TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-10-31, n. 202203065
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Pubblicato il 31/10/2022
N. 03065/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01492/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2012, proposto da R B, rappresentata e difesa dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo - I.T. C A D C di P, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
- del giudizio e del voto attribuiti alla ricorrente dalla commissione XVI della provincia di Palermo, operante presso IT "C.A. Dalla Chiesa" di P, pubblicati il 05 luglio 2012, nella parte in cui viene determinato in 97/100 e non in 100/100, e comunque nella superiore misura risultante dalla legittima rideterminazione dell'integrazione di cui all'art. 20, comma 4, O.M. n 41 dell'11 maggio 2012;
- di ogni altro atto connesso, ivi comprese in parte qua tutte le operazioni d'esame della predetta commissione, i giudizi, i voti dalla stessa assegnati e l'integrazione del punteggio limitata a 2 punti su 5 disponibili.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2022 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato in data 31 ottobre 2012 e depositato il 10 settembre successivo, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del giudizio e del voto attribuiti alla ricorrente dalla Commissione XVI della Provincia di Palermo operante presso l’I.T. “C.A. Dalla Chiesa” di P, pubblicati il 5 luglio 2012, nella parte in cui viene determinato in 97/100 e non in 100/100 e comunque nella superiore misura risultante dalla legittima rideterminazione dell’integrazione di cui all’art. 20, comma 4 O.M. n. 41 dell’11 maggio 2012.
Ed invero, la ricorrente nell’anno accademico 2011/2012 ha sostenuto e superato gli esami di stato conclusivi del corso di studi in istruzione secondaria presso l’IT “C.A. Dalla Chiesa” di P.
La commissione di valutazione è pervenuta alla attribuzione del voto finale di 97/100, derivante dalla somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte (42/45), del colloquio (30/30) e del credito scolastico (23/25), più 2 punti integrativi di cui agli indicatori n. 2 e 3 dell’allegato n. 8 al verbale degli esami di stato n. 19 del 04/07/2012, a fronte dei 5 totali attribuibili dalla commissione.
Per la mancata attribuzione dei rimanenti punti integrativi la parte deduceva il seguente motivo di ricorso:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n°425/1997, degli artt. 4, 11 e 12 del D.P.R. n° 323/1998 e della Tabella "A" allegata, del D.M. 24 febbraio 2000 n° 49, art. 20 comma 4 O.M. n. 41 dell'11 maggio 2012. Eccesso di potere per errore nei presupposti e illogicità – Violazione del giusto procedimento - Omessa motivazione – Disparità di trattamento con altro candidato.
Contestualmente all’annullamento, la parte ricorrente richiedeva la previa sospensione degli effetti del provvedimento, che veniva rigettata con ordinanza n. 592 del 25 settembre 2012 per insussistenza del prescritto periculum.
Per il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato di Palermo, che ha successivamente depositato una memoria e vari documenti.
Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con il presente ricorso parte ricorrente lamenta l’illegittimità del giudizio e del voto attribuiti alla stessa, da parte della Commissione Esami di Stato n. XVI operante all’IT “C.A. Dalla Chiesa” di P, pubblicati il 5 luglio 2012, nella parte in cui viene determinato in 97/100 e non in 100/100.
In particolare, la ricorrente rileva e contesta l’attribuzione di soli 2 punti integrativi a fronte dei 5 punti disponibili, ritenendo errata la valutazione della commissione circa la non attribuzione dei punti bonus di cui agli indicatori 1, 4 e 5 dell’allegato n. 8 al verbale n. 19 del 4 luglio 2012, dove venivano stabiliti i criteri per l’attribuzione del punteggio integrativo ai candidati che avessero conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 70 punti.
2. Le doglianze non meritano condivisione per i motivi che vanno di seguito ad esporsi.
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n°425/1997, degli artt. 4, 11 e 12 del D.P.R. n° 323/1998 e della Tabella "A" allegata, del D.M. 24 febbraio 2000 n° 49, art. 20 comma 4 O.M. n. 41 dell'11 maggio 2012.
Tale doglianza risulta infondata poiché dal verbale n. 19 del 4 luglio 2012, nonché dall’allegato n. 8 dello stesso, emerge come la commissione esaminatrice avesse predeterminato ed esplicitato, mediante apposite tabelle, i criteri cui attenersi per l’attribuzione dei punteggi integrativi, graduati da un minimo di 1 sino ad un massimo di 5 punti.
Quanto all’omessa motivazione, rileva specificare che l’indagine sui giudizi formulati dall’autorità scolastica nello svolgimento di un’attività valutativa, connaturata da discrezionalità tecnica, sia preclusa dal sindacato dal giudice amministrativo.
