TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-06-15, n. 202204050

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-06-15, n. 202204050
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202204050
Data del deposito : 15 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2022

N. 04050/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03362/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3362 del 2018, proposto da
Vigilanza S.P. Security, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torre Del Greco, via Roma, 29;

contro

Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento:

- del provvedimento 23 Maggio 2018 Cat. 16A Reg/Div. P.A.S./2018, notificato il 28 maggio 2018;

nonché di ogni altro provvedimento connesso, preordinato o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Napoli;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza smaltimento del giorno 17 maggio 2022, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. (aggiunto dall’art. 17, comma 7, lett. a), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in L. 6 agosto 2021, n. 113) e del Decreto P.d.C.S. del 28 luglio 2021, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, l’Istituto Vigilanza S.P. Security impugnava il provvedimento epigrafato, recante la parziale revoca del precedente decreto dello stesso Questore cat. 16C REG/DIV P.A.S./2017 del 18 gennaio 2017, chiedendone l’annullamento.

Con l’avversato provvedimento, in particolare, al ricorrente Istituto - già autorizzato a svolgere il servizio di vigilanza saltuaria di zona con una sola unità, disponendo di pattuglie georeferenziate e munite di sistemi di difesa alternativa c.d. uomo a terra - veniva impartita la prescrizione, per il servizio di vigilanza saltuaria in zona, di impiegare non meno di due guardie particolari giurate.

A fondamento del ricorso il deducente articolava plurimi motivi in diritto, con cui lamentava vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per più profili.

2. Si costituiva con memoria di stile l’Amministrazione intimata, depositando documentazione a difesa della legittimità del proprio operato.

3. Con ordinanza cautelare n. 1220/2018, l’istanza cautelare era respinta rilevando il Collegio che, prima facie, il ricorso non appariva suffragato dal requisito del fumus boni iuris , “atteso che: a) è riservata al Questore, cui spetta la vigilanza sul servizio e sugli Istituti di Vigilanza privata, la potestà, anche in rinnovata valutazione, di approvare le modalità con cui deve essere eseguita l’attività delle guardie particolari giurate, modificando le norme di servizio proposte e aggiungendo tutti quegli obblighi che ritenga opportuno in relazione alle riscontrate ed attuali esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nel territorio di competenza, specie ove oggettivamente caratterizzato, come adeguatamente motivato nel caso all’esame, da fenomeni di particolare recrudescenza criminale, anche minorile (art. 3 del R.D.L. del 26/09/1935 n. 1952);
b) in linea con le precisazioni rese dalla Corte di Giustizia Ce, la determinazione delle tariffe come pure dell’organico per i servizi di vigilanza nei provvedimenti di autorizzazione - specie ove considerati sotto il profilo dei c.d. "minimi" - non sono inderogabili e vincolanti ma costituiscono esclusivamente canoni di congruità ai diversi fini del controllo sulla serietà e affidabilità dell'impresa (art. 257 RD n. 635/1940)”;
né si riteneva sussistente “l’elemento del periculum in mora essendo prevalente l’interesse alla tutela della sicurezza pubblica e della stessa incolumità delle guardie particolari giurate impiegate rispetto al mero pregiudizio economico, potendo la parte ricorrere a strumenti alternativi di contrattazione nel rapporto instauratosi con la stazione appaltante, sia essa soggetto pubblico che privato” .

4. Con memoria regolarmente notificata alle avverse parti e depositata in vista della discussione di merito del ricorso, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

5. All’udienza del 17 maggio 2022, tenuta da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Tanto premesso, il Collegio rileva che sussistendone i presupposti di legge, in assenza di opposizione, il giudizio va definito prendendo atto della predetta rinuncia del ricorrente e, conseguentemente, ne va dichiarata l’estinzione.

7. A norma dell’art. 84, II comma, cod. proc. amm., le spese di lite possono essere integralmente compensate, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso di specie e alla costituzione solo formale dell’avvocatura.

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