TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-03-05, n. 201500184
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N. 00184/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00741/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2014, proposto da:
C B, rappresentato e difeso dall'avv. B G, con domicilio eletto presso l’avv. Stefania Carotti in Ancona, Via Tagliamento, 30;
contro
Ministero della Giustizia, n.c.;
per l'ottemperanza
del decreto della Corte d'Appello di Ancona n. 755 del 26 settembre 2013, emesso ad esito del procedimento civile n. 114/2013 R.G. - V.G., notificato in forma esecutiva al Ministero della Giustizia il 30 ottobre 2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., il ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Ancona n. 755/2013, depositato in Cancelleria il 26.9.2013.
Con la suddetta decisione, lo Stato italiano, e per esso il Ministero della Giustizia, è stato condannato a corrispondere al ricorrente la somma di € 10.000,00 (oltre interessi dal giorno della pronuncia al saldo) a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (L. n. 89/2001) e la somma di € 608,96, per spese, diritti ed onorari del procuratore.
Il decreto, munito di formula esecutiva, è stato notificato presso la sede del Ministero intimato in data 30.10.2013, ma ciononostante il ricorrente allega di non avere ancora ottenuto il pagamento della somma di cui è creditore.
Conseguentemente, egli chiede in questa sede l’integrale esecuzione del decreto decisorio in questione mediante il pagamento delle somme in esso liquidate oltre accessori di legge;chiede, altresì, la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di sua perdurante inerzia e l’indicazione di una somma a titolo di penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni violazione o inosservanza successive.
Nessuno si è costituito in giudizio per il Ministero della Giustizia.
II.