TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-02-15, n. 202403038
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Testo completo
Pubblicato il 15/02/2024
N. 03038/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12674/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12674 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Raul Donato Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Basso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto del Ministro dell''Interno del 14.07.2023 prot. n. 12606 del 28.07.2023, con cui è stata disposta la sospensione dal servizio della Dott.ssa -OMISSIS-per un periodo di sei mesi;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale e, in particolare:
- in parte qua , della relazione/proposta del Prefetto di-OMISSIS- del 25.05.2023 e, parimenti in parte qua , della relazione della commissione di indagine del 12.04.2023, nonché delle note del 31.05.2023 e del 10.07.2023 (note queste ultime giammai conosciute dalla ricorrente e meramente richiamate dal prefato decreto ministeriale), nonché della relazione ministeriale del 21.08.2023;
- della determina del Responsabile del III Settore del Comune di -OMISSIS- Reg. Gen. n. 747 dell'11.08.2023 con cui è stata applicata nei confronti della ricorrente la sospensione dal servizio, a far data dalla notifica del prefato decreto ministeriale, nonchè “…un'indennità alimentare pari al 50% della retribuzione, la retribuzione individuale di anzianità ove spettante, l'assegno unico ed il rateo di 13^ mensilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6.02.2024 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, con il presente ricorso, ha chiesto l’annullamento del decreto del Ministro dell’Interno del 14.07.2023 prot. n. 12606 del 28.07.2023, con cui è stata disposta nei suoi confronti la sospensione dal servizio dal ruolo di Responsabile del Settore Economico Finanziario e Personale (parte economica) del Comune di -OMISSIS- per un periodo di sei mesi e dei relativi atti presupposti.
1.2. Ha premesso, in fatto, di essere dipendente del Comune di -OMISSIS- da oltre vent’anni e di non essere mai incorsa in alcun procedimento disciplinare; che, in seguito al superamento di una procedura di progressione verticale, è stata inquadrata nella superiore cat. D, nel posto di Responsabile del Settore Economico Finanziario e Personale (parte economica) del Comune di -OMISSIS-, avendo ricoperto in precedenza dal 26.02.2003 al 01.02.2021 presso lo stesso Settore Economico-Finanziario, dapprima nella cat. C, la qualifica di Istruttore contabile, (dal 25.02.2003 al 29.12.2019 e dal 01.01.2021 al 01.02. 2021) e, in seguito, dal 30.12.2019 al 31.12.2020, incaricata dello svolgimento delle superiori mansioni di Responsabile del suddetto settore. Ha precisato che il suo nucleo familiare ricomprende il figlio e la madre anziana e che è divorziata da -OMISSIS-con sentenza resa dal Tribunale di-OMISSIS-, n.-OMISSIS-; di avere normali rapporti con il fratello e alcuna relazione con i cugini, descritti come esponenti di vertice del “clan -OMISSIS-”. Ha osservato che la procedura di progressione verticale in esito alla quale è divenuta Responsabile è stata indetta in applicazione dell’art. 22, co. 15, del d.lgs. n. 75/2017, che risponde all’intento di valorizzare le professionalità interne all’amministrazione, nel rispetto del limite del 30% dei posti a disposizione ivi previsto e in presenza dei relativi atti di programmazione economico-finanziaria; inoltre l’avviso prevedeva che la procedura fossa aperta ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre anni, in possesso del titolo di studio della laurea in Economia e Commercio o in Economia Aziendale o in Scienze economiche o di un titolo equipollente oltre ad una prova scritta pratica da superare con il punteggio minimo di 21/30, con relativo programma d’esame, a cui si aggiungeva la valutazione del risultato medio ottenuto dal candidato nell’ambito della valutazione della performance individuale nel triennio precedente, il suo curriculum professionale e l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive per lo specifico posto da ricoprire, il tutto in conformità al principio di selettività che deve caratterizzare anche tali progressioni verticali interne. Ha, quindi, osservato che non è possibile riscontrare alcuna irregolarità, né nel fatto che lei sia stata l’unica partecipante, né nella ritenuta eccessiva celerità della stessa. Ha aggiunto che, nel ricoprire il ruolo, non è stata riscontrata alcuna anomalia nel suo operato.
