TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-11-06, n. 202316393

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-11-06, n. 202316393
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316393
Data del deposito : 6 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2023

N. 16393/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04813/2021 REG.RIC.

N. 07851/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4813 del 2021, proposto da
-OM-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Comune di SQ, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 7851 del 2023, proposto da
-OM-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Comune di SQ, non costituito in giudizio;



per l'annullamento, per entrambi i ricorsi,

- del D.P.R. 30.1.2021, pubblicato in G.U. in data 23.2.2021, avente ad oggetto la nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di SQ per infiltrazioni della criminalità organizzata, relativamente agli allegati contenenti le proposte del Ministro dell'Interno e del Prefetto di Lecce ex art.143 TUEL, nella parte in cui fanno erroneamente riferimento alla posizione giuridico-soggettiva della ricorrente e quindi nei limiti dell'interesse fatto valere;

- della deliberazione del C.D.M. del 20.1.2021;

- delle proposte del Ministero dell'Interno e del Prefetto di Lecce ex art.143 TUEL allegate al DPR impugnato, sempre nei limiti dell'interesse fatto valere e per il risarcimento del danno patito.

nonché per la condanna

- al risarcimento del danno non patrimoniale subito ex art. 30 c.p.a.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la SI.ra -OM- ha impugnato il d.P.R. 30 gennaio 2021, con cui è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di SQ (LE) per infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso ai sensi dell’art. 143 T.U.E.L., nonché i relativi allegati, dolendosi di asserite carenze motivazionali e istruttorie di tali atti.

La ricorrente ha censurato, in particolare, la proposta del Ministro dell’Interno e la Relazione del Prefetto di Lecce ex art. 143 T.U.E.L., le quali, nell’esporre le ragioni a sostegno dell’adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, avrebbero descritto in modo non corretto alcuni fatti inerenti la gestione di due impianti sportivi comunali, da parte della ricorrente, additando quest’ultima tra i soggetti corresponsabili dello scioglimento degli organi del Comune e quale trait d’union tra amministratori locali e criminalità organizzata.

La ricorrente ha formulato, altresì, domanda di risarcimento del danno subito alla sua immagine e liberà di iniziativa economica.

2. – Si sono costituite in causa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno, per eccepire il difetto di giurisdizione e chiedere il rigetto nel merito del ricorso.

3. – Questo Tribunale, con sentenza in data 1 luglio 2022, n. 8986, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario.

4. – Il Consiglio di Stato, con sentenza del 18 aprile 2023, n. 3896, ha ritenuto, al contrario, che la giurisdizione della presente controversia spettasse al giudice amministrativo, in quanto:

- l’azione intentata non mira alla caducazione dell’assetto di interessi posto dall’effetto tipico del provvedimento di scioglimento del Comune, ma è volta solamente all’accertamento (e dunque alla rimozione) del lamentato vizio istruttorio e motivazionale, ai fini del ristoro per equivalente dei danni patiti all’immagine e alla reputazione commerciale;

- si tratta, pertanto, “di una domanda di accertamento, funzionale alla caducazione in parte qua del provvedimento lesivo”;

- la situazione giuridica soggettiva della ricorrente, lesa dal potere autoritativo dell’amministrazione (che si assume essere stato esercitato illegittimamente), deve essere qualificata come interesse legittimo e non diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.

5. – La ricorrente ha riassunto il giudizio avanti a questo Tribunale, ai sensi dell’art. 105 c.p.a.

6. – All’udienza pubblica del 5 luglio 2023, il Collegio ha disposto l’acquisizione dei documenti (privi di oscuramenti e completi di tutti gli ulteriori atti ad essi allegati) relativi ai provvedimenti impugnati in giudizio.

7. – La causa è stata nuovamente discussa all’udienza dell’11 ottobre 2023, in esito alla quale è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

8. – Il ricorso è manifestamente infondato.

9. – Come anticipato, la ricorrente ha impugnato il decreto del Presidente della Repubblica ex art. 143 T.U.E.L. e i relativi allegati, dolendosi del fatto che in due passaggi motivazionali della Proposta del Ministero dell’Interno e della Relazione del Prefetto di Lecce si sia fatto esplicito riferimento – con affermazioni, in tesi, non vere e lesive della sua immagine – alle vicende relative alla gestione di un impianto pubblico sportivo di calcetto, dato in concessione alla ricorrente stessa, titolare dell’impresa individuale denominata “-OM-”.

Da tali atti emergerebbe, in particolare, che la ricorrente abbia contribuito a determinare il clima di connivenza tra amministratori locali e criminalità organizzata e, quindi, il commissariamento del Comune di SQ, quando invece essa sarebbe incensurata ed estranea a contatti, diretti o indiretti, con la criminalità organizzata.

I passaggi motivazionali censurati nello specifico sono i seguenti:

a) Relazione del Ministero dell’Interno, pag. 2: “ Viene inoltre segnalato l’interessamento – a seguito del sostegno elettorale ricevuto – di un altro ex assessore in favore di un soggetto controindicato sul contenzioso sorto a seguito della revoca contrattuale per morosità disposta nei confronti di un’associazione affidataria della gestione di campi di calcetto di proprietà comunale; la predetta associazione, condotta di fatto da un soggetto pregiudicato, risulta peraltro destinataria di due distinti provvedimenti interdittivi emessi il 22 febbraio 2016 e il 27 marzo 2017 dalla prefettura di Lecce.

Il prefetto di Lecce evidenzia al riguardo che il Consiglio di Stato, in sede di giudizio istaurato avverso le predette interdittive, ha sottolineato il ruolo ricoperto da tale persona affiliata alla locale organizzazione mafiosa all'interno della stessa società affidataria «quale sicario pronto a minacciare di morte a fini estorsivi e a procurare anni, coinvolgendo in tali ultime attività anche il fratello».

I predetti impianti sportivi, nonostante i provvedimenti prefettizi ostativi e la risoluzione contrattuale, sono rimasti in possesso di quella società fino al mese di marzo 2019, quando il bene illegittimamente occupato è stato recuperato alla disponibilità comunale a seguito di sgombero forzoso più volte sollecitato dalla prefettura di Lecce al Comune di SQ ”.

b) Relazione del Prefetto di Lecce, pag. 34: “ Invero, solo in data 18.3.2019, il Comune di SQ, dopo numerose riunioni tecniche di coordinamento tenutesi in questa Prefettura nel corso delle quali si è sollecitato l’immediato sgombero dell’impianto sportivo comunale, con l’ausilio della forza pubblica, è rientrato in possesso dello stesso, ponendo fine ad una gestione di fatto da parte di un soggetto fortemente controindicato che si protraeva sine titulo da quasi quattro anni.

10. – Secondo la ricorrente, sarebbero contrarie al vero – innanzitutto – le deduzioni svolte dal Ministro dell’Interno, secondo cui la “ associazione affidataria della gestione di campi di calcetto di proprietà comunale” sia stata “destinataria di due distinti provvedimenti interdittivi emessi il 22 febbraio 2016 e il 27 marzo 2017 dalla prefettura di Lecce”.

Le interdittive antimafia emesse nei confronti della ricorrente non sarebbero due, ma soltanto una, ossia quella emessa nel febbraio 2016.

Il decreto prefettizio del 27 marzo 2017, invece, sarebbe semplicemente un rigetto di un’istanza di aggiornamento ex art. 91, comma 5, D.Lgs. n.159 del 2011, formulata dalla ricorrente per effetto di alcuni elementi favorevoli sopravvenuti nei confronti dell’ex marito e del cognato.

10.1. – La censura è manifestamente infondata.

10.2. – Appare opportuno, a tal fine, ripercorrere sinteticamente le vicende relative all’affidamento e alla successiva revoca della concessione, a favore della ricorrente, di due impianti sportivi comunali, uno destinato al calcetto e l’altro al tennis, da parte del Comune di SQ ( cfr ., sul punto, Cons. Stato, 15 gennaio 2019, n. 389):

i) nei primi mesi dell’anno 2014, la ricorrente – titolare dell’impresa individuale “-OM-” – aveva partecipato ad una procedura selettiva indetta dal Comune per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale di calcetto per la durata di nove anni;

ii) la ricorrente si era

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