TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2015-12-22, n. 201501234

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2015-12-22, n. 201501234
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201501234
Data del deposito : 22 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00298/2015 REG.RIC.

N. 01234/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00298/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 298 del 2015, proposto da:
C P, A D, rappresentati e difesi dall'avv. C M, con domicilio eletto presso C M in Cagliari, viale Bonaria n. 80;

contro

Comune di Ulassai, rappresentato e difeso dall'avv. M L, con domicilio eletto presso M L in Cagliari, Via Leonardo Alagon n. 1;
Regione Sardegna Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale Servizio Territorio Rurale, Regione Sardegna Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale Servizio Miglioramento Ambiente;

per l'annullamento

- del provvedimento nota prot. n. 1525/VII.8/05.02.2015 del resistente Servizio Miglioramento dell'Ambiente e dello Spazio Rurale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto: richieste di legittimazione di terreni gravati da usi civici ricadenti nel territorio del Comune di Ulassai ;

- di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, ivi compresa la nota in data 20.07.2011, prot. n. 17776, classifica di titolario VII.8.2, del Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ulassai;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espongono i ricorrenti che fin dal 1951 hanno occupato e occupano ad oggi: Puddu Cesare il terreno distinto nel catasto del Comune di Ulassai al foglio 31, mappale 23, in località “Pauli Longa”, Depau Antioco il terreno distinto nel catasto del Comune di Ulassai al foglio 31 mappale 1/V, F. 30 mappali 4/f, 5, 6, in località “Sa Crabiola”.

I terreni sono di proprietà del Comune di Ulassai e nei medesimi è stata accertata l’esistenza di usi civici.

I ricorrenti hanno richiesto alla Regione di disporre in loro favore la legittimazione degli stessi in forza di quanto previsto dalla legge n. 1766 del 1927 e dal regolamento di cui al R.D. 26.02.1928 n. 332.

La Regione ha risposto (nota prot. 17776/20.07.2011) sul presupposto dell’incertezza circa la competenza a disporre la legittimazione che l’esame delle istanze non sarebbe potuto avvenire prima dei pronunciamenti del Commissario degli usi civici della Sardegna.

I ricorrenti presentavano ulteriore istanza il 26 gennaio 2015 che veniva riscontrata dal direttore del servizio miglioramento dell’Ambiente che comunicava che il Commissario per gli usi civici per la Regione autonoma della Sardegna aveva trasmesso una copia della sentenza n. 1/17.12.2011 con la quale ha dichiarato il proprio difetto assoluto di giurisdizione riguardo alla procedura di legittimazione di occupazioni abusive in terre civiche di cui agli artt. 9, 3, 10 della L. 1766/1927.

In sostanza, espongono i ricorrenti, la Regione autonoma della Sardegna ritiene di non poter dare corso alla procedura di legittimazione richiesta per mancanza di una disciplina regionale di riferimento.

Avverso gli atti in epigrafe indicati sono insorti i ricorrenti deducendo le seguenti articolate censure:

violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, lettera n) e 57 dello Statuto della Regione autonoma della Sardegna, degli artt. 116 e 117 della Costituzione, della L. 1766/1927 nonché del regolamento 332 del 1928 e della relativa disciplina di ulteriore attuazione, eccesso di potere.

Concludevano per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituiva il Comune di Ulassai.

Alla udienza pubblica del 10 giugno 2015 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Intanto, in punto di fatto va osservato che lo stesso Comune di Ulassai non si oppone alle richieste avanzate dai ricorrenti alla Regione autonoma della Sardegna precisando che “nei molti decenni trascorsi, hanno effettivamente sottratto le aree reclamate all’inutilizzo e all’improduttività, nei limiti della parte dei terreni occupati oggetto di effettivo e riconosciuto miglioramento”.

Ciò premesso, in diritto le ragioni dei ricorrenti sono pienamente fondate.

La ricostruzione effettuata dalla difesa dei ricorrenti non può che essere condivisa dal Collegio.

L’art. 57 dello Statuto regionale sardo recita: “Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato”.

Ebbene, siccome la L.R. n. 12 del 1994 nulla disciplina in ordine all’istituto della legittimazione, per pacifici principi giuridici e per espressa previsione dello Statuto regionale si deve applicare la legge dello Stato e cioè gli artt. 9 e 10 della L. 1766 del 1927.

In questo, lo si ribadisce, la difesa dei ricorrenti coglie pienamente nel segno e l’unico articolo motivo in diritto è fondato.

Il ricorso deve, in definitiva, essere accolto siccome fondato.

Le spese, stante la particolarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi