TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2010-01-26, n. 201000085

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2010-01-26, n. 201000085
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201000085
Data del deposito : 26 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00864/2009 REG.RIC.

N. 00085/2010 REG.SN.

N. 00864/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 864 del 2009, proposto da:
R C, rappresentato e difeso dall'avv. prof. A P, presso il cui studio in Cagliari, via Tuveri n. 84, è elettivamente domiciliato;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore della Regione, rappresentata e difesa dagli avv.ti T L e F I, dell’ufficio legale dell’ente presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n. 69, è elettivamente domciliata;

A.S.L. n. 8 di Cagliari, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. L A, e domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna, in Cagliari, via Sassari n. 17;

per l'annullamento

della determinazione 19/8/2009 n. 573, con cui il Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ha disposto nei confronti del caseificio R C la revoca del riconoscimento CE di cui all’approval number 20/80;

della nota in data 22/7/2009 con cui il Servizio Veterinario della A.S.L. n. 8 di Cagliari, ha chiesto la revoca del detto riconoscimento;

del verbale di sopralluogo 21/7/2009 del Servizio Veterinario della A.S.L. n. 8 di Cagliari.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e della A.S.L. n. 8 di Cagliari.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti tutti gli atti della causa.

Nominato relatore per l'udienza pubblica del 16 dicembre 2009 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato A. Pubusa per il ricorrente, l’avvocato T. Ledda per l’amministrazione regionale e l’avvocato L. Aragoni per la A.S.L.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota in data 22/7/2009 il Servizio Veterinario della A.S.L. n. 8 di Cagliari, ha chiesto la revoca del riconoscimento CE approval number 20/80 rilasciato al Caseificio Corvetto di Villasimius. Ciò in quanto il giorno precedente un sopralluogo effettuato da personale del medesimo servizio congiuntamente a funzionari del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali aveva evidenziato, nello stabilimento di produzione, la presenza di precarie condizioni igienico sanitarie.

Esaminata la richiesta, il Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, la ha accolta, adottando, per l’effetto, la determinazione 19/8/2009 n. 573, con la quale ha disposto la revoca del detto riconoscimento.

Ritenendo revoca, richiesta della A.S.L. e verbale di sopralluogo illegittimi il sig. R C, titolare dello stabilimento, li ha impugnati chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.

1) L’impugnata determinazione è illegittima in quanto non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

L’amministrazione del resto, non ha evidenziato la sussistenza di ragioni di impedimento alla comunicazione derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, né potrebbe sostenersi che la comunicazione non era necessaria in quanto l’interessato dovesse ritenersi già edotto dell’apertura del procedimento per effetto della richiesta di revoca del riconoscimento effettuata dalla A.S.L. Infatti, la comunicazione di cui agli artt. 7 della L. n. 241/1990 e 12 e 13 della L.R. n. 40/1990, deve provenire dalla stessa autorità competente ad adottare il provvedimento finale.

2) L’avversato provvedimento negativo non è sostenuto da adeguata motivazione.

Ed invero:

a) non viene specificato se le carenze riscontrate siano occasionali o sedimentate;

b) non vengono individuate le ragioni giuridiche poste a base della determinazione, cosa, nella specie, tanto più necessaria in quanto nell’atto si richiamano tre complessi ed articolati regolamenti comunitari senza individuare a quale parte di essi si faccia riferimento;

c) in contrasto col principio di proporzionalità e dl minimo m ezzo non si spiegano le ragioni per cui sia stata disposta la revoca del riconoscimento e la chiusura dello stabilimento e non siano state invece adottate misure sanzionatorie diverse e di minor impatto.

Il sopralluogo del Servizio Veterinario della A.S.L. è, peraltro, intervenuto quasi a conclusione dell’annata produttiva e quindi in un periodo in cui lo stabilimento risente maggiormente degli effetti usuranti dell’attività svolta.

L’atto è, inoltre, viziato da manifesta contraddittorietà fra provvedimenti.

Difatti, il giorno successivo a quello in cui il Servizio Veterinario della A.S.L. ha effettuato il sopralluogo che ha originato la richiesta di revoca, anche i N.A.S. di Cagliari hanno eseguito un’ispezione nell’impianto produttivo Corvetto e pur evidenziando alcune delle carenze già riscontrate dalla A.S.L. non hanno ritenuto di disporre la sospensione dell’attività e di chiedere la revoca del riconoscimento.

Ulteriore profilo di contraddittorietà emerge dal fatto che A.S.L. e Regione pur assumendo l’esistenza di carenze igienico sanitarie così gravi da dover disporre la sospensione dell’attività e la revoca del riconoscimento non hanno disposto anche il sequestro del prodotto giacente nel caseificio.

La determinazione è, infine, viziata da perplessità.

Nel verbale di sopralluogo della A.S.L., infatti, viene considerato solo come eventuale il pregiudizio per i consumatori.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, che con separate memorie si sono opposte all’accoglimento del ricorso.

In sede di esame della domanda cautelare la Sezione ha emesso l’ordinanza 21/10/2009 n. 377 con la quale ha ingiunto al Servizio Veterinario della A.S.L. 8 di procedere a nuovo sopralluogo al fine di verificare le condizioni igienico sanitarie dello stabilimento.

