TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2016-06-20, n. 201607193
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Testo completo
N. 07193/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10677/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10677 del 2015, proposto da:
P B, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo D'Avino, Arcangelo D'Avino, con domicilio eletto presso Alessia Gaetani in Roma, Via Vallinfreda, 28; Arcangelo D'Avino, rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo D'Avino, con domicilio eletto presso Alessia Gaetani in Roma, Via Vallinfreda, 28; Paolo D'Avino, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo D'Avino, con domicilio eletto presso Alessia Gaetani in Roma, Via Vallinfreda, 28;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Per
l’esecuzione del decreto n. 59504 del 9.9.2014 della Corte di Appello di Roma di condanna del Ministero Economia e Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.250,00 oltre la metà delle spese di giudizio liquidate per l’intero in complessivi € 915,00 oltre IVA e CPA e spese generali al 15% ed ulteriori € 20,40 per spese esenti, da distrarsi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 la dott.ssa M A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stata chiesta l’esecuzione del decreto n. 59504 del 9.9.2014 della Corte di Appello di Roma.
Con questo decreto la Corte di Appello di Roma, sezione equa riparazione, ha condannato il Ministero Economia e Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.250,00 oltre la metà delle spese di giudizio liquidate per l’intero in complessivi € 915,00 oltre IVA e CPA e spese generali al 15% ed ulteriori € 20,40 per spese esenti, da distrarsi.
Insta la parte ricorrente per l’ottemperanza al decreto di cui sopra, con il quale l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle somme in