TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2019-07-01, n. 201901180

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2019-07-01, n. 201901180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201901180
Data del deposito : 1 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2019

N. 01180/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00753/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2019, proposto da
T M, rappresentata e difesa dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Fisciano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

A P, non costituito in giudizio;



per l'annullamento,

1. dell’ordinanza n. 85 del 25.10.2018, notificata in data 31.10.2018, con la quale l’amministrazione ha ordinato alla sig.ra Mirra, nella qualità di proprietaria dell’immobile ad uso residenziale, riportato al foglio 18 particella n. 1009 di: 1. rimuovere ad horas la piastrella in ceramica riportante il numero civico 57bis posizionata sul pilastro del cancello di accesso ubicato lungo la strada privata collegante via C.A. Alemagna e via del Centenario; 2. rimuovere ad horas la tabella posizionata sul medesimo cancello indicante uno studio multi-professionale riportante: “ studio legale Avv. Matteo Cunderi; - ragioniere commercialista Rag. Alfonso Napoli; - amministrazione condominiale Dott. Marco Cocozza, Sig.ra Maria Conforti, Dott.ssa Annamaria Troiano ”; 3. l’esecuzione dei lavori necessari per assicurare la conformità con quanto progettato con la SCIA acquisita al protocollo generale al n. 2012 del 29.01.2018; 4.la effettuazione e la successiva trasmissione della variazione catastale come da progettazione della SCIA acquisita al protocollo generale al n. 2012 del 29.01.2018;

2 del verbale di sopralluogo del 16.10.2018;

3 della relazione istruttoria il cui contenuto è ignoto alla ricorrente;

4 della nota prot.n. 23561 del 06.12.2018 nella parte in cui è stato opposto il diniego rispetto alla istanza di esercizio di accesso agli atti del procedimento attivato iniziato a seguito della nota prot.n. 18244 del 18.09.2018 a firma del sig. Pepe Aniello.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fisciano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 il dott. Michele Conforti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con atto di costituzione, derivante dalla trasposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, la ricorrente si duole dell’illegittimità dell’ordinanza di ripristino emanata dal Comune intimato, per conformare i lavori di manutenzione effettuati al piano terra e rialzato di un immobile a quanto progettato attraverso una SCIA.

2. Deduce la ricorrente che, nella qualità di proprietaria dell’immobile sito in Fisciano alla via C.A. Alemagna n. 29 e identificato catastalmente al Foglio 18 particella 1009, con nota del 22.01.2018, ella ha trasmesso al Comune di Fisciano, una copia della SCIA finalizzata all’esecuzione nel predetto immobile di lavori di manutenzione straordinaria e di

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