TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-12-09, n. 201905763

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-12-09, n. 201905763
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201905763
Data del deposito : 9 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2019

N. 05763/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00917/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 917 del 2014, proposto da M F N, rappresentata e difesa dall'avvocato T G, con domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell’avv.Luciana Rossi in Napoli, via Posillipo n. 77;

contro

Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Apice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. eletto presso lo studio dell’avv. R Allo in Napoli, via A. Labriola, Parco Fiorito;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Apice n.361/2013 di ingiunzione di pagamento degli oneri concessori;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Apice;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 novembre 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nel rispetto del principio di sinteticità, al quale il Giudice è tenuto ai sensi dell’art.3 c.p.a., il Collegio ritiene di prescindere dal descrivere analiticamente i fatti di causa, per i quali si riporta agli atti introduttivi.

Oggetto del presente ricorso, del 20.01.2014, è la legittimità dell’ingiunzione di pagamento prot.361 del 31.10.2013, notificata alla ricorrente in data 22.11.2013, con cui il Comune di Apice ha richiesto il pagamento dei contributi in epigrafe.

Con le censure dedotte, parte ricorrente evidenzia profili di illegittimità inerenti sia alla mancanza dei presupposti del pagamento degli oneri concessori, attesa la natura gratuita del decreto n.611/02 rilasciato in data 20.02.2002 ai sensi della L.R. n.59/81 (ricostruzione a seguito del terremoto del 1962), sia alla intervenuta prescrizione decennale della pretesa ex art.2946 c.c. in quanto, trattandosi di oneri di urbanizzazione, il dies a quo decorre dalla data del rilascio della concessione edilizia e dunque, nel caso in esame, dal 20.02.2002.

Con atto di costituzione in giudizio, il Commissario Liquidatore del Comune di Apice ha evidenziato profili di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’ordinanza n.245 del 7 maggio 2012, con cui è stato intimato il pagamento del contributo, in riscontro alla quale oltretutto parte ricorrente, in data 17 maggio 2012 ha presentato richiesta di rateizzazione che veniva autorizzata con nota prot.361/2013, parimenti non impugnata, con conseguente novazione oggettiva dell’originaria obbligazione ai sensi degli artt.1230 ss.cc.

Nel merito, l’amministrazione ha rilevato l’infondatezza del ricorso perché la richiesta di contributo era in realtà attinente ad un intervento di mq. 348,57, con una eccedenza di mq.268,57 rispetto alla volumetria precedentemente esistente (pari mq.80) e, quindi, da ritenersi esclusa dall’ipotesi di esenzione di cui all’art.70 del D.lgs n.76/90.

Nell’odierna udienza di smaltimento la causa è stata trattenuta in decisione.

Con riferimento alla questione sostanziale dedotta dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente deduce infondatezza della pretesa per carenza dei presupposti, il Collegio ritiene opportuno rammentare che l’art.9 lett.g) della legge n.10/77 prevede l’esenzione dal contributo in questione in caso di ricostruzione di immobili “a seguito di calamità naturali”.

Circa l’interpretazione di tale disposizione, le più recenti decisioni del Consiglio di Stato hanno avuto modi di ribadire che, in materia di edilizia, il pagamento degli oneri concessori è la regola, con conseguente interpretazione restrittiva delle deroghe previste ex lege” (Cons. Stato Sez. IV, 07/06/2018, n. 3422).

Con specifico riferimento all’aumento di volumetria a seguito della ricostruzione post-sismica, in particolare, la giurisprudenza ha chiarito, con interpretazione assai rigorosa, che l'esenzione è applicabile esclusivamente per le opere eseguite "in dipendenza del sisma", evidenziando la necessità di un nesso causale rigoroso ed esclusivo, nel senso che le opere da realizzarsi devono trovare giustificazione nell'azione rovinosa del terremoto”. Tale nesso causale è quindi escluso quando, come nel caso in esame, l'immobile del quale è stata eseguita la ricostruzione, seppure danneggiato dal sisma, è stato edificato con volumi maggiori di quello demolito, con un intervento non ricollegabile pienamente alla calamità naturale (Cons. Stato Sez. IV, 02-02-2017, n. 450;
Cons.St. Sez. V, 16-04-2013, n. 2104;
negli stessi termini,

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