, n. 201102899
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201102899
Data del deposito : 14 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00547/1996 REG.RIC.

N. 02899/2011 REG.PROV.PRES.

N. 00547/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Giudice delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 547 del 1996, proposto da:
Capitolo Cattedrale della Diocesi di Locri-Gerace, rappresentato e difeso dall'avv. F R, con domicilio eletto presso Sergio Florio, Avv. in Reggio Calabria, via Miraglia, 19;

contro

Regione Calabria, Comune di Agnana, Comune di Gerace, Comune di Canolo, Comune di Antonimina;

per l'annullamento

- degli avvisi di deposito degli atti di esproprio prot. 4302 del 29.7.95;

- del decreto di occupazione temporanea e d’urgenza, con contestuale avviso di immissione in possesso prot. 6553/4 del 20.11.95;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale, ivi compreso il decreto di approvazione del progetto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 1 dell’all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 30 maggio 1996;

Considerato che anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Leg.vo 2 luglio 2010, n. 104, a cura della Segreteria è stato notificato alle parti costituite un apposito avviso, con il quale è stato fatto onere alla parte ricorrente di presentare una nuova istanza di fissazione dell’udienza, con la firma della parte, entro sei mesi dalla notifica dell’avviso stesso, ai sensi dell’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, modificato ed integrato dall’art. 54 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall’art. 57, comma 1, della L. 18 giugno 2009 n. 69;

Considerato che è decorso infruttuosamente il termine assegnato onde, in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 9 della L. n. 205/2000 citata ed all’art. 2 dell’Allegato 3 (Norme transitorie) al Decreto Leg.vo n. 104/2010 citato, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato perento.

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