TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-03-27, n. 202305287

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-03-27, n. 202305287
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305287
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2023

N. 05287/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13960/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13960 del 2022, proposto da
N A, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, G M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Formez Pa;
Commissione Interministeriale Ripam;
in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Domenico De Toma, Giovanna Regano, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della Graduatoria di merito (All. 1), pubblicata in data 23 settembre 2022 sul sito http://riqualificazione.formez.it/content/concorsi-ripam-giustizia-totale-5410-unita-tempo-determinato-personale-non-dirigenziale-ar-0 (All. 2), del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (GU n. 26 del 1-4-2022)” relativa al Distretto della Corte di Appello di Bari per il profilo di “operatore data entry”, nella parte in cui assegna, complessivamente, 23,375 pt. al ricorrente, collocandolo al 184° posto;

- dell’esito della prova scritta sostenuta dal Sig. N A in data 22 giugno 2022 alle ore 09.30, reso noto in data 21 luglio 2022, nella parte in cui gli vengono erroneamente detratti 0,375 pt. per la risposta fornita al quesito n. 11 e, quindi, complessivamente assegnati 22,125 pt. (All. 3);
( del questionario somministrato al ricorrente in occasione della prova scritta svoltasi in data 22 giugno 2022, alle ore 9.30, a Foggia, nella parte in cui prevede il quesito n. 11 e la relativa risposta ritenuta “esatta”, riguardante le fasi del procedimento di revisione costituzionale (All. 3);

- del Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, “per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - n. 26 del 1° aprile 2022 (All. 4), nella parte in cui prevede, all’art. 6 comma 2, valutazioni differenti dei titoli posseduti a seconda della data di conseguimento di questi ultimi, attribuendo un punteggio raddoppiato a coloro che hanno conseguito il diploma entro i 7 anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda;

ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali (di estremi non conosciuti) con cui sono stati predisposti i questionari (con le relative risposte esatte) da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta svoltasi in data 22 giugno 2022 alle ore 9.30 presso la Fiera di Foggia;
( ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali (di estremi non conosciuti) di svolgimento e di correzione della predetta prova scritta;
( ove occorra e per quanto di ragione, del verbale (di estremi non conosciuti) con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al profilo di “operatore data entry” per la Corte di Appello di Bari nell’ambito del Concorso per il reclutamento a tempo determinato di un contingente complessivo di 5.410 unità di personale non dirigenziale – Ministero della Giustizia.

- di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente.

per l’accertamento

dell’interesse del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio complessivo di 24,50 con conseguente collocamento nella posizione in graduatoria legittimamente spettante.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. G G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La parte ricorrente, concorrente della procedura selettiva in epigrafe, con il presente gravame contesta l’esito della propria prova scritta, lamentando che l’Amministrazione abbia errato nella valutazione della risposta dalla stessa indicata in relazione al quesito n. 11 relativo alle fasi di revisione costituzionale e censurando il bando nella parte in cui ha previsto raddoppio del punteggio attribuito per i titoli laddove il diploma sia stato conseguito entro sette anni dal termine ultimo di presentazione della domanda di concorso.

A sostegno del gravame il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI, CONTRADDITORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE

- IN VIA SUBORDINATA: VIOLAZIONE DELL’ART. 21

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