TAR Catania, sez. IV, sentenza 2017-02-06, n. 201700265
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Pubblicato il 06/02/2017
N. 00265/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01686/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da:
Comune di Camporotondo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via O.Scammacca,23/C;
contro
Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
F M G, rappresentata e difesa dagli avvocati A S, E R e G M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, via V. Giuffrida, 37;
e con l'intervento di
ad opponendum:
M G, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulia Longombardo e Emanuele Passanisi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, via G. D'Annunzio, 24;
per l'annullamento
del D.D.g. n. 1083/2015 dell'Assessorato alla Salute del 18.6.2015, notificato il 21.06.2015, con il quale viene disposta, con effetto immediato, la chiusura del dispensario farmaceutico ubicato nel territorio del Comune di Camporotondo Etneo, Frazione di Piano Tavola, affidato alla dott.ssa Stefania M;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, connesso, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia e di F M G;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2016 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel territorio del Comune di Camporotondo Etneo, sin dal 2.5.1979, è stato istituito un dispensario farmaceutico ubicato nella frazione di Piano Tavola, il cui servizio attualmente è affidato alla dott.ssa Stefania M, titolare dell'unica farmacia sita nel centro storico del medesimo Comune.
Asserisce il ricorrente che detto dispensario è stato istituito quando non era prevista l'apertura di una nuova sede farmaceuticané la sua istituzione nel territorio del confinante comune di Belpasso che, come tale, avrebbe assolto alle esigenze primarie e immediate della popolazione insediata.
Il Comune ricorrente, quindi, afferma di avere interesse a mantenere detto dispensario per assicurare ordinariamente un servizio pubblico di primaria e fondamentale importanza per una parte della cittadinanza.
Con Decreto del 4 aprile 2012, l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha provveduto all'assegnazione della quarta sede farmaceutica del Comune di Belpasso e, contestualmente, ha disposto la cessazione dell'attività del dispensario farmaceutico sopra indicato.
Avverso detto decreto sono insorti sia il Comune di Camporotondo che la dott.ssa M dinnanzi a questo Tribunale, che, dopo aver prima sospeso con decreto “inaudita altera parte” e poi con ordinanza collegiale n. 796/2012 del 4.9.2012, l'esecutività del provvedimento impugnato, nel merito, invece, con sentenza n. 346/2014 del 3.2.2014, ha rigettato il ricorso.
La detta decisione è stata appellata e annullata dal CGA per la Sicilia, con sentenza n. 219/2015 del 5.3.2015.
Il CGA ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di appello, reiterativo del corrispondente motivo del ricorso di prime cure, con cui sono stati dedotti i vizi di "Violazione degli artt. 7 e 8 della Legge 7.8.1990, n. 241 e succ. mod.;Violazione art. 97 Cost";e ciò in ragione dell'omessa comunicazione all'Ente ricorrente dell'avviso di avvio del procedimento (di secondo grado e basato su fatti sopravvenuti) per la soppressione del dispensario.
Dopo la pubblicazione di detta sentenza, l'Amministrazione resistente ha, quindi, inviato l'avviso di avvio del nuovo procedimento finalizzato alla emissione di un nuovo provvedimento di chiusura del dispensario e, a seguito delle osservazioni del Comune e della dott.ssa M, ha adottato il provvedimento definitivo di chiusura in epigrafe indicato.
Con ricorso passato per la notifica il 28.7.2015 e depositato il 31.7.2015, il detto Ente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi alle seguenti censure:
Premessa.
Il dispensario in questione è ubicato, dal 2.5.1979, nella frazione di Piano Tavola del Comune di Camporotondo Etneo ed è stato istituito, senza alcuna specifica correlazione con la previsione di apertura di una nuova sede farmaceutica, ma per sopperire alle esigenze primarie ed immediate della popolazione insediata nella Frazione di Piano Tavola del Comune di Camporotondo Etneo, lontana dal centro urbano di quasi 3 Km.
Sicché sarebbe stato autorizzato per assicurare alla popolazione di Camporotondo, tenuto conto della distanza dal centro urbano, una idonea assistenza farmaceutica, indipendentemente dalla previsione dell'apertura di una nuova sede farmaceutica nel predetto o in altro Comune.
Ancora oggi, nonostante l’istituzione di una nuova sede farmaceutica nella frazione di piano Tavola del Comune di Belpasso e nel contiguo territorio del Comune di Misterbianco, gli abitanti sarebbero costretti a percorrere una lunga distanza o, per quanto riguarda Misterbianco, a transitare nella superstrada Catania — Paternò con grave pericolo per la loro incolumità.
Per tale motivo, il Comune di Camporotondo, tenuto conto della necessità di assicurare alla contrada Feudotto di Piano Tavola il servizio farmaceutico, ha avviato il procedimento volto all’istituzione di una farmacia comunale.
I singoli motivi di ricorso.
1) Elusione del giudicato nascente dalla Sentenza del CGA - Violazione sostanziale degli artt. 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n. 241 e succ. mod.-Violazione dell'art. 97 Cost. - Difetto di istruttoria - Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti - Motivazione insufficiente.
Asserisce il Comune ricorrente che nella motivazione del provvedimento impugnato, contrariamente al dictum contenuto nella sentenza del CGA e al conseguente giudicato nascente, non vi sarebbe alcun riferimento alle deduzioni dallo stesso introdotte al fine di evidenziare l’illogicità della scelta contestata con il provvedimento impugnato.
Inoltre, sarebbe stato violato l'art. 7 L. 241/90 e succ. mod. in tema di procedimento amministrativo, essendo stato obliterato l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato.
2) Violazione e falsa applicazione della L.