TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2014-09-16, n. 201409730

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2014-09-16, n. 201409730
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201409730
Data del deposito : 16 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09992/2012 REG.RIC.

N. 09730/2014 REG.PROV.COLL.

N. 09992/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9992 del 2012, proposto da:
E P, rappresentata e difesa dagli avv. A F e L F, con domicilio eletto presso A F in Roma, piazza Acilia, 4;

contro

Universita' degli Studi di Roma “La Sapienza”, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12, nonché, per quanto di competenza, dall'avv. L N, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Sicilia, 50;

per ottenere

la esecuzione della sentenza n. 6358/2008 del TAR Lazio, Sez. III , come conforme alla sentenza n. 4578/2012 del Tribunale del lavoro di Roma, nella parte concernente l’obbligo di assunzione della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 il Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Premette la ricorrente, la quale ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per due posti di “collaboratore tecnico” presso la Clinica Oculistica – VII^ qualifica funzionale, - classificandosi al quarto posto della graduatoria:

che per scorrimento di tale graduatoria è venuta a trovarsi in posizione utile e perciò ha proposto istanza di assunzione, rigettata dall’Università con provvedimento del 2.3.1999 dalla stessa impugnato dinanzi al TAR Lazio con ricorso n. 5890/1992;

che nuovo provvedimento negativo veniva adottato a seguito di un atto di diffida della dr.ssa P il 14.12.2004 dall’Università che riteneva opportuno attendere la decisione dell’Organo sul ricorso n . 5890/1992 e che anche tale provvedimento negativo veniva impugnato con ricorso n. 1141/2005;

che, riuniti i due ricorsi, venivano accolti con la sentenza n. 6358/08 del TAR del Lazio (Sez. III) che disponeva l’annullamento dei provvedimenti negativi dichiarando “il diritto della ricorrente a figurare tra i candidati risultati vincitori nella graduatoria approvata il 30 gennaio 1990 con ogni consequenziale statuizione”;

che nella motivazione della sentenza il TAR rilevava che a seguito dell’approvazione della graduatoria concorsuale effettuata con decreto rettorale del 30.1.1990 il primo ed il terzo dei candidati graduati non vi figuravano più già nel corso dell’anno 1991 (essendosi il primo dimesso e non avendo, l’altro, accettato la nomina) ed era certamente maturato, in capo all’Università degli Studi, l’obbligo di scorrere la graduatoria e di procedere alla nomina e alla conseguente assunzione in ruolo della ricorrente;

che la stessa aveva richiesto anche il risarcimento dei danni causati dalla mancata assunzione ma nessuna decisione è stata adottata dal TAR;

che passata in giudicato la sentenza del TAR la dr.ssa P conveniva in giudizio davanti al Tribunale del Lavoro di Roma l’Università chiedendo la condanna della stessa Università ad assumerla ed a riconoscerle l’anzianità ai fini giuridici dal 1°.

8.1991 e a risarcirle i danni subiti;

che il Tribunale del Lavoro di Roma – con la sentenza n. 4578/2012 – rilevava che con la sentenza n. 6358/2008 il TAR aveva dichiarato il diritto della ricorrente a figurare fra i candidati vincitori nella graduatoria approvata il 30.1.1990 e riteneva che “non vi può essere più materia del contendere sul punto e la convenuta deve essere condanna a procedere all’assunzione della P. Circa la decorrenza, ai fini giuridici, di tale assunzione, … il giudicante … ha ritenuto … debba essere stabilita dalla data del 1.2.1992, risalendo al 24 gennaio 1992 la domanda di assunzione rivolta dalla P all’Università”.;

che il Tribunale del Lavoro di Roma ha disposto altresì la condanna dell’Università in relazione al danno patrimoniale da lei subito per la mancata assunzione e al risarcimento del danno biologico;

che la sentenza del Tribunale è stata impugnata dall’Università dinanzi alla Corte d’Appello del Lavoro di Roma che ha fissato la trattazione all’udienza del 16 aprile 2014 dinanzi al III Collegio Giudice.

