TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2015-10-29, n. 201501088
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N. 01088/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00318/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2015, proposto da:
Comune di Sorso, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. A R, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Via Ada Negri, N. 32;
contro
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e R M, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione in Cagliari, viale Trento, n. 69;
nei confronti di
Comune di Sedini;
per l'annullamento
- della graduatoria relativa all'avviso pubblico per la "Presentazione progetti di pronta cantierabilità finanziabili con le linee di attività del POR FESR 2007-2013", pubblicata in data 26.1.2015 sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nella parte relativa alla LINEA DI ATTIVITA' 4.2.4.c - Promozione, riqualificazione ed integrazione degli itinerari tematici che valorizzino il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo ove esclude e/o non ammette al finanziamento il Comune di Sorso;
- del predetto avviso pubblico nella parte in cui prevede all'art. 7 punto 1), a pena di esclusione, che la domanda dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e del responsabile unico del Procedimento;
- della nota prot. n° 6344 del 19.02.2015 a firma del Responsabile del Procedimento, ricevuta dal Comune di Sorso in data 26.2.2015;
- della determinazione dell'Assessorato dei Lavori Pubblici -Servizio interventi nel Territorio prot. n. 9985/641 del 13.3.2015 a firma del Responsabile del Procedimento, nonchè in parte qua dell'allegata graduatoria finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2015 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con avviso pubblicato sul sito istituzionale il 3 dicembre 2014, la Regione Sardegna ha indetto la procedura per la presentazione, da parte di enti locali, di “Progetti di pronta cantierabilità finanziabili con le linee di attività del POR FESR 200-2013” . Il Comune di Sorso presentava la domanda di ammissione in data 4 dicembre 2014, chiedendo il finanziamento del progetto denominato “Lavori di adeguamento tratto strada comunale Sorso-Sennori in località Salamagna” .
All’esito dell’esame delle domande di ammissione, con nota del 19 febbraio 2015, n. 6344, la Regione comunicava all’amministrazione comunale l’esclusione della domanda dalla graduatoria finale dei progetti ammessi al finanziamento per due motivi:
- omessa allegazione delle fotocopie dei documenti d’identità del Sindaco e del responsabile unico del procedimento;
- non coerenza dell’intervento proposto, in quanto «non (…) finalizzato alla realizzazione degli itinerari tematici previsti nella Linea di attività 4.2.4.c.» , indicata nella domanda.
2. - Con ricorso avviato alla notifica il 27 marzo 2015 e depositato il successivo 20 aprile, il Comune di Sorso chiede l’annullamento del provvedimento di esclusione sopra richiamato, nonché degli ulteriori atti procedimentali meglio indicati in epigrafe, deducendo articolate censure che saranno esaminate ai successivi punti.
3. - Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, che preliminarmente eccepisce la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri enti locali inseriti nella graduatoria finale. Nel merito, chiede che il ricorso sia respinto in ragione della sua infondatezza.
4. - All’udienza pubblica del 24 giugno 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. - Deve essere preliminarmente esaminata la questione di rito sollevata dalla difesa regionale, con la quale si prospetta la necessità di integrare il contraddittorio.
5.1. - La questione non è fondata.
L’avviso pubblico della procedura prevedeva, tra i criteri di esame e ammissione delle domande di finanziamento, il criterio cronologico, in base al quale le proposte sarebbero state «giudicate ammissibili a finanziamento secondo l’ordine cronologico di arrivo» . Pertanto, tenuto conto di data e ora di presentazione della domanda da parte del Comune di Sorso (4 dicembre 2014, ore 10.41), si può agevolmente rilevare che l’eventuale accoglimento del ricorso e l’inserimento della domanda nella graduatoria della linea di attività indicata (4.2.4.c), produrrebbe la conseguente esclusione della sola domanda presentata dal Comune di Sedini (presentata alle 11.54 del medesimo giorno), al quale il ricorso è stato regolarmente notificato.
6. - Passando all’esame del merito, con il primo motivo il Comune ricorrente – deducendo la violazione dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 241 del 1990, nonché vari profili di eccesso di potere – lamenta il mancato esercizio del dovere di soccorso istruttorio, che avrebbe dovuto avere quale oggetto la richiesta di integrare la domanda con le fotocopie dei documenti di identità del Sindaco e del responsabile unico del procedimento. In tale prospettiva, il ricorrente impugna espressamente anche la clausola dell’avviso pubblico (art. 7, punto 1) che prevede l’allegazione alla domanda dei predetti documenti, a pena di esclusione.
