TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-03-19, n. 201500445
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Testo completo
N. 00445/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00728/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 728 del 2014, proposto da:
Italfarmaco S.p.A., in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. G F F, F L, con domicilio eletto presso F L, in Bari, Via Pasquale Fiore, n. 14;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M D C, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, Via Nicolai, n. 43;
nei confronti di
Sandoz S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. C A P, F L, L A C, con domicilio eletto presso L A C in Bari, Via Vito Nicola De Nicolo', n. 7;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
a) della deliberazione di Giunta Regionale n. 216 del 26 febbraio 2014, pubblicata in BURP n. 41 del 25.03.2014, recante “Interventi in materia farmaceutica ai fini del contenimento della spesa e della appropriatezza prescrittiva dei farmaci biotecnologici”;
b) di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi – ove occorrer possa – tutti gli atti ivi citati e, in particolare, la deliberazione di Giunta Regionale n. 2624 del 30 novembre 2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Sandoz S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. F L, anche su delega dell'avv. G F F, avv. Anna Del Giudice, su delega dell'avv. L A C e avv. M D C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe la società Italfarmaco S.p.A. ha impugnato la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia avente ad oggetto “Interventi in materia farmaceutica ai fini del contenimento della spesa e della appropriatezza prescrittiva dei farmaci biotecnologici”.
Avverso la predetta Deliberazione parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli articoli 117, comma 2, lettera m), comma 3 e comma 6, 3, 32 e 5 della Costituzione, incompetenza assoluta, violazione falsa applicazione del Titolo III del D.Lgs. n. 219 del 2006 e del D.P.C.M. 29.11.2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 48 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 11 ter, D.L. n. 95 del 2012, conv. in L. n. 135 del 2012, così come sostituito dall’art. 13 bis, del D.L. n. 179 del 2012, introdotto dalla L. di conv. n. 221 del 2012, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.L. n. 345 del 2001, conv. in L. n. 405 del 2001, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 5, 32 e 117 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del Codice deontologico medico violazione e falsa applicazione degli articoli 32 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, irragionevolezza ed illogicità manifesta.
Con atto depositato in data 23.6.2014 si è costituita in giudizio la società Sandoz S.p.A. chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, irricevibile, improcedibile e, comunque, che venga respinto perché infondato nel merito.
Con atto depositato in data 23.6.2014 si è costituita in giudizio la Regione Puglia resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
All’Udienza Pubblica del 22.1.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Preliminarmente questo Collegio deve esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sollevata dalla società Sandoz S.p.A. con la memoria depositata in data 23.6.2014.
Secondo la società Sandoz S.p.A., l’Italfarmaco S.p.A. non avrebbe interesse ad impugnare la Deliberazione di che trattasi in quanto quest’ultima avrebbe natura di atto meramente programmatico e di indirizzo e, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non affermerebbe un’equivalenza terapeutica tra medicinali aventi principi attivi diversi, imponendo ai medici del servizio sanitario regionale la prescrizione di medicinali biosimilari in luogo sia di quelli di riferimento (originator), aventi medesimo principio attivo, sia in luogo di quelli aventi medesima finalità terapeutica, ma aventi diversi principi attivi.
Per quanto riguarda il primo profilo, questo Collegio si limita ad osservare che la natura meramente programmatica e di indirizzo dell’atto impugnato non vale ad escludere l’interesse della ricorrente alla sua impugnazione, dato che tale atto, invitando a conformarsi ad un certo comportamento, pur non essendo vincolante, è idoneo ad influenzare la condotta dei medici del sistema sanitario nazionale ai quali si rivolge.
Del resto, se la Deliberazione impugnata non avesse alcuna attitudine ad orientare le prescrizioni dei medici, lo strumento sarebbe totalmente inefficace ed inidoneo al fine del contenimento della spesa farmaceutica (sul punto cfr. T.A.R. Lazio, sez. III quater, 29 aprile 2014, n. 4514).
Sotto il secondo profilo, questo Collegio si limita ad osservare che la questione sulla quale la Sandoz S.p.A. fonda l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in realtà costituisce la parte principale del merito dello stesso.
L’interesse a ricorrere della società Italfarmaco S.p.A. si giustifica nel fatto che il medicinale da essa commercializzato rientra in una delle categorie terapeutiche - “Fattori di Stimolazione delle Colonie” (ATC L03AA) - prese in considerazione dalla Deliberazione in questione.
L’eccezione sollevata dalla Sandoz S.p.A., quindi, non risulta fondata e pertanto non può essere accolta.
2. - Invero, tutte le censure sollevate dalla società ricorrente partono dal presupposto che la Deliberazione impugnata implicitamente riconoscerebbe un’equivalenza non solo tra farmaci originator ed i relativi biosimilari, ma anche tra farmaci che, seppur appartenenti alla medesima categoria terapeutica, hanno principi attivi diversi.
Questo Collegio ritiene di dover esaminare congiuntamente le censure sollevate dalla società ricorrente che qui brevemente si riassumono:
- con il motivo di ricorso I.1, la società ricorrente lamenta che la Regione Puglia non avrebbe la competenza ad emanare misure direttamente finalizzate ad escludere o, quanto meno, a limitare drasticamente, nell’ambito della classe terapeutica dei Fattori di Stimolazione delle Colonie Granulocitarie (G-CSF), la prescrivibilità di specialità medicinali a base di lenograstim in favore di farmaci biosimilari a base di differente principio attivo biologico filgrastim, dando per accertata, a livello scientifico, una pretesa efficacia equivalente dei due principi attivi in argomento, in violazione