TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2023-11-27, n. 202317635

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2023-11-27, n. 202317635
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317635
Data del deposito : 27 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2023

N. 17635/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12688/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12688 del 2022, proposto da R C, rappresentata e difesa dall'avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia

nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito in Romania finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso ADAA (SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA) e ADEE (SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA),

per il contestuale accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3 c.p.a., vertendosi nel caso in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine di discrezionalità amministrativa,

del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione, sulla base delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Educazione Nazionale Romeno, ai sensi del disposto dell'art. 16, co. 6 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005

con specifica richiesta di:

ordinare al Miur ex art. 117 co, 2 cpa,

di provvedere, entro il termine massimo di 30 giorni all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno in Italia ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005 e n°53/2013

anche nominando ai sensi dell’art. 117 co. 3, un Commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato parte ricorrente, premesso che in data 12 marzo 2022 essa aveva presentato l’istanza diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito in Romania e che l’amministrazione non aveva ancora adottato alcun provvedimento, chiedeva al Tribunale di: accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e condannare l’Amministrazione a provvedere sull’istanza;
dichiarare la fondatezza della pretesa sostanziale, trattandosi di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine di discrezionalità amministrativa;
nominare un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata.

Il Ministero dell’Istruzione si costituiva in giudizio con comparsa di mero stile.

All’udienza del 7 novembre 2023 la causa veniva assunta in decisione.

2. I presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione a cui l’istanza del privato è stata indirizzata e dall’inerzia mantenuta dall’amministrazione medesima oltre il termine previsto per l’adozione del

provvedimento.

Nel caso in esame sussiste un obbligo espresso dell’amministrazione di provvedere entro un termine di legge. L’art. 16 D.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 36/2005/CE, stabilisce infatti al comma 2 che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”;
al comma 6 prevede poi

che “sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”.

Dagli atti di causa risulta che il termine per la conclusione del procedimento, previsto dalla disposizione citata, è decorso inutilmente, senza che l’amministrazione abbia provveduto sull’istanza o abbia chiesto un’integrazione documentale.

In accoglimento del ricorso ed in conformità alla domanda di parte, si deve pertanto ordinare al Ministero dell’Istruzione di provvedere sull’istanza della ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.

Si ritiene inoltre opportuno, in considerazione dei ritardi già accumulati su analoghe istanze, nominare sin d’ora il commissario ad acta nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale dovrà provvedere, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o ad un organo competente in base alle disposizioni normative vigenti, entro 180 giorni dalla richiesta di parte ricorrente, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione. A detto Commissario l’Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento, che, in assenza di notizie il Commissario insediatosi dovrà comunque verificare, dando notizia al Tribunale.

Va, invece, rigettata la domanda di accertamento della pretesa sostanziale, trattandosi di attività avente carattere tecnico discrezionale ed essendo necessari adempimenti istruttori.

3. In ragione della soccombenza reciproca, le spese processuali vanno integralmente compensate.

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