TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-07-05, n. 202300987

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-07-05, n. 202300987
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300987
Data del deposito : 5 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2023

N. 00987/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01015/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2022, proposto da
A A, rappresentata e difesa dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale del Poggio Imperiale, 14;

contro

Comune di Strongoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 719/2012 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro - Terza Sezione Civile - R.G. 240/2008 il 05.06.2012 e depositata in cancelleria il 23.06.2012, munita di formula esecutiva il 19.07.2012 a cura del cancelliere della Corte di Appello di Catanzaro e notificata in cotal forma al Comune di Strongoli in data 01.08.2012, passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria civile della Corte di Appello di Catanzaro in data 7.7.2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Strongoli, con la relativa documentazione;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con rituale ricorso ex art. 114 c.p.a. a questo Tribunale, la sig.ra A A lamentava la mancata ottemperanza del Comune di Strongoli alla sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro aveva, in un giudizio avente a oggetto la richiesta di risarcimento danni per occupazione acquisitiva di terreni di proprietà della sig.ra Allegro, condannato il suddetto Comune al pagamento in favore di questa della somma di euro 593.088,58 oltre interessi legali dalla pubblicazione sino al soddisfo e spese processuali, liquidate in euro 6.50,000 per spese “vive (comprese quelle per la c.t.u.), euro 2.460,00 per diritti, euro 3.000,00 per onorari del primo grado ed euro 650,00 per spese, euro 1.340,00 per diritti, euro 3.870,00 per onorari del secondo grado, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.

La ricorrente, ripercorrendo l’”iter” dei due gradi di giudizio, evidenziava che su ricorso del Comune, la Corte di Cassazione aveva respinto il gravame, condannando anche l’ente al pagamento della somma di euro 13.200,00 oltre accessori di legge.

La sentenza della Corte d’Appello passava quindi in giudicato dopo che il Comune aveva visto anche rigettato un ricorso per revocazione avverso la suddetta sentenza della Corte Suprema, con ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali per euro 6.800,00 oltre spese generali e accessori di legge.

Dopo varie diffide al pagamento, risultava che il Comune, nel corso del 2021, formulava una proposta di incontro transattivo, a cui la ricorrente rispondeva proponendo un pagamento dilazionato, senza ottenere riscontri positivi dal Comune che perdurava nell’inerzia.

Sulla base di tali presupposti, la sig.ra Allegro, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge, chiedeva a questo Tribunale di dichiarare l'obbligo del Comune di Strongoli di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 719/2012, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23972/15 ed anche dalla Corte di Appello di Catanzaro con la sentenza n. 388/2020 che aveva rigettato la revocazione, ordinando il pagamento della somma di euro 593.088,58, oltre interessi legali dal 23 giugno 2012 come da sentenza fino al soddisfo (che, alla data del 23 giugno 2022 ammontavano ad euro 43.679,77), oltre le spese legali liquidate e detratta una somma a titolo di acconto ricevuta a seguito di un pignoramento presso terzi, nel frattempo definito, di euro 103.604,68.

La ricorrente chiedeva anche la nomina di un Commissario ad acta per provvedere in caso di ulteriore inadempimento.

Si costituiva in giudizio il Comune di Strongoli, rilevando l’inammissibilità del ricorso, non risultando inerzia dell’ente, che si era prontamente attivato al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari per far fronte al pagamento di quanto effettivamente dovuto in forza del titolo esecutivo e compatibilmente con le proprie “disastrate” casse. Il credito risultava riconosciuto sin dal 1999 e da ultimo, in data 3 agosto 2022, il Comune aveva informato la sig.ra Allegro dell’avvenuto riconoscimento “fuori bilancio” del proprio debito, ex art. 94 T.U.E.L., dichiarandosi pronto a corrispondere quanto dovuto alla ricorrente, provvedendo a reperire le necessarie “coperture finanziarie” ex art. 193 T.U.E.L., fermo restando che la situazione finanziaria del Comune vedeva al 12 gennaio 2023, un saldo negativo pari a euro “- 780.021,08”.

