TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-02-23, n. 202200352

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-02-23, n. 202200352
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202200352
Data del deposito : 23 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2022

N. 00352/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00051/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2020, proposto da
Sar.Mar. S.p.A., in proprio e nella sua qualità di mandataria dell’A.T.I. costituita con le Società COVECO Consorzio Veneto Cooperativo S.c.p.a., oggi Kostruttiva S.c.p.a., e AITECO Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P N, L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F B, L L, F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G M, Fia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Gestione Edifici Comunali – A.G.E.C., Santa Marta Societa’ Cooperativa, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Edilizia n. 158 del 14 novembre 2019, avente ad oggetto: “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (D.M. Infrastrutture 26.03.2008, prot. n. 2295 – D.G.R. 22.07.2008 n. 2030). Operatore Impresa Sar.Mar. S.p.A. di Verona in qualità di capogruppo/mandataria dell’ATI “Recupero Passalacqua”. Programma costruttivo di complessivi n. 24 alloggi e relative opere di urbanizzazione, ubicato in Comune di Verona – Località “Veronetta” (ex caserme Santa Marta e Passalacqua) CUP: H34H10000050001. ID 2911902. Decadenza dal diritto al contributo e richiesta restituzione somme erogate in acconto”;

-di ogni altro atto comunque connesso per presupposizione o consequenzialità.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale:

-per l’accertamento, in via riconvenzionale, la debenza della somma di euro 4.500.000,00 da parte della società SAR.MAR spa nei confronti della Regione Veneto e per la condanna della stessa alla restituzione dell’importo sopra indicato con la corresponsione degli interessi legali dal momento dell’erogazione delle singole tranche al saldo; -in subordine, per l’accertamento del danno per illecito contrattuale per euro 4.500.000,00 subito dalla Regione e per la condanna della società SAR.MAR al pagamento dello stesso più interessi e rivalutazione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Comune di Verona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società Sar.Mar. S.p.A., in proprio e nella qualità di mandataria dell’ATI costituita con COVECO Consorzio Veneto Cooperativo S.c.p.a. (oggi Kostruttiva S.c.p.a.) e AITECO Costruzioni S.r.l., ha impugnato il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui la Regione Veneto ha disposto la decadenza della suddetta ATI dal diritto al contributo di euro 5.000.000,00 relativo al programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile denominato “ex caserme Santa Marta e Passalacqua”, con richiesta di restituzione delle somme erogate in acconto.

L’Amministrazione Regionale ha fondato il suddetto provvedimento di decadenza su un sostanziale inadempimento degli obblighi assunti dalla ricorrente nell’ambito di un programma di riqualificazione urbana.

In particolare, l’Amministrazione ha previamente richiamato i seguenti atti e obblighi posti a carico della ricorrente:

-il DM n. 2295 del 26.3.2008 con cui il Ministero delle infrastrutture ha attivato un programma denominato “ programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ” finalizzato ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione, nonché a migliorare l’equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di disagio abitativo mediante il co-finanziamento Stato-Regione-Comune; -la deliberazione di Giunta Regionale n. 2030 del 22.7.2008 con la quale è stato approvato il bando di concorso per la realizzazione di interventi nell’ambito del suddetto programma di riqualificazione urbana;

- l’obbligo, previsto dal D.M. 26.3.2008, sussistente in capo al beneficiario del contributo di assegnare in locazione gli alloggi realizzati a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla predetta di D.G.R. n. 2030/2008 ad un canone non superiore al 70% di quello concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 e comunque non inferiore a quello stabilito dall’allora vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica;

- la convenzione quadro, stipulata in data 10.2.2012 tra Azienda gestione edifici comunali di Verona (di seguito solo “A.G.E.C.”), il Comune di Verona e la società Sar. Mar. S.p.A., mandataria di Aiteco Costruzioni srl, Soc. Coop San Michele e Pro.Imm Spa, con la quale, a fronte della cessione da parte del Comune di aree nell’ambito del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica, le imprese citate si sono impegnate a realizzare fabbricati ad uso abitativo e le relative opere di urbanizzazione;

