TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-10-26, n. 202000617

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-10-26, n. 202000617
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000617
Data del deposito : 26 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2020

N. 00617/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01020/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2000, proposto da
M M, rappresentato e difeso dagli avvocati A Lti, A Lti, con domicilio eletto presso lo studio Avv. A Lti in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Azienda Sanitaria n.5 di Jesi, non costituita in giudizio;

per l'accertamento diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori di primario responsabile della Unità organizzativa di Urologia con condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle predette

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 ottobre 2020 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.§ - Con ricorso ritualmente notificato,

MAGAGNINI

Marcello adiva questo Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire le differenze retributive asseritamente spettanti per lo svolgimento di mansioni superiori di primario responsabile della Unità organizzativa di Urologia, reso dal giorno 01.10.1995 al 15.06.1998, limitatamente al periodo devoluto alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di pubblico impiego così come temporalmente limitata dall’art. 45, comma 17° del D. Lgs. n° 80/98, sulla base degli appositi incarichi formalmente conferiti dall’Azienda resistente, con condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle differenze retributive predette, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Il ricorrente premetteva che, con nota prot. n° 5160/P del 29.11.1995 avente ad oggetto “Conferimento funzioni superiori Primario”, l’Azienda Sanitaria Locale n° 5 intimata comunicava allo stesso che con deliberazione in data 9/11/1995 n. 1151, l’Amministrazione gli aveva conferito con effetto dall’1/10/1995 le funzioni superiori di Primario della Divisione di Urologia. Successivamente alla data di cessazione dell’incarico, avvenuta il 15.06.1999, sollecitava il pagamento degli emolumenti per le mansioni svolte, da ultimo con richiesta di costituzione del Collegio di Conciliazione ex art. 69 – bis del D.Lgs. n° 29/93 inoltrata attraverso i propri procuratori, ma l’Azienda non forniva alcun riscontro alle sue richieste.

L’Azienda resistente non si è costituita in giudizio.

In prossimità dell’udienza di discussione il ricorrente presentava memoria ai sensi dell’art. 73 CPA insistendo per l’accoglimento delle proprie conclusioni.

All’udienza del giorno 14 ottobre 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.

2.§- Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento.

Nel pubblico impiego la retribuibilità delle mansioni superiori ha assunto carattere di generalità solo con l’entrata in vigore dell’art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, che non avendo carattere interpretativo, non può che disporre per il futuro (Cons. Stato Sez. V, 26/06/2020, n. 4095). Il riconoscimento generalizzato del diritto dei pubblici dipendenti alle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori, solo a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 387 del 1998, trova la sua ratio nell’introduzione, da parte dell’art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998, di un’organica disciplina delle mansioni, rispettosa dei principi costituzionali ricavabili dagli artt. 51, 97 e 98 Cost. (Cons. Stato Sez. III Sent., 14/03/2014, n. 1277).

E’ stato, altresì, rimarcato che la possibilità di conferire al dipendente pubblico, in via temporanea, mansioni superiori con conseguente spettanza del relativo trattamento economico è stata disciplinata in termini generali solo con l'art. 57, d.lgs. n. 29/1993, previsione la cui entrata in vigore è stata differita fino al primo gennaio 1999 e, in prosieguo, con l'art. 56, d.lgs. n. 29/1993, introdotto dall'art. 25, d.lgs. n. 80/1998, il cui ultimo comma è stato modificato dall'art. 15, d.lgs. n. 387/1998, mentre in precedenza la regola generale recata dall'ordinamento del pubblico impiego era quella del divieto di adibire il dipendente a mansioni superiori (Cons. Stato Sez. III Sent., 03/03/2014, n. 952).

Il d.lgs. n. 387 del 1998, il cui art. 15 ha soppresso nell'ultimo periodo all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole «a differenze retributive o» riconoscendo in tal modo ai dipendenti pubblici il diritto a conseguire le differenze retributive per le mansioni superiori svolte, reca la data del 29/10/1998 ed è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 7 novembre 1998, n. 261, mentre l’entrata in vigore della previsione di carattere generale di cui all’art. 57 è stata differita fino al primo gennaio 1999.

Ebbene, posto che il ricorrente ha svolto mansioni superiori di primario responsabile dell’Unità organizzativa di Urologia dal l’1.10.1995 al 15.06.1998, giusta affidamento delle stesse da parte della ASL intimata, per tali prestazioni svolte lo stesso non ha diritto ad alcuna differenza retributiva, stante il divieto posto dall’art. 56, comma 6 del D.Lgs. 03/02/1993, n. 29 nel testo vigente alla data di svolgimento delle funzioni medesime.

3.§ - In definitiva, gli argomenti testé rappresentati evidenziano l’infondatezza del ricorso che, pertanto, deve essere respinto.

Sussistono, comunque, i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

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