Rappresenta l’attuale difensore della ricorrente:

che nel frattempo, nell’interesse della sua assistita, con lettera del 5.9.2012 ha chiesto all’Università di provvedere all’assunzione della dr.ssa P rappresentando che l’obbligo a tale assunzione discendeva per l’Università non solo dalla sentenza n. 4578/2012 del Tribunale del Lavoro, ma già dalla sentenza n. 6358/2008 del TAR Lazio, Sez. III, passata in giudicato e perciò invitata l’Università a disporre entro il 31.10.2012 l’assunzione in servizio della dr.ssa P alla quale richiesta l’Università non ha dato alcuna risposta;

che, in considerazione della fissazione per la udienza del 16.4.2014 del giudizio sull’appello proposto dall’Università nonché del silenzio rifiuto mantenuto dall’Università sulla richiesta di assunzione formulata il 5.9.2012 lo stesso difensore per evitare ulteriori ritardi sulla esecuzione della sentenza del TAR confermata dal Tribunale del Lavoro di Roma ha proposto il presente giudizio di ottemperanza rilevando la contraddittorietà del comportamento dell’Università che avrebbe dato una esecuzione soltanto parziale ai giudicati di questo TAR e del Tribunale del Lavoro che attengono alla parte già eseguita (risarcimento del danno) e non anche a quella sulla riassunzione in servizio.

Conclude lo stesso difensore chiedendo che questo Tribunale, prendendo atto dell’avvenuta liquidazione del risarcimento del danno così come determinato dal Tribunale del Lavoro di Roma e altresì del persistente rifiuto dell’Università ad assumere in servizio la dr.ssa P (come disposto dal TAR con la sentenza n. 6358/2008 passata in giudicato e confermata sul punto dalla sentenza n. 4578/2012 del Tribunale del lavoro di Roma) la condanna dell’Università ad assumere in servizio la sunnominata P in applicazione della graduatoria approvata con decreto rettorale del 30.1.1990 nel concorso di cui trattasi riconoscendole l’anzianità ai fini giuridici dal 1°.2.1992.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti della Università degli Studi di Roma “La Sapienza” costituitasi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato ed anche, per quanto concerne il giudizio relativo alla sentenza del Tribunale Lavoro di Roma, dell’avv. L N.

Tanto premesso anche per quanto concerne il contraddittorio, va osservato quanto segue.

Per la risoluzione del giudizio di ottemperanza proposto dinanzi questo Tribunale occorre subito evidenziare che tale azione, contiene una domanda diretta ad ottenere un ordine da parte del giudice adito che disponga ora la assunzione della ricorrente.

La stessa infatti pretende la emissione di una pronuncia contenente l’ordine all’Amministrazione di assumerla in virtù di un preteso obbligo della stessa Amministrazione che deriverebbe dalla sentenza n. 6358/2008 della Sez. III Bis di questo TAR che, in riferimento alla graduatoria di concorso (a due posti di Collaboratore tecnico) approvata nel remoto anno 1990 e cioè il 30.1.1990, ha riconosciuto il diritto della stessa dr.ssa P a figurare tra i candidati risultati vincitori nella predetta graduatoria.

Viene chiesta la esecuzione della sentenza non già nella forma satisfattiva per equivalente bensì nella forma specifica dell’assunzione che la richiedente reclama in virtù dell’annullamento in sede giurisdizionale di atti negativi interessanti la stessa graduatoria e adottati in suo sfavore.

