TAR Milano, sez. III, sentenza 2022-11-23, n. 202202617
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Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 02617/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02105/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2105 del 2020, proposto da
Immobiliare Mosè S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, G M, P G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
- dell'inadempimento del Comune di Monza al proprio obbligo ex art. 244, comma 4, e art. 250 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di attivare le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché, per la conseguente condanna del Comune di Monza al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2022 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 28/10/2020 e depositato il 25/11/2020 la ricorrente ha proposto le domande, in epigrafe specificate, stigmatizzando l’inadempimento del Comune di Monza agli obblighi, su di esso asseritamente incombenti, richiamati nella propria diffida del 30/03/2020.
Stando a quest’ultima, in particolare, l’esponente avrebbe intimato al Comune di porre in essere, a proprie spese ed entro 90 giorni dalla notificazione della diffida, nell’area sita in via Nievo n. 61, di proprietà dell’esponente medesima e dove in precedenza era ubicata la ditta Terruzzi, il programma di rimozione dei rifiuti ivi presenti, unitamente alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti medesimi, con tutte le opere di bonifica necessarie e finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi.
2) Con due motivi, congiuntamente dedotti [rubricati « a) Violazione del combinato disposto di cui all’art.244, quarto comma, art.250 del D. Lgs.n°152 del 2006 e art.8 del D.M. 471/99, in relazione all’obbligo del Comune di Monza di attivare le procedure e gli interventi di cui all’art.242 D. Lgs. 152/2006 (ai sensi dell’abrogato art.17 comma 9 del D. Lgvo n.22/97). b) Violazione, da parte del Comune di Monza, dell’art.97 Cost. e dell’art.1 Legge 241/90 »], l’esponente si duole della mancata attivazione, da parte dell’intimato, della procedura di cui all’art. 250 del D. Lgs.n.152 del 2006, e della conseguente violazione dei principi del buon andamento, di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione.
3) Si è costituito con controricorso il Comune di Monza, controdeducendo alle censure avversarie e sollevando plurime eccezioni.
4) Con ordinanza n. 888, del 20/4/2022, la Sezione, « 1) Considerato che:
- il ricorso non risulta generato in forma di “atto nativo digitale” ma depositato in copia informatica per immagine da originale analogico, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 136, commi 2 e 2-bis, del c.p.a. e dagli artt. 9 e 11 dell’Allegato 1, e 12 dell’Allegato 2, del d.P.C.S. 22.05.2020, recante le «Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti» (poi sostituito, dapprima, dal d.P.C.S. 28/12/2020; indi, dal d.P.C.S. 28/07/2021);
- nell’istanza di fissazione d’udienza, depositata in originale digitale il 26.11.2020, non risulta l’apposizione della firma digitale, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 136, comma 2-bis, citato;
- la procura alle liti, depositata in copia informatica di originale analogico, è priva dell’asseverazione di conformità, di cui all’art. 136, comma 2-ter del c.p.a., e art. 8, comma 2 del d.P.C.S. 22.05.2020, citato;
2) Ritenuto che:
- le suindicate carenze rientrano nell’àmbito di applicazione dell’art. 44, comma 2, del c.p.a., secondo cui il giudice deve fissare un termine perentorio entro il quale la parte onerata è tenuta a provvedere alla regolarizzazione dell’atto nelle forme di legge, con la conseguenza della declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso di mancata osservanza del termine (v. Cons. Stato, Sez. IV, 4 aprile 2017 n. 1541; TAR Lombardia, Milano,