TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2019-07-01, n. 201901180

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2019-07-01, n. 201901180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201901180
Data del deposito : 1 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2019

N. 01180/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00753/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2019, proposto da
T M, rappresentata e difesa dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Fisciano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A P, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

1. dell’ordinanza n. 85 del 25.10.2018, notificata in data 31.10.2018, con la quale l’amministrazione ha ordinato alla sig.ra Mirra, nella qualità di proprietaria dell’immobile ad uso residenziale, riportato al foglio 18 particella n. 1009 di:

1. rimuovere ad horas la piastrella in ceramica riportante il numero civico 57bis posizionata sul pilastro del cancello di accesso ubicato lungo la strada privata collegante via C.A. Alemagna e via del Centenario;

2. rimuovere ad horas la tabella posizionata sul medesimo cancello indicante uno studio multi-professionale riportante: “ studio legale Avv. Matteo Cunderi;
- ragioniere commercialista Rag. Alfonso Napoli;
- amministrazione condominiale Dott. Marco Cocozza, Sig.ra Maria Conforti, Dott.ssa Annamaria Troiano
”;

3. l’esecuzione dei lavori necessari per assicurare la conformità con quanto progettato con la SCIA acquisita al protocollo generale al n. 2012 del 29.01.2018;

4.la effettuazione e la successiva trasmissione della variazione catastale come da progettazione della SCIA acquisita al protocollo generale al n. 2012 del 29.01.2018;

2 del verbale di sopralluogo del 16.10.2018;

3 della relazione istruttoria il cui contenuto è ignoto alla ricorrente;

4 della nota prot.n. 23561 del 06.12.2018 nella parte in cui è stato opposto il diniego rispetto alla istanza di esercizio di accesso agli atti del procedimento attivato iniziato a seguito della nota prot.n. 18244 del 18.09.2018 a firma del sig. Pepe Aniello.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fisciano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 il dott. Michele Conforti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto di costituzione, derivante dalla trasposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, la ricorrente si duole dell’illegittimità dell’ordinanza di ripristino emanata dal Comune intimato, per conformare i lavori di manutenzione effettuati al piano terra e rialzato di un immobile a quanto progettato attraverso una SCIA.

2. Deduce la ricorrente che, nella qualità di proprietaria dell’immobile sito in Fisciano alla via C.A. Alemagna n. 29 e identificato catastalmente al Foglio 18 particella 1009, con nota del 22.01.2018, ella ha trasmesso al Comune di Fisciano, una copia della SCIA finalizzata all’esecuzione nel predetto immobile di lavori di manutenzione straordinaria e di parziale mutamento di destinazione d’uso al piano seminterrato.

3. A seguito dell’effettuazione di tali lavori, il Comune di Fisciano, a mezzo di propri tecnici, ha effettuato presso il suo immobile un sopralluogo teso a verificare la veridicità di un esposto presentato da un privato, il quale lamentava il compimento di alcuni abusi edilizi.

4. Sulla base di questa attività ispettiva, il Comune di Fisciano ha quindi notificato alla sig.ra Mirra l’impugnata ordinanza, avverso la quale l’interessata ha proposto domanda di annullamento, previa istanza di concessione della misura cautelare.

5. Si è costituito in giudizio il Comune di Fisciano, il quale resistendo al ricorso, ne ha pregiudizialmente rilevato l’improcedibilità, poiché “ il Comune di Fisciano, con ordinanza n. 09/2019 n. prot. 0001805/2019 del 29.1.2019, ha integrato e chiarito i contenuti dell’ordinanza dirigenziale n. 85 del 25.10.2018 impugnata con il ricorso straordinario poi trasposto nella presente sede giurisdizionale ”. Tale ultimo provvedimento non sarebbe stato oggetto di impugnazione da parte della ricorrente.

6. All’udienza del 19.06.2019, constatata la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, datone avviso alle parti, la causa è stata riservata per la decisione.

7. Va delibata pregiudizialmente l’eccezione pregiudiziale rilevata dall’amministrazione comunale, in quanto idonea a definire l’intero giudizio.

8. Sono incontestate tra le parti l’emanazione dell’ordinanza cautelare n. 9 del 2019 e la sua mancata impugnazione da parte dell’odierna ricorrente.

9. Con questo provvedimento, il Comune di Fisciano ha, effettivamente, rivalutato la precedente statuizione provvedimentale, tenendo conto delle censure formulate rispetto ad essa ad opera dell’odierna parte ricorrente.

