TAR Genova, sez. I, sentenza 2011-12-21, n. 201101890

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2011-12-21, n. 201101890
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201101890
Data del deposito : 21 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00490/2011 REG.RIC.

N. 01890/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00490/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 490 del 2011, proposto dalla Italia srl in persona del legale rappresentante in carica, con sede ad Alassio, rappresentata e difesa dall’avvocato A B, presso il quale ha eletto domicilio a Genova in via Macaggi 21/5;

contro

Regione Liguria, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati M C e L C, presso i quali ha eletto domicilio a Genova, in via Fieschi 15

Comune di Alassio, in persona del sindaco in carica;

per l'annullamento

del decreto 11.3.2011, n. 252 della giunta della regione Liguria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Italia srl si ritiene lesa dall’approvazione della variante al PUC di Alassio, intervenuta con

DGR

11.3.2011, n. 252, per cui ha notificato l’atto 13.4.2011, depositato il 26.4.2011, con cui denuncia:

violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4 della legge regione Liguria 7.2.2008, n. 1, eccesso di potere per falsità dei presupposti e travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità ed ingiustizia grave e manifesta, sviamento di potere.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 10 della legge regione Liguria 1 del 2008, violazione del principio del giusto procedimento, illegittimità costituzionale della norme regionali per violazione degli artt. 3, 117 e 118 cost.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 1 e 4 della legge regione Liguria 1 del 2008 con riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117 cost.

La regione Liguria si è costituita in giudizio con memoria depositata il 28.7.2001, con cui ha chiesto respingersi la domanda.

Le parti costituite hanno depositato memorie e documenti.


Il contenzioso riguarda la deliberazione con cui la giunta della regione Liguria ha approvato la variante del piano urbanistico comunale (PUC) di Alassio, non ammettendo allo svincolo alberghiero il fabbricato di proprietà ubicato in via xx settembre 124/126.

In fatto va chiarito che la società interessata dichiara di aver gestito per anni l’albergo Italia nel fabbricato indicato, di aver presentato la domanda 10.11.2009 per ottenere la non sottoposizione del bene al regime previsto dall’art. 2 della legge regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 1, e di aver registrato la concordanza del comune con la propria istanza;
l’atto impugnato ha invece escluso la possibilità di apportare i richiesti mutamenti di destinazione, per cui è stato proposto il ricorso in trattazione.


La legge in questione ha il dichiarato scopo (art. 1) di preservare l’offerta turistica regionale, e tale volontà si situa all’interno della potestà normative regionali ai sensi dell’art. 117 comma 3 e 4 cost.

Per conseguire lo scopo prefisso la legge ha imposto il divieto di modificare la destinazione degli immobili adibiti ad albergo, che lo sono stati in passato, e per i quali non sono già stati assentiti interventi di mutamento alla data di entra in vigore (art. 2 comma 1);
ai comuni è stata demandata l’effettuazione di un censimento delle strutture ricettive (comma 2) in vista dell’adozione di una variante dello strumento vigente, che deve aver riguardo alla soddisfazione dell’interesse primario imposto dalla legge.

Le modalità di adozione ed approvazione di detta variante sono previste in modo speciale dal comma 10 dell’art. 2 citato, e tali procedimenti vanno osservati anche per le eventuali fasi di ulteriore emenda dello strumento (comma 11 dell’art. 2 ).

L’amministrazione comunale può escludere la sottoposizione al vincolo di talune strutture alberghiere (comma 4 dell’art. 2 ) contemplando tale nuova previsione nello strumento menzionato, solo ove ricorrano la non sostenibilità dell’offerta ipotizzabile per l’azienda o la sopravvenuta inadeguatezza dei beni ad attrarre clienti. Tali criteri vanno argomentati e giustificati in base ai presupposti tassativamente enunciati ai punti a) e b) del comma 4, che riguardano:

l’oggettiva impossibilità di adeguare le strutture ricettive a quanto la clientela ritiene sia il minimo ipotizzabile, in considerazione di limiti monumentali, paesistici od urbanistico-edilizi;

la collocazione della struttura in una zona (divenuta, si direbbe) incompatibile con la possibilità di svolgere l’attività alberghiera.


In tale contesto normativo il comune di Alassio si determinò con la deliberazione consiliare 4.2.2010, n. 9, con cui propose lo svincolo dell’immobile di proprietà della ricorrente dalla destinazione alberghiera: la regione Liguria ha adottato l’atto impugnato, ritenendo insussistenti i presupposti addotti dall’amministrazione locale a corredo dei propri assunti.