Tale motivo, giova rievidenziarlo, sarebbe costituito dalla esistenza all’epoca (ed anche successivamente secondo la istante) di posti liberi per i quali sarebbe indiscutibile l’obbligo dell’Amministrazione di assegnarli alla stessa, costituito, per quanto concerne gli stessi posti all’epoca liberi, dalla circostanza che sempre nell’ambito della graduatoria approvata, il primo dei graduati si era dimesso mentre altro non aveva accettato la nomina, sicchè era maturato, in capo all’Università, l’obbligo di scorrere la graduatoria e di procedere alla nomina con conseguente assunzione in ruolo della ricorrente.

Circostanza tale ultima che sarebbe derivabile anche dalla sentenza di questo Tribunale che ha in sede di cognizione disposto l’annullamento degli atti impugnati e che aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a figurare tra i vincitori del concorso.

Più specificamente:

nella graduatoria all’epoca approvata con decreto del 30.1.01190 la collocazione, relativa al concorso per i suindicati due posti, era la seguente:

1) dott. Brocato;

2) altro classificato;

3) dott. Niutta;

4) dott.ssa P (la attuale ricorrente).

Sarebbe avvenuto che il primo graduato il prof. Brocato, il 1°.8.1991, si sarebbe dimesso dal servizio;
il terzo graduato il prof. Niutta avrebbe assunto altro impiego nello stesso 1991.

Tanto, come dalla sentenza n. 6358/2008 di cui si pretende ora la esecuzione, la quale tuttavia, rileva il Collegio, aveva statuito, in accoglimento del ricorso proposto dalla dott.ssa P, dichiarando solo il diritto della ricorrente a figurare tra i vincitori del concorso di cui trattasi.

La situazione portata da ricorrente nella attuale sede (in ordine a pretese doverosità dell’Amministrazione di assumerla ora in servizio in riferimento a posti liberi da conferire alla stessa in esecuzione della sentenza dell’attuale giudizio di ottemperanza) non è in alcun modo identificabile, atteso il lungo periodo trascorso, con quella all’epoca immanente e sulla cui base la istante aveva ottenuto in sede cognitoria sentenze a lei favorevoli.

E’ sufficiente rilevare che il lungo periodo di tempo trascorso si pone infatti già di per sé ostativo all’accoglimento nella presente sede di qualsiasi domanda rivolta dalla stessa ricorrente all’attuale giudice dell’ottemperanza per ottenere ora la assunzione in servizio nel posto di collaboratore tecnico sulla base di ragioni che intendono riattualizzare una situazione ormai vetusta e perciò non più in atto riversabile.

Pur con la considerabilità della valenza di durata biennale della graduatoria che consentiva nello stesso arco di tempo di individuare i posti liberi cui la ricorrente poteva aspirare per scorrimento della stessa graduatoria, e se è pur vero che la sentenza del 2008 di questo TAR aveva ritenuto operante la stessa utilizzazione biennale della graduatoria in applicazione dell’art. 23 comma 4 della legge 29.1.1986 n. 23 con riguardo ai concorsi per il personale universitario non docente di VII qualifica e superiore, ed aveva anche trattato della inopponibilità per la assumibilità della ricorrente, di altre pretese priorità di inquadramento derivanti dalla applicazione della legge n. 21/1991 e in favore di altri soggetti che di tale legge potevano giovarsi, tuttavia il lunghissimo decorso del tempo dalla approvazione della graduatoria né vale a riattualizzare la sussistenza delle condizioni all’epoca verificatesi e che imporrebbero sempre secondo la deducente la sua assunzione in servizio, ma neppure ad evidenziare un attuale obbligo di copertura di posti mediante la stessa assunzione per scorrimento della graduatoria poiché anche se l’art. 23 – comma 4 – della legge 29.1.1986, n. 23 (Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università) lo disponeva tale obbligo presuppone sempre che l’Amministrazione intenda ricoprire il posto (cfr. per tale ultima rilevazione C.d.S. n. 6377 del 12.12.2012).

Il ricorso non trova dunque nessuna possibilità di accoglimento e va pertanto rigettato.

Si fa luogo alla compensazione tra le parti delle spese di giudizio in presenza di ragioni giustificative.

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