Può ritenersi, dunque, che il più recente provvedimento emanato dall’amministrazione abbia effettivamente sostituito quello precedente, vantando un’autonoma efficacia lesiva.

9.1 Come rilevato più volte dalla giurisprudenza amministrativa “ In caso di mancata impugnazione degli atti successivi che hanno ridefinito gli interessi coinvolti, un'eventuale accoglimento del ricorso sarebbe privo di utilità, poiché non sarebbe idoneo ad inficiare la graduatoria finale relativa all'avviso di selezione impugnato. Pertanto, il ricorso in tal modo proposto deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ” (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 23/08/2018, n. 1736;
Consiglio di Stato, Sez. IV, 28/06/2016, n. 2914;
Consiglio di Stato, Sez. IV, 15/06/2016, n. 2636;
T.A.R. - Veneto, sez. II, 15/04/2015, n. 421;
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II, 08/05/2009, n. 2459).

9.2 Il principio di diritto enunciato, pienamente condivisibile e dal quale non v’è ragione di discostarsi, risulta pertinente rispetto al caso divisato ed implica, quindi, che l’impugnazione proposta avverso il provvedimento originario non rivesta più alcuna utilità giuridica per la parte proponente la domanda di annullamento.

Va dunque preso atto della sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione sull’originaria domanda di annullamento, poiché, da un suo eventuale accoglimento, non potrebbe scaturire nessun effetto utile per l’interessato.

9.3 Né può invocarsi fra l’atto impugnato e quello successivamente emanato dall’amministrazione un rapporto tale per cui l’annullamento del primo spiegherebbe un’efficacia c.d. caducante sul secondo.

A tal proposito, giova riportare nella presente sentenza quanto, di recente, ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. V, 17.01.2019, n. 432: “… pur in presenza di vizi accertati dell'atto presupposto deve distinguersi tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, nel senso che nel primo caso l'annullamento dell'atto presupposto si estende automaticamente all'atto consequenziale, anche quando questo non sia stato impugnato, mentre nel secondo caso l'atto conseguenziale è affetto solo da illegittimità derivata, e pertanto resta efficace ove non impugnato nel termine di rito. Però la prima ipotesi, quella appunto dell'effetto caducante, ricorre nella sola evenienza in cui l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale quale inevitabile conseguenza dell'atto anteriore, senza necessità di ulteriori valutazioni, il che comporta, dunque, la necessità di verificare l'intensità del rapporto di conseguenzialità tra l'atto presupposto e l'atto successivo, con riconoscimento dell'effetto caducante solo qualora tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l'atto successivo si ponga, nell'ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all'atto precedente, senza necessità di nuove valutazioni di interessi (cfr., tra le tante: Cons. Stato, V, 26 maggio 2015, n. 2611 e 20 gennaio 2015, n. 163;
IV, 6 dicembre 2013, n. 5813, 13 giugno 2013, n. 3272 e 24 maggio 2013, n. 2823;
VI, 27 novembre 2012, n. 5986 e 5 settembre 2011, n. 4998;
V, 25 novembre 2010, n. 8243).
Siffatta situazione procedimentale è da escludere nel caso di specie.

Va altresì richiamata la distinzione tra atto di conferma ed atto meramente confermativo. Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. In particolare, non può considerarsi meramente confermativo, rispetto ad un atto precedente, l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre invece l'atto meramente confermativo quando l'Amministrazione si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (cfr. per tutte Cons. Stato, IV, 14 aprile 2014, n. 1805;
id., 12 febbraio 2015, n.758;
id., 29 febbraio 2016, n. 812;
id, 12 ottobre 2016, n. 4214, nonché, da ultimo, in tema di successione di strumenti di pianificazione generale, Cons. Stato, IV, 27 gennaio 2017, n. 357)
”.

9.4 Poiché nel caso di specie, tra i due atti, non può dirsi sussistente quel rapporto “ immediato, diretto e necessario ”, né risulta fondatamente predicabile quella relazione di “ inevitabile conseguenza ”, necessari per la prospettazione della sussistenza degli effetti di automatica caducazione discendenti dal giudicato di annullamento del primo atto rispetto a quello rimasto inoppugnato, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

10. In ragione della natura prettamente processuale della presente decisione, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite, restando a carico di parte ricorrente il contributo unificato versato.

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