Con il primo articolato motivo l’interessata denuncia l’erronea applicazione delle norme di riferimento operata dalla regione Liguria, in quanto:

i) l’atto impugnato non ha tenuto conto del vincolo imposto dalla sopraintendenza ai beni architettonici, con la determinazione 20.1.2009, n. 369/09;

ii) non è motivato il dissenso formulato rispetto alla conclusione a cui era giunto il comune di Alassio all’esito dell’istruttoria condotta;

iii) non sono state considerate le insufficienze della struttura a consentire l’utile prosecuzione dell’esercizio alberghiero, che la domanda delle parte aveva invece evidenziato;

iv) sintomatico di sviamento di potere è il richiamo operato dalla regione alla possibilità di incremento del 5 % della superficie ammesso dalla circolare regionale.


A proposito del punto i) il collegio rileva che l’atto soprintendentizio non configura un vincolo propriamente inteso, ma impone il conseguimento di una previa autorizzazione alla modificazione del fabbricato, per ogni ipotesi di sua conservazione o pubblica fruizione.

L’atto deriva dall’assenso chiesto dalla precedente proprietà (asl 2 savonese) all’alienazione, e l’amministrazione statale si è opportunamente premurata di puntualizzare i procedimenti che dovranno essere seguiti in caso di futuri interventi edilizi sul bene, atteso il vincolo paesistico che insiste in zona sin dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del d.m. 27.4.1966, che dichiarò di interesse pubblica la zona del ‘Budello’ di Alassio.

Il provvedimento della sopraintendenza non ha apportato alcuna innovazione al trattamento dell’immobile che possa rilevare per quanto dedotto, sì che la censura non può trovare favorevole considerazione.


Con un’ulteriore doglianza ii) si denuncia la carenza della motivazione addotta dalla regione per disattendere l’opposta determinazione a cui era giunto il comune di Alassio.

La censura denuncia che la circolare regionale, che ammette la possibilità di ampliamento della struttura per il cinque per cento della superficie, e la localizzazione delle strutture non sono sufficienti a disattendere la differente opinione maturata in senso al consiglio comunale.

La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile.

Nel merito si osserva infatti che la regione ha rilevato con l’apposizione di un significativo segno grafico interrogativo la contraddizione in cui era incorso il comune, che ritenne esistente una situazione di commistione tra destinazioni d’uso del fabbricato, mentre da altre parti dell’istruttoria comunale si ricava l’esclusione della sussistenza di tale situazione pregiudizievole per l’esercizio alberghiero.

In tale contesto perdono pregnanza i motivi esposti, che non sono pertanto in grado di rappresentare perché l’amministrazione comunale si sarebbe mantenuta più aderente alla legge, rispetto alla delibera regionale.

Oltre a ciò, e si tratta così dell’inammissibilità, la censura nulla oppone a quella parte della motivazione della deliberazione impugnata in cui la regione rappresenta che la struttura potrebbe essere adibita ad un impiego diverso dall’albergo, anche se pur sempre legato alla funzione ricettiva, come può ipotizzarsi per la residenza turistico alberghiera.

Per tali motivi anche questa censura non può essere condivisa.


Ulteriormente (iii) vengono denunciate le violazioni commesse dalla giunta regionale, nella parte in cui ha argomentato dalla possibilità della struttura di raggiungere i livelli qualitativi di ricettività, ed ha attribuito la prevalenza alla collocazione dell’immobile, rispetto ai requisiti indicati dall’art. 2 comma 4 della legge regionale.

Il collegio osserva incidentalmente che l’istruttoria condotta sulle caratteristiche del fabbricato appare di per sé manchevole di un passaggio che parte ricorrente adduce a proprio favore, vista la già notata contraddizione nella determinazione comunale relativa alla commistione di destinazioni nel fabbricato.

Oltre a ciò, la giustificazione dell’atto regionale appare coerente con il fine della normativa di settore (art. 1 della legge citata), che intende favorire quanto meno la persistenza dell’offerta alberghiera ligure seriamente esistente sul mercato. A tale stregua non sembra incorrere nei vizi denunciati l’osservazione secondo cui per un immobile situato tra il mare e la via centrale di Alassio va preferito il criterio localizzativo, rispetto alle caratteristiche fisiche del fabbricato, tenendo altresì conto che per il bene non sussistono degli evidenti ostacoli alla trasformazione almeno in RTA (residenza turistico-alberghiera, o residence).

Anche questa doglianza è pertanto infondata e va respinta.


Con il motivo sub (iv) si lamenta l’insufficienza del riferimento all’aumento di superficie ammesso dalla circolare regionale 3.11.2008,

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