TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-03-31, n. 202003731

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-03-31, n. 202003731
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003731
Data del deposito : 31 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2020

N. 03731/2020 REG.PROV.COLL.

N. 12100/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12100 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Guido Rodio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS- non costituite in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione,

della proposta del Provveditorato Regionale per la Puglia e la Basilicata prot. n. 32703 del 22.08.2018 con cui è stata proposta l’assegnazione dell’incarico di Vice-Direttore della Casa Circondariale di Bari “Francesco Rucci” alla candidata classificatasi nel quinto posto in graduatoria;

del Provvedimento ministeriale del 25.08.2018 con il quale è stata approvata la graduatoria relativa al posto in oggetto (in ordine alfabetico);

delle graduatorie specifiche per i singoli posti relative alla procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali non superiori pubblicate in data 25.10.2018 e del D.M. del 28.09.2016 recante la determinazione dei criteri generali e la disciplina delle modalità per il conferimento degli incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari di livello non generale;

del successivo decreto del Ministero della Giustizia del 20.11.2018 di assegnazione dell'incarico alla ricorrente di Vice – Direttore della Casa Circondariale di Trani comunicato con nota del Ministero della Giustizia prot. n. 5756 dell’08.02.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2020 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in riassunzione epigrafe, notificato alle controinteressate -OMISSIS-a mezzo pec presso i difensori costituiti nel giudizio promosso innanzi al TAR Bari e alla controinteressata dott.ssa -OMISSIS-presso la propria abitazione, la dott.ssa -OMISSIS-, avendo partecipato alla procedura per il conferimento degli incarichi superiori individuati nel decreto ministeriale del 22 settembre 2016, indetta con nota prot. GDAP — PU — 0329049 del 17 ottobre 2017, avendo manifestato la propria disponibilità a ricoprire gli incarichi di funzione indicati in domanda, ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti in epigrafe impugnati con i quali il Direttore Generale del personale e delle risorse, previa attribuzione del punteggio complessivo di 79,89, le ha conferito l'incarico di vice direzione dell'istituto penitenziario di Trani, nonostante avesse indicato come prima preferenza la vice direzione della c.c. di Bari e fosse in posizione utile (2^ in graduatoria) per l'assegnazione di tale incarico, atteso che la collega giunta al primo posto (dr.ssa -OMISSIS-) aveva optato per altro incarico.

Contestualmente, la ricorrente ha impugnato anche la "proposta" di nomina formulata dal Provveditore Regionale per la Puglia e la Basilicata di attribuzione dell'incarico de quo alla dr.ssa -OMISSIS-, giunta al 5° posto nella relativa graduatoria, vieppiù considerato che la Dr.ssa -OMISSIS- fruisce di permessi ex L. 104/92 per il proprio coniuge convivente che versa in situazione di handicap grave.

Infine, ha contestato il punteggio attribuitole per l'incarico di vice direzione della c.c. di Foggia, svolto dall'1.01.2007 al 12.09.2008, che a suo avviso meriterebbe l'attribuzione di ulteriori punti 1,41, per un totale complessivo pari a 81,30, che la porterebbe a scavalcare la dr.ssa-OMISSIS- (alla quale sono stati riconosciuti punti 80,59 pt. nella graduatoria relativa alla scelta della sede di Bari.

Nel ricorso in riassunzione, parte ricorrente ha evidenziato che dopo la proposizione del ricorso introduttivo, con nota prot. n. 5756 dell’08.02.2019, il Ministero della Giustizia, Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata ha comunicato alla dott.ssa -OMISSIS- il “decreto di conferimento di incarico dirigenziale di livello non generale datato 20 novembre 2018” con dovere di

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