TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 2015-02-20, n. 201500167

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 2015-02-20, n. 201500167
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500167
Data del deposito : 20 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00645/2014 REG.RIC.

N. 00167/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00645/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 645 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

A E, rappresentato e difeso dagli avv. S F, Francesco A, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. N. 3079/A6-3 del 10 giugno 2014, notificato in data 16/06/2014, con cui il Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha determinato l'esclusione da ogni procedura di avanzamento e dal transito da un ruolo all'altro del ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il decreto ministeriale 31 maggio 2012 del Ministero della Difesa relativo alla sospensione disciplinare dall'impiego per quattro mesi e la circolare del Ministero della Difesa che ha fornito chiarimenti sull'applicazione degli art.14 comma 4 del D.Lgs. 30/12/1997 n. 490, 17 comma 6 bis del D.Lgs. 12/5/1995 n.196 e 35 bis del D.Lgs. n.198/1995.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato altresì avviso alle parti ex art. 73 comma 3 del D.Lgs. n. 104/2010 come da verbale di udienza;

Rilevato e considerato:

- che con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13.1.2015, l’impugnazione viene estesa alla nota e/o circolare del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D

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