TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-07-11, n. 202302318

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-07-11, n. 202302318
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302318
Data del deposito : 11 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2023

N. 02318/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00914/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 914 del 2022, proposto da
-OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M S, D N, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;



contro

Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, Servizio Soprintendenza beni culturali e ambientali di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;



nei confronti

Curatela fallimentare della -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per l’annullamento

del provvedimento della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Palermo prot. -OMISSIS-del 16 marzo 22, rettificato il 31 marzo 2022, avente come oggetto “Villa termine del Conte d’Isnello S. Antimo, via Monteverdi 38, Richiesta di condono edilizio ai sensi dell’art. 40 della l. 47/85 .


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, Servizio Soprintendenza beni culturali e ambientali di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 la dott.ssa R S R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con atto ritualmente notificato e depositato, la -OMISSIS-s.r.l. ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, premettendo le circostanze che possono riassumersi come di seguito.

Villa Isnello di Palermo, nei secoli più volte rimaneggiata, nella sua forma attuale, è il risultato di lavori successivi al 1860. Nel 1978, la villa è stata dichiarata di interesse storico-artistico.

Nell’anno 2017, nell’ambito di una procedura fallimentare, la villa è stata acquistata – limitatamente al piano terra ed al secondo piano - dalla società ricorrente, che, con istanza dell’8 marzo 2018, ai sensi dell’art. 40, comma 6 della l. 47/85, ha chiesto il condono di alcune opere abusivamente realizzate nell’immobile.

Con nota del 6 novembre 2018, il Comune di Palermo ha espresso parere positivo al condono e, quindi, ha richiesto alla competente Soprintendenza il necessario nulla-osta.

In data 17 marzo 2021, l’ente tutorio ha notificato il provvedimento oggetto di impugnazione (rettificato con atto del 31 marzo 2022), con cui:

- ha rilevato che, successivamente all’apposizione del vincolo, nella villa sono state realizzate opere abusive, consistenti nel frazionamento del corpo principale in tre unità immobiliari (oggi identificate in catasto fabbricati al foglio-OMISSIS- destinate ad abitazione, con stralcio di una parte comune destinata all’inserimento di un impianto ascensore a servizio di tre livelli (piano terra, primo e sottotetto), a fianco dell’androne (oggi subalterno 3), oltre ad opere varie di manutenzione straordinaria e realizzazione di nuovi impianti e servizi;

- ha considerato che molti degli interventi realizzati si configurano quali interventi di ristrutturazione, intesa come “insieme di interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” , e pertanto non sono compatibili con la valenza monumentale del bene e con la finalità di conservazione del medesimo (art. 29 d.lgs. 42/2004);

- ha disposto, ai sensi dell’art. 160, co. 1 d.lgs. 42/04, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con riferimento ad alcune delle opere abusivamente realizzate (segnatamente, è stata disposta la dismissione dei solai realizzati in assenza di autorizzazione e l’eliminazione delle aperture sul tetto, reintegrando il sistema di copertura, come indicato nei grafici);

- è stato consentito il mantenimento di alcune delle opere abusive (realizzazione di una porzione comune di ingresso, disimpegno ed impianto ascensore, sostituzione di pavimentazioni, chiusura e apertura di vani di passaggio, realizzazione di tramezzi e di impianti);

- è stato autorizzato il progetto di “parziale rimessa in pristino e di nuova realizzazione” proposto dalle ditte proprietarie (ossia la società ricorrente ed i signori -OMISSIS- proprietari del piano primo), alle seguenti condizioni: “non dovranno essere realizzate le nuove finestre sulla porzione di copertura piana, se necessario potrà essere realizzato un lucernaio centrale, le cui modalità, posizione, dimensioni e materiali, dovranno essere concordati con i tecnici incaricati dell’esercizio dell’Alta Sorveglianza, previa presentazione di grafici esecutivi” .

Premesse tali circostanze, la società ricorrente ha dedotto i seguenti profili di illegittimità del provvedimento impugnato.

I. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90 e degli artt. 20 e 160 del codice dei beni culturali per mancata indicazione del danno concretamente arrecato all’immobile; difetto di istruttoria.

In violazione delle disposizioni indicate, il provvedimento impugnato difetterebbe di adeguata motivazione, tale da esplicitare il concreto danno arrecato all’immobile vincolato per effetto degli interventi abusivi realizzati. Piuttosto, le ragioni addotte si risolverebbero in una mera motivazione di stile.

II. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e del principio di legittimo 14 affidamento; violazione art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/90; violazione art. 97 Cost.

Secondo parte ricorrente, gli interventi di ripristino disposti sarebbero contrari al principio di proporzionalità, giacché i solai tra primo e secondo piano sono stati modificati di una misura variabile tra i 30 e i 100 cm per una estensione pari a circa 140 mq: i costi del ripristino sarebbero altissimi, a fronte

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