Il Comune, quindi, ribadiva fermamente la volontà di voler dare ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello catanzarese n. 719/2012, fermo restando che non erano comunque dovute le eventuali spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive.

Il Comune, pertanto, si rimetteva alle determinazioni di questo Tribunale e dichiarava la propria disponibilità, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, a provvedere al pagamento di quanto dovuto e nella misura ritenuta equa e di giustizia, anche previo espletamento di eventuale CTU.

Parte ricorrente, in prossimità della trattazione, depositava una memoria in cui insisteva nella sua domanda, non senza rilevare il lungo lasso di tempo trascorso dal sorgere del credito.

Alla camera di consiglio del 28 giugno 2023 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, in primo luogo, non ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, avendo nelle more il Comune agito, anche ai fini transattivi, nel riconoscere il debito, dato che il presente giudizio non ha come oggetto un’inerzia significativa in quanto tale, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ma un’azione di ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a.

In tal senso il giudizio d'ottemperanza costituisce un giudizio esecutivo, che si aggiunge al procedimento espropriativo, disciplinato dal codice di procedura civile e lo stesso giudizio può essere preordinato al compimento di operazioni materiali o all'adozione di atti giuridici di più stretta esecuzione della sentenza, con sollecitazione di attività provvedimentale amministrativa e, nelle materie attribuite alla giurisdizione amministrativa, può essere utilizzato anche in difetto di completa individuazione del contenuto della prestazione o attività oggetto del dovere dell'amministrazione.

Pertanto il giudizio di ottemperanza è rivolto nella sostanza alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione e per tale ragione può essere azionato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. anche in presenza di pagamenti soli parziali, in quanto non integralmente satisfattivi dell’ordine del giudice (per tutte: Tar Lazio, Sez. I, 9.5.14, n. 4849).

Nel caso di specie, è incontestato da parte del Comune il riconoscimento del credito anche fuori bilancio e non può rilevare in questa sede l’attuale stato delle casse comunali - essendo onere dell’amministrazione comunale reperire le relative risorse per adempiere a un obbligo giuridico derivante da provvedimento giurisdizionale - o l’intervenuta proposta transattiva che la parte creditrice non ha l’obbligo di accettare, avvalendosi della sua disponibilità della posizione di credito.

Ne risulta, pertanto, la fondatezza del ricorso, in quanto, trascorsi i termini legge e passata in giudicato la sentenza in epigrafe, il Comune ha l’obbligo di procedere al pagamento integrale, come d’altronde rappresentato nelle sue stesse difese ove si è detto disponibile a provvedere al pagamento di quanto dovuto.

In conclusione, deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di Strongoli di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro in epigrafe, corrispondendo la quota capitale residua, detratta quella di euro 103.604,68 già acquisita dalla sig.ra Allegro con altra procedura, oltre alle ulteriori spese di lite liquidate in sentenza e interessi, sino al saldo, senza necessità di alcuna CTU come richiesta dal Comune resistente, risultando le somma chiaramente rilevabile da un semplice calcolo aritmetico.

A tale scopo e in virtù della dichiarazione di disponibilità del Comune il Collegio, ritiene opportuno assegnare all’amministrazione comunale il termine di giorni 60 (sessanta) per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza.

Proprio in ragione della suddetta dichiarazione di disponibilità al pagamento (che parte ricorrente nella sua ultima memoria rappresenta possibile anche in due “tranches”) il Collegio confida che il Comune provveda nei termini, riservandosi, in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, la nomina di un Commissario ad acta per dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, su istanza a questo Tribunale di parte ricorrente.

Si rammenta al Comune che, in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante sarà posto a carico dell’amministrazione inadempiente, con aggravio di costi da porre all’attenzione della Corte dei Conti.

Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, devono essere poste a carico dell’amministrazione resistente.

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