TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-10-26, n. 202300581

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-10-26, n. 202300581
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202300581
Data del deposito : 26 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2023

N. 00581/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00475/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 475 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E C e S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell’Istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , e il Liceo -OMISSIS-di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, sono ex lege domiciliati, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

previa sospensione cautelare,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del verbale-OMISSIS-, di scrutinio finale per l’anno scolastico 2022/2023 della classe III C – Classico del Liceo -OMISSIS-, nella parte che contiene il giudizio di non ammissione del ricorrente all’esame di Stato e per la mancata attribuzione dei crediti formativi per il quinto anno, come deliberato dal Consiglio di detta classe;

b) del tabellone di scrutinio finale per l’anno scolastico 2022/2023 della classe III C – Classico del Liceo -OMISSIS- allegato al suddetto verbale-OMISSIS-, nella parte in cui contempla il ricorrente tra i non ammessi all’esame di maturità ed enumera i voti finali conseguiti dal medesimo nelle singole discipline;

c) di tutte le operazioni di scrutinio finale e le valutazioni ivi compiute e, segnatamente, di quelle attinenti alla condotta e alle materie di storia e scienze e della relativa attribuzione di punteggio;

d) per quanto occorrer possa, di tutti i giudizi espressi nei confronti del ricorrente, nonché delle relative attribuzioni di punteggio e delle valutazioni delle verifiche dell’andamento didattico-disciplinare, sia con riferimento al primo che al secondo quadrimestre, attribuiti nelle singole discipline di insegnamento sulla cui scorta è stata disposta la negativa deliberazione, ivi compresa la pagella del primo quadrimestre e i verbali del Consiglio di classe della III C del 13.09.2022, del 14.11.2022, del 13.03.2023 e del 15.05.2023, ove lesivi per il ricorrente;

e) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, comunque lesivo per gli interessi del ricorrente, con espressa riserva di eventuali motivi aggiunti, anche all’esito delle produzioni avversarie;

e per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 14.08.2023:

- della “scheda del candidato” recante la data del 17.07.2023 predisposta dalla III Commissione d’esame del Liceo-OMISSIS-, contenente i dati anagrafici, i dati di presentazione, nonché i dati di valutazione all’esito dell’esame di Stato sostenuto dal candidato -OMISSIS-, nella parte in cui non sono stati assegnati i crediti scolastici in favore del medesimo per l’ultimo anno di scuola, né risulta l’indicazione dei crediti scolastici complessivamente attribuiti allo studente, giungendo così a calcolare un punteggio finale di soli 50 punti su 100;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi compresi gli esiti finali delle prove di maturità pubblicati nell’Albo esiti finali in data 8.07.2023, laddove in corrispondenza del nominativo del ricorrente è stato lasciato uno spazio in bianco senza indicazione di sorta e il registro dei risultati degli esami, il quadro sinottico dei candidati pure recante la data del 8.07.2023, nella parte in cui non sono stati assegnati i crediti scolastici in favore del medesimo per l’ultimo anno di scuola, né risulta l’indicazione dei crediti scolastici complessivamente attribuiti allo studente, giungendo così a calcolare un punteggio finale di soli 50 punti su 100, nonché, per quanto ancora possa occorrere, il verbale-OMISSIS- di scrutinio finale per l’anno scolastico 2022/2023 della classe 3C – Classico del Liceo -OMISSIS- di Perugia recante la data del 10.06.2023, ove è mancata l’attribuzione dei crediti scolastici per il quinto anno di scuola in favore del ricorrente, come deliberato dal Consiglio dei docenti di detta classe.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del merito e del Liceo -OMISSIS-di Perugia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 il dott. D D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato e depositato il 15.06.2023, il ricorrente, studente del quinto anno del Liceo-OMISSIS-, ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale gli atti indicati in epigrafe, in forza dei quali egli è risultato non ammesso all’esame di Stato per il conseguimento della maturità.

Secondo il ricorrente, gli atti impugnati sarebbero illegittimi per i motivi di seguito sintetizzati.

I. violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 1, 13 e 15 del d.lgs. n. 62/2017 e dell’art. 2 del D.P.R. n. 249/1998 ed eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: secondo il ricorrente, la valutazione del Consiglio di classe contrasterebbe con i voti riportati nella maggior parte delle materie e con l’andamento dei suoi studi, non sarebbe motivata e non terrebbe conto delle votazioni riportate nel corso dell’anno scolastico nelle materie nelle quali sono state attribuite le due insufficienze (Scienze naturali e Storia); il ricorrente, inoltre, si duole del fatto che la sua mancata ammissione all’esame di Stato non sarebbe stata preceduta da atti che durante l’anno scolastico avessero evidenziato situazioni di criticità tali da rendere necessaria l’attivazione di procedure di recupero formativo più efficaci del richiamo allo studio individuale, né da comunicazioni all’allievo o alla sua famiglia di siffatte situazioni di criticità;

II. violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 2 del decreto legge n. 137/2008, convertito dalla legge n. 169/2008, dell’art. 7 del D.P.R. n. 122/2009, del decreto ministeriale n. 5 del 16.01.2009, dell’art. 1 del d.lgs. n. 62/2017 e degli artt. 2 e 4 del D.P.R. n. 249/1998 ed eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: secondo il ricorrente, l’attribuzione dell’insufficienza nel comportamento sarebbe in contrasto con le succitate disposizioni, dal momento che le note disciplinari ricevute nel primo e nel secondo quadrimestre dell’ultimo anno non assumerebbero i connotati di particolare ed oggettiva gravità tali da giustificare l’insufficienza in condotta.

Con il proprio ricorso, la ricorrente ha chiesto, in via cautelare, l’ammissione con riserva, anche con decreto monocratico ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., all’esame di Stato.

2. – Con decreto monocratico -OMISSIS- è stata concessa al ricorrente la tutela cautelare urgente nella forma dell’ammissione con riserva all’esame di Stato.

3. – Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

4. – Con ordinanza -OMISSIS-, il collegio, impregiudicata ogni ulteriore valutazione anche in rito, ha confermato nelle more del giudizio la misura cautelare dell’ammissione con riserva del ricorrente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondaria.

5. – Dalla documentazione successivamente versata in atti risulta che il ricorrente ha quindi sostenuto le prove dell’esame di Stato, ottenendo le votazioni di undici ventesimi alla prima prova scritta, di otto ventesimi alla seconda prova scritta (Lingua e cultura latina) e di dodici ventesimi al colloquio.

Risulta, inoltre, che il ricorrente aveva ottenuto dal Consiglio di classe l’attribuzione, a titolo di crediti scolastici, di dieci punti su dodici per il terzo anno di corso e di nove punti su tredici per il quarto anno di corso.

Con riguardo ai crediti scolastici relativi al quinto anno, la difesa dell’Amministrazione riferisce che sarebbe stato attribuito un punteggio figurativo di sette punti su quindici per consentire l’inserimento del nominativo del ricorrente nel gestionale informatico dell’esame di Stato, pur contestando la spettanza allo studente di detto credito in ragione della sua mancata ammissione all’esame da parte del Consiglio di classe.

Per questa ragione, nell’albo degli esiti finali dell’esame di Stato, non sarebbe stato riportato il voto finale accanto al nominativo del ricorrente.

6. – Con atto notificato e depositato il 14.08.2023, il ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la “scheda del candidato” del 17.07.2023 nonché i dati di valutazione dell’esame di Stato sostenuto, nella parte in cui non sono stati assegnati i crediti scolastici per l’ultimo anno di corso, né risulta l’indicazione dei crediti scolastici complessivamente attribuiti allo studente, giungendo così a calcolare un punteggio finale di 50 punti su 100, e gli altri atti in epigrafe indicati, dai quali risulta la mancata indicazione dell’esito finale dell’esame dello studente.

Secondo il ricorrente, tali atti sarebbero affetti da nullità per elusione del giudicato cautelare o, comunque, sarebbero illegittimi per la mancata attribuzione dei crediti scolastici per il quinto anno di corso e la mancata espressione della votazione finale dell’esame di Stato al quale l’allievo era stato ammesso con riserva in forza dei

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