TAR Bolzano, sez. I, decreto cautelare 2024-09-17, n. 202400103

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, decreto cautelare 2024-09-17, n. 202400103
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202400103
Data del deposito : 17 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/09/2024

N. 00220/2024 REG.RIC.

N. 00103/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00220/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 220 del 2024, proposto da
Edilnoleggi Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B1355EE151, rappresentato e difeso dall’avvocato G L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via del Parco Margherita, 31;

contro

Acp - Agenzia per i Procedimenti e La Vigilanza in Materia di Contratti Pubblici, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituite in giudizio;

nei confronti

Comac S.r.l. e Varini S.r.l., non costituite in giudizio;

per l’annullamento - previa sospensiva e previa concessione delle misure cautelari provvisorie ante causam

1 a) del provvedimento prot.n.117119 SUABZ vom/ del 23.07.2024, con cui la Vicedirettrice dell’Agenzia ha comunicato l’esclusione della ricorrente dalla gara relativa all’affidamento della fornitura di veicoli e attrezzature per la manutenzione stradale, Lotto 1, Codice CIG: B1355EE151, CUP: B30A23000010003 per il seguente motivo “Incompletezza, Indeterminatezza e inverificabilità dell’offerta tecnica”;

b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi tutti verbali dell’Autorità di gara ed in particolare quelli nn.1, 3 e 4 (richiamati nel decreto di aggiudicazione) e tutti quelli del RUP relativi alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte, ed in particolare quelli da n.2 a n.7 (e 4 del RUP del 28.06.2024), del 27.06.2024, del 16.07.2024 del 22.07.2024, del 31.07.2024 e la comunicazione dell’aggiudicazione della gara ai sensi dell’art.90, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.n.36/2023, il decreto di aggiudicazione del Direttore della Ripartizione 12 Servizio Strade della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige n.14583/2024 del 3.09.2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Premesso che oggetto di impugnazione è una procedura aperta “sopra soglia europea” per l’affidamento della fornitura di veicoli e attrezzature per la manutenzione stradale, Lotto 1, Codice CIG: B1355EE151, CUP: B30A23000010003, con importo a base d’asta pari a euro 510.000,00, al netto di IVA;

Rilevato che le ragioni di parte ricorrente sono già tutelate per effetto dello stand still sostanziale e processuale, risolvendosi la richiesta tutela cautelare monocratica, come volta ad evitare la stipula del contratto, in una duplicazione di un effetto di legge;

Considerato infatti che lo stand still sostanziale di cui all’art. 18, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 preclude la stipula del contratto per 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

Considerato che, con riferimento allo stand still processuale, l’art. 18, comma 4, del citato d.lgs. n. 36 del 2023 non consente comunque la stipula del contratto dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante sino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare;

Ritenuto pertanto che la tutela delle ragioni di parte ricorrente siano adeguatamente assicurate dal vincolo discendente dallo stand still sostanziale e processuale, quest’ultimo efficace sino alla pronuncia collegiale di cui alla citata norma la cui cessazione interviene con la conclusione della fase cautelare;

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