TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-09-30, n. 202416863

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-09-30, n. 202416863
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416863
Data del deposito : 30 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2024

N. 16863/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00790/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 790 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S C e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Valerio Vianello Accoretti in Roma, via Guido Reni 2;

contro

Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell'ordinanza di sgombero ex art. 47, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, notificata al ricorrente in data 8/11/2023, con la quale è stato ordinato al ricorrente il rilascio dell'immobile (fabbricato a 4 elevazioni) sito in Palermo, località -OMISSIS-, oggi soppresse), libero da persone e cose entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'ordinanza stessa;

di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e/o comunque consequenziale ai precedenti, inclusa la nota prot. ANBSC n.-OMISSIS-, con la quale l'Agenzia diffidava il sig. -OMISSIS- a liberare il cespite entro 180 giorni dalla notifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata l’ordinanza di sgombero emessa dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con riferimento all’immobile sito in Palermo, località -OMISSIS-, oggi soppresse).

Il ricorrente ha dedotto di aver stipulato in data 1.7.-OMISSIS- un contratto di locazione per uso esclusivo di attività artigianale avente ad oggetto tale immobile, costituito da un locale al piano terra adibito a laboratorio artigianale e sala vendita, un locale sito al primo piano adibito a laboratorio, un locale sito al secondo piano adibito ad uffici, più bagni e spogliatoi, e un locale sito al terzo piano adibito a magazzino.

Con decreto emesso dal Tribunale di Palermo il 29.10.2009 era stata disposta la confisca in danno di -OMISSIS- della palazzina sita in Palermo, borgata -OMISSIS-, ed era stato nominato l’Amministratore giudiziario che, con scrittura privata registrata del 31 luglio 2012, aveva dato atto della prosecuzione del rapporto di locazione.

In occasione della redazione di tale scrittura privata, l’Amministratore giudiziario aveva dato conto della consistenza della palazzina in questione e della sua destinazione all’uso commerciale convenuto con il sig. -OMISSIS-, riportando pedissequamente la descrizione dei locali di cui all’originario contratto di locazione del -OMISSIS-.

Il ricorrente aveva quindi adempiuto esattamente i suoi obblighi derivanti dal rapporto contrattuale di locazione commerciale, provvedendo al pagamento dei canoni di locazione nei tempi e secondo le modalità convenute, come provato dalle ricevute di pagamento in atti.

Ciò nonostante in data 1.3.2017 l’A.N.B.S.C. aveva notificato al ricorrente un’ordinanza di sfratto ex art. 2 decies , comma 2, l. n. 575/65, avverso la quale il ricorrente aveva proposto ricorso innanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. -OMISSIS-del 15.6.2017, aveva annullato il provvedimento impugnato per difetto di motivazione in ordine alla concreta irrilevanza del titolo di detenzione dell’immobile confiscato vantato dal G;
la sentenza era stata confermata dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 94 del 10.1.2018.

Tuttavia, con il provvedimento impugnato l’Agenzia intimata aveva nuovamente ordinato lo sgombero del medesimo bene, affermando che l’intervenuta confisca definitiva avrebbe effetti decadenziali nei confronti dei contratti.

L’Amministrazione, però, non avrebbe tenuto conto del fatto che l’art. 117, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011 precisa che le norme contenute nel Libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del medesimo (6.11.2011), è stata già formulata proposta di applicazione di una misura preventiva, come nel caso in esame;
nella fattispecie, quindi, doveva applicarsi la l. n. 575/65, che non prevedeva la risoluzione di diritto dei contratti validi ed efficaci.

Inoltre, anche la nuova ordinanza di sgombero adottata dall’Agenzia non avrebbe considerato che si trattava di beni aziendali con fondate prospettive di continuazione dell’attività produttiva, che potevano essere destinati al relativo affitto, ai sensi dell’art. 48, comma 8, lett. a), d.lgs. n. 159/11 (già art. 2 undecies , comma 3, lett. a), l. n. 575/65).

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

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