TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-09-13, n. 201200575
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Testo completo
N. 00575/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2012, proposto da:
P G, rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto presso Luciano Fava in Ancona, via Calatafimi, 2;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
del Decreto della Corte d'Appello di Ancona n. rep 819/2011, del 6.4.2011, depositato il 22.8.2011, su ricorso r.g. 1037/2009, a titolo di equa riparazione l.89/2001
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. Amm., l’Avv.to. P G agisce per l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Ancona n. rep.819/2011, depositato in cancelleria il 22.8.2011, contro il quale non è stata presentata alcuna opposizione (come da attestazione della Corte di Appello di Ancona del 24.3.2012, in atti).
Con la prefata decisione, lo Stato italiano, e per esso il Ministero della Giustizia, è stato condannato a corrispondere al ricorrente la somma di € 15.250,00 (oltre a spese ed accessori) a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (L. n.