TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-01-16, n. 202000050

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-01-16, n. 202000050
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202000050
Data del deposito : 16 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2020

N. 00050/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00212/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 212 del 2019, proposto da
C C, rappresentato e difeso dall'avvocato V D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Basilicata non costituito in giudizio;

nei confronti

G G, rappresentato e difeso dagli avvocati F G L G, L P, A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L P in Potenza, corso

XVIII

Agosto 1860 n. 2;

per l'annullamento

dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere regionale del 16/4/2019, in riferimento alla elezione del sig. G Gino, previo riconteggio e rideterminazione delle preferenze della sezione elettorale n. 9 del Comune di Rionero in Vulture (PZ), con conseguente dichiarazione e proclamazione di elezione della signora C C;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il dott. P M e uditi per le parti i difensori V D L, F G L G, L P e A B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, depositato in data 7/5/2019, la sig.ra C C ha impugnato l'atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere regionale del 16/4/2019, adottato a conclusione della competizione elettorale per l’elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata, svoltasi il 24/3/2019, investendo in modo specifico l’elezione del sig. G Gino, odierno controinteressato. E’ chiesta altresì la correzione del risultato elettorale, con sostituzione della ricorrente al controinteressato nella carica di consigliere regionale per la lista “Movimento 5 Stelle”.

1.1. La ricorrente, in occasione della richiamata competizione elettorale, si è candidata all’elezione nel Consiglio regionale della Basilicata nella lista “Movimento 5 Stelle” e ha riportato, all’esito delle attività svolte dall’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Potenza, 2970 preferenze, risultando prima dei non eletti rispetto al candidato G, ultimo degli eletti per la medesima lista, che ha conseguito 2977 preferenze, con uno scarto fra i due candidati di 7 voti.

1.2. Nel ricorso è contestata l’erronea indicazione, all’interno del verbale delle operazione dell’ufficio elettorale della sezione n. 9 del Comune di Rionero in Vulture (Pz), del numero delle preferenze assegnate al candidato G, in specie 36, stante quanto attestato dal rappresentante della lista “Movimento 5 Stelle”, che all’uopo ha reso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000), secondo il quale il numero delle preferenze effettivamente scrutinate a favore del candidato G in quella sezione elettorale sarebbe pari a 26, con conseguente modifica della cifra elettorale di detto candidato e del complessivo esito elettorale.

2. Si è costituito in giudizio il sig. G Gino che eccepisce, in limine , l’inammissibilità del ricorso.

3. Con ordinanza del 18/7/2019 è stata disposta una verificazione, con incarico alla Prefettura di Potenza, concernente il dato elettorale della sezione n. 9 del Comune di Rionero in Vulture, prescrivendosi la verifica del contenuto della tabella di scrutinio, nella parte relativa al numero dei voti attribuiti alla lista “Movimento 5 Stelle” ed al controinteressato, nonché il rinnovo dello scrutinio delle 202 schede recanti il voto alla predetta lista e l’accertamento dell’effettivo numero di voti riportato dal controinteressato.

4. All’udienza pubblica del 15 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità sollevata dal controinteressato, poiché il ricorso non presenta carattere generico o esplorativo, in quanto la ricorrente ha assolto l’onere di fornire un principio di prova del vizio dedotto (mediante deposito di una dichiarazione sostitutiva del rappresentante per la lista “Movimento 5 Stelle” nella sezione elettorale controversa) e ha circostanziato la domanda (secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, ad. plen., 20/11/2014, n. 32), specificando i seguenti elementi:

- il tipo di vizio dedotto (errore nella trascrizione delle preferenze scrutinate in favore del controinteressato);

- l’esatto numero dei voti in contestazione (pari a 10 preferenze);

- la singola sezione elettorale interessata dalla richiesta di riconteggio (la n. 9 del Comune di Rionero in Vulture).

6. Nel merito, il ricorso è fondato.

L’esito della verificazione, espletata da un vice Prefetto designato dal Prefetto di Potenza e svoltasi presso gli uffici regionali in data 27/9/2019, è compendiato nel relativo verbale versato in giudizio in data 3/10/2019. In particolare, la verificazione ha confermato la fondatezza dell’assunto ricorsuale, in quanto:

- entrambe le tabelle di scrutinio della sezione elettorale n. 9 del Comune di Rionero in Vulture, relative alla lista “Movimento 5 Stelle” espongono 26 preferenze in favore del candidato G;

- il riconteggio delle 202 schede recanti il voto in favore della lista “Movimento 5 Stelle” ha confermato il medesimo minor numero di preferenze in favore del predetto candidato.

Gli elementi di prova raccolti convergono, dunque, nel dimostrare l’erroneità del numero di preferenze riportate nel verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione in favore del controinteressato e allo stesso assegnate (che non è, dunque, di 36, ma di 26). A ciò consegue la modificazione del numero complessivo di preferenze da assegnare al sig. G Gino (che si riduce da 2977 a 2967) e, dunque, il sovvertimento dell’esito elettorale in favore della ricorrente (che, con 2970 preferenze, risulta l’ultima degli eletti alla carica di consigliere regionale per la lista “Movimento 5 Stelle”).

Tali inequivoche risultanze istruttorie non sono inficiate dalle argomentazioni esposte dal controinteressato nella memoria depositata in data 30/12/2019 e ribadite in sede di udienza pubblica.

Invero, relativamente alle supposte incongruenze dei voti di preferenza assegnati al controinteressato e alla ricorrente presso altre sezioni elettorali (in specie, la sezione n. 3 del Comune di San Fele e la sezione n. 1 del Comune di Montemilone), è sufficiente evidenziare, in limine , che dette contestazioni sono inammissibili in quanto non formulate attraverso motivi di ricorso e, dunque, estranee all’odierno thema decidendum . Rispetto ad esse, pertanto, non è giustificato alcun approfondimento di natura istruttoria. Né rileva, a tal fine, che la ricorrente abbia chiesto la conferma della propria cifra elettorale, in quanto tale elemento rileva per tabulas dal verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale regionale del 23/4/2019, documento che non è in parte qua investito da alcuna rituale censura.

Quanto alla supposta manomissione del plico contenente le schede da sottoporre a riconteggio, eccepita dal legale del controinteressato in occasione delle operazioni di verificazione e denunciata in sede penale, va rilevato che, impregiudicati gli accertamenti demandati alla competente Autorità giudiziaria, lo stesso verbale delle operazioni di verificazione, pur dando atto che “ (…) il plico risulta danneggiato in alcuni punti, alquanto sbiadito in alcuni tratti (…) ”, precisa che lo stesso “ comunque risulta essere stato timbrato, siglato e chiuso con un nastro adesivo, anche se alquanto sconnesso ” e, inoltre, che “ I timbri, sebbene sconnessi, risultano apposti sui lembi tra il nastro adesivo e la busta ”.

Né può essere neppure accolta la richiesta, proveniente dal controinteressato, di sospensione del giudizio ai fini della proposizione della querela di falso relativamente agli atti contenuti nel richiamato plico (schede elettorali e tabelle di scrutinio), considerato che per pacifica giurisprudenza la presentazione della querela di falso implica la sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell’art. 77 cod. proc. amm., solo nel caso in cui la questione di falso abbia il carattere di pregiudizialità e, inoltre, qualora la stessa non appaia manifestamente infondata o essenzialmente dettata da ragioni dilatorie (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7/5/2019, n. 2929).

Pertanto è da escludere che possano rilevare in questa sede, ai fini della sospensione del giudizio, le determinazioni spettanti alla competente Autorità giudiziaria in ordine all’ipotizzata apertura del plico (che, comunque, non risulta allo stato corroborata da alcun convergente elemento indiziario riguardo alle circostanze di luogo e di tempo in cui tale azione possa essere eventualmente avvenuta), né alle modalità ed effetti della manipolazione del contenuto stesso del plico (in specie, delle schede e delle tabelle), nonché alla perizia grafologica versata in atti (con la quale si prospetta il dubbio che le 26 preferenze espresse in favore del candidato G potrebbero essere state votate, in parte, da una medesima mano elettrice). Infatti, ai fini della soluzione del thema decidendum del presente giudizio, risulta piuttosto dirimente la circostanza che, quand’anche fosse fondata l’ipotesi della manomissione quale prospettata dal G, ciò potrebbe comportare al più un’ulteriore riduzione delle 26 preferenze risultanti in favore del predetto candidato, giammai condurre alla conferma (o all’aumento) di quelle indicate nel verbale di sezione, il cui dato, allo stato degli atti, non risulta supportato da alcuna evidenza cartolare.

Analoghe considerazioni vanno riferite alle due tabelle di scrutinio.

Va, infine, rilevato come la difesa del controinteressato non ha specificamente contestato l’attendibilità tali ultimi documenti. Essi, pertanto, costituiscono elementi probatori idonei a fondare, autonomamente, l’accoglimento della censura ricorsuale e a giustificare la rettifica dell’esito elettorale, stante la loro indiscussa prevalenza rispetto al verbale di sezione (cfr. ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 13/2/2018, n. 1711).

7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va annullato in parte qua l’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale della Basilicata del 16/4/2019.

Ai sensi dell’art. 130, co. 9, cod. proc. amm., i risultati elettorali devono essere corretti:

- nella parte in cui attribuiscono al candidato G Gino il numero di 36 preferenze, invece di 26, nella sezione elettorale n. 9 del Comune di Rionero in Vulture e, dunque, complessive 2977 preferenze, invece di 2967;

- nella parte in cui dispongono la proclamazione dell’elezione alla carica di consigliere regionale del candidato G Gino, anziché della sig.ra C C che, dunque, avendo conseguito il numero di 2970 preferenze, va sostituita nella carica.

8. Non ricorrono, invece, i presupposti per il riconoscimento della responsabilità aggravata di cui all’art. 26, co. 2, cod. proc. amm., in quanto la resistenza in giudizio può considerarsi temeraria solo quando, oltre a essere erronea in diritto, evidenzia - cosa che in specie non è - un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale, postulando la consapevolezza della palese infondatezza delle tesi sostenute ovvero la mancanza della normale diligenza per l’acquisizione di tale consapevolezza (cfr. T.A.R. Basilicata 12/6/2018, n. 399).

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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