Ed invero, per consolidata giurisprudenza: “Il sindacato sulla discrezionalità tecnica non è precluso al G.A., quando siano poste in evidenza macroscopiche ragioni di illogicità, contraddittorietà, perplessità, incongruenza tra il giudizio espresso in forma numerica (o anche descrittiva) e i parametri valutativi prefissati, o almeno quando risalti con evidenza il contrasto tra il contenuto dell’elaborato, i parametri valutativi e il giudizio finale. Inoltre il giudizio formulato dalla Commissione per l’esame di maturità, ai fini del voto numerico, va inserito in una lettura completa dell’intera prova di maturità” (cfr. TAR Napoli n.1078/2019, T.A.R. sez. IV - Napoli, 12/12/2012, n. 5095).
Ed ancora: “Tale sindacato, peraltro, non può spingersi sino alla sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell'Amministrazione procedente, ma deve limitarsi al rilievo e alla sanzione, ove sussistenti, di gravi errori di fatto, di palesi travisamenti della situazione concreta, di manifeste illogicità o irragionevolezze nella determinazione” (cfr. TAR Napoli n.1078/2019;T.A.R. sez. I - Trieste, 22/04/2015, n. 187).
Giova evidenziare che, come sostenuto anche dall’Avvocatura dello Stato nei propri scritti difensivi, le determinazioni della commissione sono state assunte dalla commissione valutatrice all’unanimità. L’attribuzione del punteggio è stata motivata e ritualmente verbalizzata, non essendo richiesta dalla legge la motivazione della mancata attribuzione degli altri punteggi aggiuntivi. Per contro, una motivazione si imporrebbe come doverosa e puntuale solamente in caso di deliberazione a maggioranza. Così il C.G.A.R.S.: “Giova rilevare, innanzi tutto, che […] proprio l’art. 15, comma 7, dell’O.M. n. 31/2000, dispone che la necessità di un “dettagliato e motivato conto nel verbale”: cioè di una motivazione del ‘come’ e ‘perché’ si è espresso un determinato punteggio, non deve assistere comunque ogni giudizio numerico, ma debba ricorrere ‘esclusivamente’ per i casi nei quali nell’attribuzione della valutazione numerica non ricorra la unanimità dei consenti dei componenti” (cfr. C.G.A.R.S. n. 597 del 14/11/2014).
Nella fattispecie de qua , nei limiti del sindacato funzionale sulla manifesta irragionevolezza o iniquità sostanziale del provvedimento, il quadro globale della valutazione operata dalla commissione appare complessivamente coerente, logico e ragionevole, posto che l’attribuzione dei punteggi integrativi avviene sulla base di criteri predeterminati.
3. Ad ogni modo, si evidenzia che le valutazioni della commissione non appaiono illogiche anche ad un attento esame delle singole voci di punteggio. Ad esempio, con riferimento alla mancata attribuzione del punteggio relativo al “curricolo lineare e positivo in tutte le discipline, attestante una significativa crescita della formazione del candidato” , alla “capacità di arricchire le conoscenze scolastiche con significativi apporti personali” e “all’eccellente padronanza linguistica, o capacità espositiva, o ricchezza lessicale” , la scelta della commissione appare logica e ragionevole. Ed invero, sia la votazione riportata dalla ricorrente nelle prove scritte, che è pari a 42/45, sia il suo credito scolastico di 23/25 non corrispondono ai punteggi massimi attribuibili. Anche il credito scolastico di 8 punti, assegnato dal consiglio di classe alla candidata al termine dell’anno scolastico non è pari al massimo che lo stesso consiglio avrebbe potuto attribuire. Credito che certamente testimonia un ottimo andamento scolastico, ma non tale da imporsi come elemento determinate per la commissione valutatrice.
Non solo, in sede di colloquio la commissione ha valutato come “buona” e non “ottima” la, pur sempre corretta e appropriata, esposizione nelle argomentazioni con riferimento all’argomento scelto dalla stessa candidata.
Con riferimento alla seconda fase del colloquio, che ha ad oggetto gli argomenti scelti dalla commissione, la stessa commissione ha valutato l’esposizione “adeguata”, ma senza “collegamenti significativi”.
Viene meno, in tal senso, un manifesto ed evidente contrasto tra la decisione della Commissione di non attribuire il punteggio integrativo e i risultati conseguiti dalla parte ricorrente durante l’esame di Stato.
Ed in ogni caso, “pur essendo positivo il curriculum scolastico e positiva la valutazione delle prove scritte, nessuna norma impone che da ciò debba discendere automaticamente la doverosità dell’attribuzione di tre punti integrativi, prescindendo dalla rigorosa valutazione di tutte le prove sostenute dalla candidata” (cfr. T.A.R. sez. staccata di Catania – Sez. 2° - Catania, 02/09/2014, n. 2302).
Quanto alla lamentata disparità di trattamento evidenziata nel ricorso, si ribadisce come rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione, non sindacabile dal giudice amministrativo, la possibilità di attribuire il numero di punti integrativi in relazione alle prove scritte ed orali concretamente sostenute e al percorso individuale del candidato.
4. Per le suesposte ragioni, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.