TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-05-16, n. 202206101
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Testo completo
Pubblicato il 16/05/2022
N. 06101/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02178/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2178 del 2022, proposto da
E D, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati N V e P A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l'annullamento
- del diniego di ostensione della documentazione richiesta attraverso istanza di accesso agli atti amministrativi inoltrata dal ricorrente a mezzo pec in data 21 dicembre 2021 e ricevuto in pari data dall'Amministrazione, nonché dei relativi solleciti e chiarimenti inoltrati in data 13 gennaio 2022 e 19 gennaio 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2022 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il ricorrente, già Capo di Stato maggiore dell’Esercito, collocato a riposo l’11 agosto 2016, espone di avere percepito il trattamento di fine servizio (TFS) in quattro rate.
In data 15 novembre 2021, il ricorrente riceveva a mezzo raccomanda una missiva proveniente dalla filiale di Roma Montesacro dell’INPS, attraverso la quale l’Amministrazione intimava, entro il termine di 30 giorni, la restituzione di una somma pari ad € 150.103,21 asseritamente percepita a titolo di indebito in relazione al TFS liquidato dall’Istituto previdenziale negli anni precedenti.
Nella nota si riferiva che “ su espressa richiesta dalla Direzione Centrale Audit e Monitoraggio Contenzioso ”, era stato avviato un supplemento di istruttoria sulla procedura di liquidazione del TFS del ricorrente, all’esito della quale l’INPS aveva riscontrato delle presunte irregolarità su quanto dichiarato nei modelli PL/1 inviati dal Ministero della Difesa all’Istituto Previdenziale (modelli che vengono utilizzati come base per calcolare il TFS da liquidare).
L’INPS comunicava, altresì, che laddove il ricorrente non avesse corrisposto entro tale termine la predetta somma, avrebbe provveduto a trattenere l’importo di 1/5 della pensione a partire dalla prima data utile.
Per tale motivo, il ricorrente inoltrava una prima istanza di accesso agli atti agli Uffici dell’INPS – Filiale di Roma Montesacro, richiedendo ogni atto e/o documento inerente al procedimento amministrativo instaurato nei propri confronti.
L’Inps filiale di Roma Montesacro concedeva l’accesso agli atti dalla cui analisi emergeva come il supplemento di indagine fosse stato effettivamente richiesto proprio dalla Direzione Centrale Audit e Monitoraggio Contenzioso dell’INPS, ma soltanto a seguito di una “ segnalazione anonima ” che aveva sollevato dei dubbi circa la correttezza dell’importo già liquidato a titolo di TFS.
Pertanto in data 21 dicembre 2021 il ricorrente inoltrava un’ulteriore istanza di accesso agli atti alla Direzione Centrale Audit e Monitoraggio Contenzioso (rubricata al n. di protocollo “INPS.0030.18/01/2022.0000443”), al fine di conoscere:
1) “ tutti gli atti del procedimento in possesso di Codesta Spett.le Direzione ”,
2) la “ documentazione e/o atti e/o segnalazioni che hanno condotto alla richiesta del supplemento di istruttoria da parte di Codesta Spett.le Direzione ”.
Con nota del 18 gennaio 2022 l’Amministrazione riscontrava l’istanza di accesso significando che la documentazione di cui al punto 1) era esclusivamente in possesso della filiale di Roma Montesacro; invece con riferimento alla richiesta sub 2), la Direzione Generale formalizzava la propria volontà di non consentire l’accesso a quanto richiesto, in quanto “le ragioni prospettate a supporto della richiesta di accesso non consentono di ritenere sussistente un interesse