In tale contesto, nell’ambito di un’indagine che ha coinvolto i vertici dell’Amministrazione comunale di -OMISSIS-, il Prefetto di-OMISSIS-, con proprio decreto del 12.10.2022, ha disposto l’accesso presso lo stesso Comune per compiere gli accertamenti previsti dall’art. 1, co. 4, d.l. n. 629/1982; in esito all’istruttoria svolta, è stata elaborata la relazione della Commissione del 12.04.2023, trasmessa al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica cui è seguita la relazione della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di-OMISSIS-, con nota prot. n. -OMISSIS-, trasmessa al Ministro dell’Interno, contenente le valutazioni unanimemente condivise con il Comitato provinciale nella seduta del 23.05.2023.
Ebbene la relazione prefettizia, tra le altre valutazioni, contiene anche un esame della posizione della ricorrente in ragione del vincolo di parentela che la lega con i membri dell’organizzazione criminale, ritenendo che i suddetti rapporti non costituirebbero “…un mero dato anagrafico…”, assumendo “significato in relazione alla procedura…in esito alla quale…ha acquisito la posizione dirigenziale”. Pertanto il Prefetto ha concluso, affermando che “Le situazioni evidenziate integrano, altresì, i presupposti per l’adozione delle misure di cui all’art. 143, comma 5, nei confronti dei dipendenti”. Il Ministero, in esito alla relazione, ha aggravato le valutazioni ivi espresse, ritenendo che il comportamento dei dipendenti avrebbe “…contribuito a determinare nell’ente un grave stato di compromissione dell’azione amministrativa nel suo complesso con riflessi negativi sul funzionamento dei servizi comunali” e che “…tra gli uffici più compromessi…” figurerebbe proprio quello Economico-Finanziario”. In conseguenza di ciò, con decreto prot. n. 12606 del 28.07.2023, il Ministro dell’Interno – ha disposto, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 143, co. 5, d.lgs. n. 267/2000, la sospensione dal servizio della ricorrente, quantificando “…il periodo di sospensione in sei mesi”. Con successiva con determina del Responsabile del III Settore Reg. Gen. n. 747 dell’11.08.2023, il Comune – nel prendere atto di quanto previsto dal decreto ministeriale – ha applicato alla ricorrente la sospensione dal servizio contestualmente riconoscendo “…un’indennità alimentare pari al 50% della retribuzione, la retribuzione individuale di anzianità ove spettante, l’assegno unico ed il rateo di 13^ mensilità”.
1.3. La ricorrente ha proposto ricorso avverso i suddetti provvedimenti, affidandolo ad un unico ed articolato motivo di illegittimità: VIOLAZIONE DELL’ART 27 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 143, COMMI 1 E 5, D.LGS. n. 267/2000 e s.m.i. – ECCESSO DI POTERE – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI – FALSA ED ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO – CARENZA DI MOTIVAZIONE – PERPLESSITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – SVIAMENTO – ILLOGICITA’ MANIFESTA.
La ricorrente, del tutto estranea all’organizzazione criminale denominata “clan -OMISSIS-”, sarebbe stata destinataria dei provvedimenti impugnati solo in quanto parente dei membri dell’organizzazione; ciò in violazione dell’art. 27 della Costituzione che sancisce che la responsabilità penale è personale. La Sig.ra -OMISSIS-, infatti, non ha commesso alcun reato, è incensurata e ha prestato servizio presso l’amministrazione di appartenenza per oltre vent’anni senza che le fosse contestata nessuna irregolarità o applicata alcuna sanzione.
In proposito, si assume che lo stesso art. 143, d.lgs. n. 267/2000 richiederebbe, per intervenire sull’ente locale, che si comprometta il regolare andamento dell’ente medesimo, trattandosi di una misura non avente carattere sanzionatorio ma preventivo che non può essere scollegata da elementi concreti, univoci e rilevanti, idonei a evidenziare una forma diretta o indiretta di condizionamento da parte della malavita organizzata, essendo necessario individuare, per lo meno, una condotta attiva od omissiva del soggetto direttamente coinvolto dal procedimento.
Ciò posto, nella specie, gli unici indici di tali elementi, riportati nel provvedimento, atterrebbero al procedimento di selezione verticale a tutt’oggi pienamente valido ed efficace; in proposito, infatti, viene osservato che, contrariamente a quanto affermato nella relazione prefettizia, tutti i provvedimenti di programmazione economico-finanziaria dell’anno 2020 previsti al tal fine risultano essere stati regolarmente approvati da parte del Comune di -OMISSIS-. Secondo la prospettazione