TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2013-04-19, n. 201300454
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N. 00454/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00672/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2013, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dall'avv. F E, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Pisacane n.10;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto n. 16156/20121 Imm. emesso dalla Questura di Milano il 08.01.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussista il necessario fumus boni iuris del ricorso in relazione all’insufficienza della posizione reddituale del ricorrente, che costituisce da sola presupposto ostativo alla permanenza del medesimo sul territorio nazionale;
che sussistono giusti motivi, in relazione alle peculiarità della controversia, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio della presente fase cautelare;