Eseguito l’incombente il suddetto Servizio ha fatto pervenire la documentazione recante gli esiti della nuova ispezione, che il ricorrente ha contestato con apposita memoria depositata in giudizio in data 5/12/2009.

Alla pubblica udienza del 16/12/2009, la causa, dopo ampia discussione, è stata definitivamente trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dalla A.S.L. n. 8.

La determinazione impugnata è espressione di un tipico potere discrezionale della pubblica amministrazione, a fronte del quale la posizione del privato ha consistenza di interesse legittimo con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia originata dall’impugnazione dell’atto.

Il gravame può, quindi, essere vagliato nel merito.

Il primo motivo è infondato.

In base ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, seguito anche da questo Tribunale, le norme di cui agli artt. 7 e seguenti della L. 7/8/1990 n. 241 e quelle analoghe della L.R. 22/8/1990 n. 40, non devono essere interpretate in modo formalistico, ma facendo riferimento alla ratio concreta delle stesse, che è quella di assicurare la partecipazione del privato interessato al procedimento amministrativo che lo riguarda. Da ciò discende che la comunicazione di avvio del procedimento è superflua laddove l'interessato sia, comunque, tempestivamente venuto a conoscenza di vicende che conducono all'apertura del procedimento stesso. Si può, dunque, prescindere dal dare la comunicazione di cui agli artt. 7 della L. n. 241/1990 e 12 della L. R. n. 40/1990 nelle ipotesi in cui il privato abbia già acquisito « aliunde » - e quindi anche attraverso atti di altra amministrazione a lui diretti - la conoscenza del procedimento stesso e comunque in tempo utile per potere partecipare al relativo iter istruttorio ( cfr. Cons. Stato, VI Sez., 4/8/2009 n. 4899, 20/5/2009, n. 3086;
IV Sez., 3/3/2009, n. 1207;
T.A.R. Sardegna, I Sez., 11/7/2007, n. 1489, II Sez., 21/9/2005, n. 1916).

Nel caso di specie, il ricorrente è stato informato delle risultanze del sopralluogo e del fatto che le stesse avrebbero potuto portare alla revoca del riconoscimento CE. Difatti, anche a lui è stata indirizzata la richiesta di revoca avanzata dalla A.S.L. n. 8 all’amministrazione regionale, nè risulta che la stessa non gli sia pervenuta, anzi l’interessato (pag. 6 del ricorso) contestando la rilevanza della conoscenza acquisita tramite un atto proveniente da un’autorità diversa da quella competente all’adozione del provvedimento finale, assume come avvenuta la ricezione della citata nota.

Nel descritto contesto fattuale, era superfluo dare al ricorrente una specifica comunicazione di avvio del procedimento.

Tutto ciò, laddove non si voglia accedere a quell’orientamento giurisprudenziale più restrittivo, in base al quale “non sussiste violazione dell'obbligo di previa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, previsto dall'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, se il soggetto inciso sfavorevolmente dal provvedimento conclusivo non dimostri che, ove fosse stato edotto dell' avvio, sarebbe stato in grado di fornire elementi di conoscenza e di giudizio tali da far determinare in modo diverso le scelte dell'Amministrazione” (cfr. Cons. Stato, IV Sez., 23/7/2009, n. 4650).

Altrettanto infondate sono le censure dedotte col secondo motivo.

Risulta, innanzitutto, insussistente la lamentata carenza di motivazione.

Quest’ultima, com’è noto, può ricavarsi anche per relationem da altri atti (cfr., fra le tante, Cons. Stato, VI Sez., 17/12/2008, n. 6274;
T.A.R. Sardegna, II Sez., 30/6/2006, n. 1412) ed è questo il caso di specie.

La determinazione impugnata, infatti, richiama espressamente la nota 22/7/2009 n. 7583 del Servizio Veterinario della A.S.L. 8, la quale, a sua volta, elenca dettagliatamente le carenze igienico sanitarie riscontrate nel caseificio Corvetto in occasione dell’ispezione eseguita in data 21/7/2009 da personale del medesimo Sevizio congiuntamente a funzionari del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Contrariamente a quanto l’istante sostiene è del tutto irrilevante sulla legittimità del provvedimento il fatto che l’autorità procedente non abbia precisamente indicato nel corpo dell’atto le norme che assume violate.

E’, infatti, pacifico in giurisprudenza che il mancato richiamo alle norme di legge o di regolamento cui si collega la statuizione amministrativa adottata non integra il vizio di difetto di motivazione, ove sia agevole l'identificazione del potere esercitato e non sussistano ostacoli al controllo giurisdizionale in funzione della legittimità sostanziale dell'atto (cfr, fra le tante, Consiglio Stato, VI Sez., 7/7/2008, n. 3351).

Nel caso di specie non è dubbio che l’intimata amministrazione sia titolare del potere, attribuitole dall’art. 54 lett. f) del regolamento CE 882/2004, di revocare il riconoscimento e che tale potere abbia inteso, in concreto, esercitare.

Non convince nemmeno la censura con cui il ricorrente si duole della asserita violazione dl principio di proporzionalità.

Il regolamento CE 29/4/2004 n. 882/2004 (“Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”) stabilisce all’art. 54:

“1. L'autorità competente che individui una non conformità interviene per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l'azione da intraprendere, l'autorità competente tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità.

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