TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-12-21, n. 202202023
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Testo completo
Pubblicato il 21/12/2022
N. 02023/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00904/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 904 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi, n. 43;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS-, Commissario Straordinario per l’attuazione e coordinamento delle misure di contrasto al Covid-19, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- dell'ordinanza dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 2 aprile 2020, con la quale è stata disposta l'immediata requisizione in proprietà di n. 10.170 mascherine di tipo FFP2 di proprietà della Società ricorrente ordinandone la consegna al Direttore Generale della A.S.L. di -OMISSIS-, anche nella parte in cui ha sancito che la refusione del valore dei predetti beni fosse quantificata nella “somma di denaro pari al prezzo di mercato alla data del 31 dicembre 2019 calcolata in base ad € 0,405 per singolo pezzo, per un totale di € 4.118,85”;
- ove occorra, della nota dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS- del 31 marzo 2020, con la quale è stato proposto al Commissario Straordinario per l'emergenza coronavirus di procedere alla requisizione in proprietà delle predette mascherine;
- ove occorra, della nota n. -OMISSIS- del 01.04.2020 con la quale il Commissario Straordinario per l'emergenza coronavirus ha chiesto all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS- di procedere alla requisizione in proprietà delle mascherine de quibus;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale,
nonché per la condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento per equivalente del danno subìto (quantificato in € 161.387,40 e pari al mancato incasso che la Società ricorrente avrebbe ottenuto dalla vendita delle mascherine requisite) ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno subìto o al pagamento di un indennizzo in misura pari al costo sostenuto dalla ricorrente per l’approvvigionamento del materiale (pari a € 98.018,46).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS-, del Commissario Straordinario per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il dott. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to L. Quinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 31 luglio 2020 e depositato il 4 agosto 2020 la -OMISSIS- ha impugnato, domandandone l’annullamento, l’ordinanza prot. n. -OMISSIS- del 2 aprile 2020 dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS- (soggetto attuatore per -OMISSIS- del Commissario Straordinario per l’emergenza epidemiologica da Covid-19), conosciuta in data 1 giugno 2020 solo a seguito di accesso agli atti del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l’immediata requisizione in proprietà di n. 10.170 mascherine di tipo FFP2 di proprietà della Società ricorrente (già sottoposte a sequestro probatorio nell’ambito del prefato procedimento penale per il reato di cui all’art. 501 bis c.p. - “Manovre speculative su merci”) ordinandone la consegna al Direttore Generale della A.S.L. di -OMISSIS-, anche nella parte in cui detta ordinanza ha sancito che la refusione del valore dei beni fosse quantificata nella “somma di denaro pari al prezzo di mercato alla data del 31 dicembre 2019 calcolata in base ad € 0,405 per singolo pezzo, per un totale di € 4.118,85”, nonché, ove occorra, la nota dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS- del 31 marzo 2020 con la quale è stato proposto al Commissario Straordinario per l’emergenza coronavirus di procedere alla requisizione in proprietà delle predette mascherine e la nota n. -OMISSIS- del 1° aprile 2020 con la quale il Commissario Straordinario per l’emergenza coronavirus ha chiesto all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS- di procedere alla requisizione in proprietà delle mascherine de quibus e ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale. Ha, altresì, chiesto la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno subìto in conseguenza dell’adozione dei provvedimenti impugnati quantificato in € 161.387,40 e pari al mancato incasso che la società avrebbe ottenuto dalla vendita delle mascherine requisite ovvero, in via subordinata, in € 98.018,46 pari al prezzo di acquisto sopportato dalla -OMISSIS- per la merce requisita. In ulteriore subordine ha, in ultimo, chiesto la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento di un indennizzo pari al costo sostenuto dalla ricorrente per l’approvvigionamento del materiale (pari a € 98.018,46).
1.1. A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione di legge, eccesso di potere, sviamento di potere, irragionevolezza, sproporzionalità, risarcimento del danno subito;
2) in via gradata: illegittimità costituzionale dell’art. 6, co. 4, del D.L. 18 del 17.03.2020 convertito nella L. n. 27 del 24.04.2020.
1.2 Espone parte ricorrente di aver acquistato, nel mese di marzo 2020, dalla propria fornitrice -OMISSIS- un quantitativo di 30.000 mascherine di tipo FFP2 al prezzo di € 7,90 cadauna (oltre I.V.A.), come attestato dalla fattura pro forma n. 20/00002 del 17 marzo 2020 emessa dalla stessa Società fornitrice e che, alla fine dello stesso mese, le sono state consegnate 15.000 mascherine, come attestato dalla fattura n. 1081/F del 26 marzo 2020 (emessa sempre da -OMISSIS-).
Aggiunge, quindi, che il 26 marzo 2020 il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di -OMISSIS- ha effettuato il sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p. per il reato di cui all’art. 501 bis c.p. (“Manovre speculative su merci”) di 10.170 mascherine FFP2 di proprietà della -OMISSIS- ritenendo che il prezzo di vendita praticato da quest’ultima configurasse una “concreta condotta speculativa da parte dell’attività commerciale idonea a procurare eventuali tensioni sociali da parte dei consumatori con ingiustificabile vantaggio economico dell’attività commerciale dovuto ad un aumento dei prezzi anomalo rispetto al normale andamento del mercato”, avendo la prefata Società operato un rincaro del prezzo di vendita delle predette mascherine pari al 64,56% (sequestro di inziativa poi convalidato dalla Procura della Repubblica di -OMISSIS- con decreto del 27 marzo 2020 nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. -OMISSIS-).
Si aggiunge ancora che il 2 aprile 2020 l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS-, in ragione del predetto sequestro probatorio penale ed alla luce della disponibilità dei D.P.I.