TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2013-03-04, n. 201302281
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N. 02281/2013 REG.PROV.COLL.
N. 09682/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9682 del 2012, proposto da:
Impresa Occhipinti Angelo, rappresentata e difesa dagli avv. M C, A B, con domicilio eletto presso Antonino Barletta in Roma, piazza Margana, 29;
contro
Comune di Augusta;
per
l’ottemperanza del lodo arbitrale n. 20 dei giorni 3-17/2/10 emesso inter partes dalla camera arbitrale per i contratti pubblici istituita presso l'Autorità' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a definizione del procedimento n. 61/2008 r.g.a - (scioglimento contratto relativo ai lavori di completamento della scuola media "S. Todaro")
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
- Che l'Impresa Occhipinti narra che, con domanda di arbitrato notificata al Comune di Augusta il 7.4.2008, manifestava il proprio intendimento di attivare il previsto procedimento arbitrale onde risolvere il contenzioso ingeneratosi in fase di esecuzione dell'appalto dei lavori per il "Completamento della scuola inedia «S. Todaro» -Progetto esecutivo per la costruzione della palestra e degli spogliatoi" affidati dal Comune intimato e relativamente ai quali risultava appaltatrice;
- Che in data 23.2.2010 veniva comunicato all’impresa dalla Camera Arbitrale l'avvenuto deposito del Lodo n. 20 dei dì 3-17/2/2010, che recava il seguente dispositivo: -1) respinge i quesiti attorei n. I, n. 2 e n. 3;2) accoglie il quesito attoreo n. 4 e, per l'effetto, condanna il Comune di Augusta convenuto a pagare: all'Impresa attrice l'importo di Euro 128.836,40, oltre interessi come in parte motiva;3) respinge i quesiti n. 5, n. 6 e n. 7 dell'attore;4) respinge i quesiti n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, del convenuto;5) dichiara l'impossibilità dell'esecuzione del contratto a causa della scelta di ambedue i contraenti di chiedere la risoluzione e, di conseguenza, dichiara le parti sciolte dal contratto;6) pone le spese di difesa e di funzionamento del Collegio a carico di entrambe le parti in misura eguale;
- Che nessuna delle parti impugnava il Lodo, che diveniva inoppugnabile, ma, prosegue la narrazione di parte ricorrente, nessun seguito veniva dato dall’ Amministrazione;
- Che in data 15.7.2011 l'Impresa Occhipinti, pertanto, depositava il Lodo Arbitrale presso la Presidenza del Tribunale di Roma ed in data 19.7.2011 il Presidente del Tribunale di Roma dichiarava esecutivo il Lodo che, munito di formula esecutiva, in data 8.8.2011 veniva infine notificato al Comune di Augusta, che peraltro non vi ottemperava;
- Che l’impresa interessata propone pertanto l'odierno gravame;
- Che il sopraindicato lodo, osserva il Collegio, in disparte ogni considerazione sui contenuti ed il merito, ormai divenuto inoppugnabile, fornisce risposta positiva al quesito n. IV di parte attrice, riconoscendo alla ricorrente un pari ad Euro 128.836,40 oltre interessi;
- Che questo Tribunale deve quindi accogliere il ricorso in epigrafe, per la parte in cui chiede il pagamento della predetta somma;
- Che il Collegio ritiene viceversa estranei ai quesiti a suo tempo posti al Collegio arbitrale, e quindi all’ambito del presente giudizio di ottemperanza del medesimo lodo, le ulteriori deduzioni di parte ricorrente circa il computo degli interessi e di ogni ulteriore qualsivoglia somma, dovendosi sulla predetta cifra di Euro 128.836,40 computare gli interessi di legge fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- Che, per l’effetto, occorre condannare l'Amministrazione resistente a provvedere entro il termine considerato congruo a disporre il pagamento in favore della ricorrente, preavvertendo le parti che, in caso di perdurante inottemperanza, potrà essere nominato Commissario ad acta che vi provveda a spese dell’Amministrazione;
- Che le spese di giudizio devono seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;