-il Protocollo d’intesa per la realizzazione degli interventi di cui al programma di riqualificazione urbana, sottoscritto in data 2.8.2013 tra la Regione Veneto, il Comune di Verona e l’impresa Sar. Mar. Spa, quale capogruppo dell’ATI “Recupero Passalacqua”, comprendente i seguenti interventi: -edilizia sovvenzionata, 32 alloggi in locazione in regime di edilizia residenziale pubblica e opere di urbanizzazione dal costo complessivo di euro 8.678.966,30 (con finanziamento pubblico di euro 5.000.000,00), con soggetto attuatore il Comune di Verona; -edilizia agevolata, 24 alloggi in locazione a canone sostenibile e opere di urbanizzazione nel Comune di Verona, del costo complessivo di euro 10.116.455,09, con finanziamento pubblico di euro 5.000.000,00, con soggetto attuatore ATI “Recupero Passalacqua”;

-il decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Edilizia Abitativa n. 282 del 23.11.2013 con cui è stato concesso in via provvisoria a Sar. Mar. Spa il finanziamento di euro 5.000.000,00 e contestualmente erogato l’importo di euro 1.250.000,00 quale prima e seconda quota di finanziamento a seguito della presentazione della progettazione esecutiva e dell’avvio dei lavori del programma costruttivo di 24 alloggi e relative opere di urbanizzazione; i successivi decreti regionali di erogazione delle quote di finanziamento in base agli stati di avanzamento dei lavori (n. 108 del 28.9.2015 con il quale è stato erogato importo di euro 1.750.000,00 quale terza quota di finanziamento a seguito dell’avanzamento dei lavori al 50%; n. 212 del 15.11.2016 di erogazione dell’importo di euro 1.500.000,00 quale quarta quota di finanziamento a seguito dell’avanzamento dei lavori all’80%); decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Edilizia n. 37 del 15.4.2019 con cui è stato concesso in via definitiva a Sar. Mar. Spa il contributo di euro 5.000.000,00 per il predetto intervento di edilizia agevolata e disposto il pagamento della residua somma di euro 500.000,00 a titolo di saldo del contributo, saldo non effettuato attesa la necessità di esperire ulteriori approfondimenti ed accertamenti.

Tanto premesso, nel provvedimento gravato sono state evidenziate le seguenti circostanze:

-in data 13.2.2019 il Comune di Verona richiedeva alla Regione Veneto se una cessione in blocco del fabbricato fosse conforme agli accordi stipulati, specificando che la formula proposta dalla Società avrebbe comportato per gli inquilini il pagamento dell’intera quota dell’alloggio, nonché un canone di locazione di durata venticinquennale, possibilità non prevista dal bando regionale;

-in data 12.3.2019 perveniva all’Amministrazione regionale un esposto di un privato in cui si segnalava che un alloggio appartenente al complesso in questione era stato offerto in assegnazione contro il pagamento di una somma di circa 200.000,00 euro;

-in data 10.6.2019 Sar. Mar. Spa vendeva l’immobile ad una Società Cooperativa denominata “Santa Marta società cooperativa”, la quale dichiarava di conoscere e accettare gli obblighi originariamente previsti in capo al soggetto beneficiario;

-alcuni soci della Cooperativa, pur se ancora in attesa della verifica del possesso dei requisiti soggettivi necessari all’assegnazione, entravano negli alloggi a titolo di comodato gratuito;

-in data 18.10.2019 il Comune intimava alla Cooperativa e alla Sar. Mar. Spa di provvedere al deposito della documentazione non ancora trasmessa inerente i contratti di locazione che avrebbero dovuto essere stati stipulati con gli assegnatari, avviando contestualmente un procedimento per verificare il rispetto degli obblighi di cui alla Convenzione quadro.

Sulla base delle premesse sopra evidenziate, l’Amministrazione ha motivato il provvedimento sulla base dei seguenti rilievi:

-che le informazioni ed integrazioni acquisite dal beneficiario del finanziamento non hanno chiarito adeguatamente, né risolto le criticità in ordine alla modalità di concessione del godimento degli alloggi;

-che a seguito di verifica da parte del Comune e di A.G.E.C. è risultata la concessione di alcuni alloggi a soggetti privi, in tutto o in parte, dei requisiti necessari per procedersi all’assegnazione nei loro confronti (in tal senso nota A.G.E.C. del 10.9.2019);

-che l’acquisto dell’immobile da parte della cooperativa Santa Marta appare essere avvenuto con risorse finanziarie messe a disposizione dagli assegnatari per mezzo di mutui dagli stessi singolarmente contratti (in tal

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