TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 2015-11-19, n. 201500849

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 2015-11-19, n. 201500849
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500849
Data del deposito : 19 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00619/2015 REG.RIC.

N. 00849/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00619/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ONZA

sul ricorso numero di registro generale 619 del 2015, proposto da:


H A, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso il medesimo in Ancona, corso Mazzini, 156;


contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Avvocatura Generale dello Stato, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti di

L D B, n.c.;

per l'annullamento

- del provvedimento di pensionamento preannunciato dall’Avvocatura dello Stato in data 12 dicembre 2014, a decorrere dal 23 dicembre 2015 e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Avvocatura Generale dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Il ricorrente è un avvocato dello Stato attualmente in servizio presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona con funzioni di avvocato distrettuale.

Con istanza del 7 marzo 2014 aveva chiesto di poter permanere in servizio oltre il compimento del 70° anno di età ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 503/1992.

Per effetto dell’abrogazione della citata norma disposta dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, il ricorrente verrà collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età a far data dal 23 dicembre 2015, come preannunciato dall’Avvocatura Generale dello Stato nella nota del 22 giugno 2015.

2. L’interessato ha impugnato il provvedimento di collocamento a riposo deducendone l’illegittimità sotto distinti profili ed evidenziando, tra l’altro, l’incostituzionalità delle disposizioni applicate (art. 1, comma 3, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 e dell’art. 18, comma 1, del D.L. n. 83/2015, convertito in legge n. 132/2015) per violazione dell’art. 3 e 97 Cost.

3. Alla camera di consiglio del 5 novembre 2015 il Collegio, sulla scia di quanto già disposto dal TAR per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, su analoga questione (cfr. ordinanza n. 1147/2014;
sulla stessa linea Cons.Stato, Sez.I, parere n. 1334 del 1° aprile 2015), ha deciso di sollevare la questione di legittimità costituzionale della normativa innanzi citata con separata ordinanza;
nel contempo, con ordinanza n. 374/2015, è stata concessa la tutela cautelare nelle more della decisione della Corte Costituzionale e precisamente, sino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte di quest’ultima.

4. La questione oggi rimessa al vaglio della Corte attiene a profili in parte diversi da quelli sollevati con le citate pronunce;
essa riguarda la legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, nella parte in cui non estende il beneficio del trattenimento in servizio anche agli avvocati dello Stato, nonché dell’art. 18, comma 1, del D.L. n. 83/2015, convertito in legge n. 132/2015, nella parte in cui non estende anche agli avvocati dello Stato il differimento degli effetti dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 90/2014 cit. sino al 31 dicembre 2016.

5. Reputa questo giudice che la questione sia rilevante nel presente giudizio, in quanto dette disposizioni costituiscono il presupposto normativo su cui fonda il provvedimento odiernamente gravato, e non sia manifestamente infondata, dal momento che l’esclusione del trattenimento in servizio per gli avvocati dello Stato rispetto al personale di magistratura, peraltro disposta solo in sede di conversione del D.L. n. 90/2014, si pone in violazione degli articoli 3 e 97 della costituzione.

6. E’ principio consolidato nell’ordinamento quello della equiparazione delle carriere dei magistrati e degli avvocati dello Stato, avuto riguardo alla riconosciuta affinità di funzioni e al comune obiettivo di perseguire la rigorosa applicazione della legge nell’interesse della giustizia e dell’imparzialità;
non appare, quindi, supportata da una valida ragione giustificatrice l’eliminazione della possibilità di trattenimento in servizio sino alla data del 31 dicembre 2016 per la categoria degli avvocati dello Stato, dal momento che l’avvertita esigenza di garantire un ricambio generazionale non sarebbe comunque soddisfatta nel limitato periodo di trattenimento in servizio che si chiede di salvaguardare, dati i tempi tecnici ed amministrativi necessari a portare a compimento l’eventuale procedura concorsuale, unico sistema di reclutamento per la copertura dei posti vacanti nell’Avvocatura dello Stato.

7. Il Collegio condivide quanto già evidenziato dalla citata giurisprudenza, secondo cui la scelta del legislatore appare sbilanciata e sproporzionata perché, avuto riguardo alle obiettive difficoltà di effettuare un ricambio generazionale in tempi stretti, non si fa carico delle negative ripercussioni che potrebbero invece derivare dal negato trattenimento in servizio sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost).

7.1. Inoltre, sempre facendo proprie le riflessioni contenute nelle medesime pronunce, il Collegio reputa che sia evidente la violazione dell’articolo 3 della Costituzione, atteso le disposizioni di cui agli art. 1, comma 3, del D.L. n. 90/2014 e 18 del D.L. n. 83/2015, in base alle quali è stata consentita la permanenza in servizio dei magistrati ordinari sino alla data del 31 dicembre 2016 e dei magistrati contabili sino alla conclusione della procedura concorsuale in atto (e comunque non oltre la data del 30 giugno 2016), sono state dettate nell’encomiabile intento di garantire i tempi tecnici necessari all’ordinato e graduale conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi nonchè all’espletamento delle procedure di reclutamento e, al contempo, la funzionalità degli uffici giudiziari. E’ indubbio che la medesima esigenza sussista anche per l’Avvocatura dello Stato, per cui non appare ragionevole l’esclusione di tale categoria tra quelle destinatarie delle disposizioni in questione. Ciò tanto più se si considera che il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, aveva del tutto equiparato la posizione degli avvocati dello Stato a quella dei magistrati, contemplandoli nel citato articolo 1, comma 3, mentre soltanto il sede di conversione la categoria degli avvocati dello Stato è stata esclusa, rientrando nella disciplina di cui al comma precedente.

8. Per quanto sopra esposto, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui esclude il trattenimento in servizio fino al 31 ottobre 2014 per gli avvocati dello Stato, nonché dell’art. 18 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui non contempla la categoria degli avvocati dello Stato tra i destinatari del differimento, sino al 31 dicembre 2016, degli effetti dell’articolo 1, comma 3, innanzi citato.

8.1. Vanno, quindi, trasmessi alla Corte Costituzionale gli atti del giudizio.

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