La decisione di escludere la domanda del ricorrente, inoltre, è stata adottata senza la previa comunicazione dei motivi ostativi, con la conseguente violazione anche dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
7. - Con il secondo motivo, il Comune di Sorso rileva la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, sul presupposto della indubbia mancanza, nel provvedimento impugnato, delle ragioni di fatto e di diritto in base alle quali il progetto non è stato ritenuto coerente con le linee di attività indicate nell’avviso.
8. - Con il terzo motivo, il Comune ricorrente contesta anche la legittimità della valutazione di non coerenza formulata dall’amministrazione regionale, come risulterebbe dal confronto fra gli obiettivi della “Linea di attività 4.2.4.c” del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 e il contenuto dell’intervento proposto dal Comune.
9. – Sono fondate e assorbenti le censure dedotte con i primi due motivi di ricorso.
9.1. - Con riferimento al primo motivo di esclusione della domanda di finanziamento, giova premettere che il punto 7 dell’avviso pubblico prevedeva espressamente la sanzione dell’esclusione dalla procedura per le domande che non fossero corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante e del R.U.P. .
Tuttavia, l’omessa allegazione del documento d’identità, lungi dal consentire l’adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, costituisce, piuttosto, il presupposto per l’esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della norma generale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, la quale impone all’amministrazione di richiedere all’interessato non solo «la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete» ma eventualmente anche di «ordinare esibizioni documentali» . Nel caso di specie, non si tratta (e non si sarebbe trattato, ove l’amministrazione si fosse risolta in tal senso), di ordinare la presentazione di ulteriori documenti previsti dalla lex specialis della procedura. L’attività istruttoria integrativa, infatti, si sarebbe dovuta limitare al completamento di elementi (idonei a dimostrare l’identità personale di chi ha sottoscritto la domanda e la coincidenza tra questi e il legale rappresentante del Comune) presenti, in nuce , nella domanda presentata.
Attività istruttoria integrativa che non si pone in contrasto con il contenuto normativo del dovere di soccorso istruttorio, di cui all’art. 6, lettera b), cit., la cui portata letterale e sistematica ne consente l’estensione anche al caso di specie.
Sotto il profilo letterale, infatti, come accennato, l’art. 6 cit. prevede, tra i compiti del responsabile del procedimento, anche quello di «ordinare esibizioni documentali».
Quanto all’argomento sistematico, si osservi che - secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali - l’esercizio del dovere di soccorso istruttorio trova un limite estrinseco nel rispetto del principio della par condicio (si veda, ex multis , Cons. St., V, 5 dicembre 2012, n. 6248). Tuttavia, tale orientamento deve essere rimeditato alla luce delle norme di cui all’art. 38, comma 2- bis , del d.lgs. 163 del 2006, introdotto dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (secondo cui anche la «mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive …» non comporta l’immediata esclusione dalla procedura di gara del concorrente) e dell’art. 46, comma 1- ter , del medesimo d.lgs. n. 163/2006, inserito dall' art. 39, comma 2, del citato decreto-legge n. 90/2014 ( «Le disposizioni di cui all' articolo 38, comma 2-bis , si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara» ). Norme che riducono notevolmente la portata del principio del rispetto della par condicio nei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici e nel contempo ampliano l’istituto del dovere di soccorso istruttorio. Il che, inevitabilmente, si riflette anche sull’estensione del dovere di soccorso istruttorio nella generalità degli altri procedimenti di massa (o, comunque, in cui siano interessati una pluralità indeterminata di soggetti), nei quali, in conclusione, è doveroso provvedere a quelle integrazioni documentali che consentano di superare la mancanza o incompletezza delle dichiarazioni presentate dagli interessati.
9.2. - E’ fondato anche il secondo motivo, sia sotto il profilo del lamentato difetto di istruttoria per avere omesso di valutare compiutamente il contenuto effettivo del progetto presentato rispetto al contenuti programmatici delle linee di attività indicate nell’avviso pubblico e, in specie, della linea di attività indicata nella domanda del Comune di Sorso, sia per quanto concerne la (del tutto) insufficiente motivazione dell’esclusione (apoditticamente limitata all’affermazione che «l’intervento proposto non è finalizzato alla realizzazione degli itinerari tematici previsti nella Linea di attività 4.2.4.c.» ).
10. - I motivi esaminati debbono ritenersi non solo fondati ma anche assorbenti, in quanto implicano la necessità di rinnovare anche la valutazione del contenuto dell’intervento proposto dal Comune ricorrente, profilo da riservare agli apprezzamenti dell’amministrazione procedente.
11. - In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui sopra.
12. - Considerata la relativa novità delle questioni affrontate, si giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti.