TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-10-31, n. 202203065

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-10-31, n. 202203065
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202203065
Data del deposito : 31 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2022

N. 03065/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01492/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2012, proposto da AN BO, rappresentata e difesa dall'avvocato Eduardo Cammilleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo - I.T. Carlo TO Dalla Chiesa di Partinico, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



per l'annullamento

- del giudizio e del voto attribuiti alla ricorrente dalla commissione XVI della provincia di Palermo, operante presso IT "C.A. Dalla Chiesa" di Partinico, pubblicati il 05 luglio 2012, nella parte in cui viene determinato in 97/100 e non in 100/100, e comunque nella superiore misura risultante dalla legittima rideterminazione dell'integrazione di cui all'art. 20, comma 4, O.M. n 41 dell'11 maggio 2012;

- di ogni altro atto connesso, ivi comprese in parte qua tutte le operazioni d'esame della predetta commissione, i giudizi, i voti dalla stessa assegnati e l'integrazione del punteggio limitata a 2 punti su 5 disponibili.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2022 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso, notificato in data 31 ottobre 2012 e depositato il 10 settembre successivo, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del giudizio e del voto attribuiti alla ricorrente dalla Commissione XVI della Provincia di Palermo operante presso l’I.T. “C.A. Dalla Chiesa” di Partinico, pubblicati il 5 luglio 2012, nella parte in cui viene determinato in 97/100 e non in 100/100 e comunque nella superiore misura risultante dalla legittima rideterminazione dell’integrazione di cui all’art. 20, comma 4 O.M. n. 41 dell’11 maggio 2012.

Ed invero, la ricorrente nell’anno accademico 2011/2012 ha sostenuto e superato gli esami di stato conclusivi del corso di studi in istruzione secondaria presso l’IT “C.A. Dalla Chiesa” di Partinico.

La commissione di valutazione è pervenuta alla attribuzione del voto finale di 97/100, derivante dalla somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte (42/45), del colloquio (30/30) e del credito scolastico (23/25), più 2 punti integrativi di cui agli indicatori n. 2 e 3 dell’allegato n. 8 al verbale degli esami di stato n. 19 del 04/07/2012, a fronte dei 5 totali attribuibili dalla commissione.

Per la mancata attribuzione dei rimanenti punti integrativi la parte deduceva il seguente motivo di ricorso:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n°425/1997, degli artt. 4, 11 e 12 del D.P.R. n° 323/1998 e della Tabella "A" allegata, del D.M. 24 febbraio 2000 n° 49, art. 20 comma 4 O.M. n. 41 dell'11 maggio 2012. Eccesso di potere per errore nei presupposti e illogicità – Violazione del giusto procedimento -

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