TAR Palermo, sez. I, sentenza 2011-09-07, n. 201101614

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2011-09-07, n. 201101614
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201101614
Data del deposito : 7 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01296/2009 REG.RIC.

N. 01614/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01296/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1296 del 2009, proposto da R L, rappresentato e difeso dall'Avv. Biagio Bruno, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Nicolo' Gallo n. 2/E;



contro

Ministero dell’Interno - Prefetto della Provincia di Palermo – Questura di Palermo, n persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;



per l'annullamento

a decreto Prot. n. 30144/Area I Ter emesso dal Prefetto della Provincia di Palermo in data 12 maggio 2009, notificato il 27 maggio 2009, con il quale è stato disposto il divieto nei confronti del ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e l'obbligo per lo stesso di cedere le armi, le munizioni e le materie esplodenti di sua proprietà o in suo possesso ad un terzo non convivente o ad un'armeria, entro il termine di gg. 20 dalla notifica del decreto, pena la confisca delle stesse;

Decreto Categoria 6.F/2009 emesso dal Questore della Provincia di Palermo in data 26 maggio 2009, notificato il 27 maggio 2009, con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la revoca del porto di fucile per uso caccia n. 293542-L allo stesso rilasciato in data 1.8.2006;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto della Provincia di Palermo e della Questura di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e depositato il 13.7.2009 Licata Roberto, premesso che con provvedimento del 27.6.2008 la Questura di Palermo aveva proposto al Prefetto della provincia l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente nei suoi confronti, evidenziando come lo stesso fosse stato segnalato all’Autorità giudiziaria per omessa custodia di armi e omessa denuncia di armi; che in data 12.1.2009 gli era stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo per l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni; che egli aveva fatto pervenire all’Amministrazione una

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