TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2014-11-27, n. 201400646

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2014-11-27, n. 201400646
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201400646
Data del deposito : 27 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00271/2014 REG.RIC.

N. 00646/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00271/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 271 del 2014, proposto da M A, rappresentato e difeso dagli avv. S D P, G D P, N S, A L, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Campobasso, Via Crispi, N. 70/A;

contro

Comune di Campobasso in persona del Sindaco P.T., Comune di Campobasso in persona del Presidente del Consiglio Comunale P.T., Commissione Elettorale Circondariale in Persona del legale rappresentante P.T., Ufficio Centrale Elettorale di Campobasso in persona del legale rappresentante P.T., Ministero dell'Interno in persona del Ministro P.T.;
non costituiti in giudizio.

nei confronti di

G M, rappresentato e difeso dagli avv. D R, S S, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. S S in Campobasso, corso Umberto I, n. 43;

per l'annullamento

in parte qua del Verbale di proclamazione dei consiglieri comunali eletti relativo alle elezioni del Consiglio Comunale di Campobasso svoltesi il 25 maggio 2014, nella parte in cui l’Ufficio Elettorale Centrale, a seguito della ripartizione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista, ha proclamato eletto alla carica di Consigliere Comunale per la lista n. 8 avente il contrassegno Segnale Civico, collegata con il candidato Antonio Battista alla carica di sindaco, il Sig. G M ed ha posto in graduatoria, come primo dei non eletti, il ricorrente M A, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi e comunque lesivi dell’interesse del ricorrente e per la conseguente ricollocazione di M A, previa correzione del Verbale di proclamazione dei consiglieri comunali eletti, quale primo degli eletti e la sua proclamazione alla carica di Consigliere Comunale di Campobasso. di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G M;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 25 maggio 2014 si sono tenute le elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del Consiglio Comunale di Campobasso alle quali il ricorrente ha partecipato quale candidato alla carica di consigliere comunale per la lista n. 8 avente il contrassegno Segnale Civico collegata al candidato sindaco Antonio Battista poi risultato eletto al primo turno.

Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato ha chiesto l’annullamento in parte qua del Verbale di proclamazione dei consiglieri comunali eletti, nella parte in cui l’Ufficio Elettorale Centrale, a seguito della ripartizione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista, ha proclamato eletto, alla carica di consigliere comunale per la lista n. 8, il Sig. G M, primo degli eletti con 186 voti di preferenza ed ha posto in graduatoria, come primo dei non eletti, con un solo voto di differenza, il ricorrente M A che ha ottenuto 185 voti di preferenza;
l’esponente ha quindi chiesto di essere ricollocato, previa correzione del verbale di proclamazione dei consiglieri comunali eletti, quale primo degli eletti con conseguente sua proclamazione alla carica di consigliere comunale di Campobasso.

A fondamento del ricorso lamenta che in alcune sezioni elettorali sarebbero stati erroneamente annullati e non attribuiti voti di preferenza che invece dovevano essergli assegnati come validi mentre al M sarebbero stati illegittimamente attribuiti voti di preferenza che, al contrario, dovevano essere annullati.

In particolare, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 57, 64, 69 del DPR n. 570/1960, violazione e falsa applicazione dell’art. 71 del d. lgs. n. 267/2000 nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 del DPR n. 132/1993 e contesta la mancata assegnazione di voti di preferenza in quanto:

1) in alcuni casi il nome sarebbe stato scritto con imprecisioni grammaticali o con tratto di matita incerto e tremolante ma tale da non impedire la individuazione del candidato ricorrente (1 voto nella sezione 5 dove un altro voto per errore non sarebbe stato trascritto nell’elenco riepilogativo;
1 voto nella sezione 20;
2 voti nella sezione 22);

Contesta ancora, in violazione e falsa applicazione degli artt. 57 del DPR n. 570/1960;
72 del D. lgs. n. 267/2000;
art. 5 del DPR n. 132/1993 nonché, in violazione e falsa applicazione del principio del favor voti, la mancata assegnazione di voti di preferenza:

2) in quanto il nome sarebbe stato indicato in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno di lista di appartenenza “tracciando o meno un segno sulla lista di appartenenza, esprimendo o meno il voto per il candidato sindaco” (1 voto nella sezione 5;
1 voto nella sezione 10;
2 voti nella sezione 13;
1 voto nella sezione 36);

3) perché l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ma ha espresso la preferenza per il ricorrente “in corrispondenza di una di esse, nello specifico (ma non solo) di quella di appartenenza” (1 voto nella sezione 5;
1 voto nella sezione 20;
2 voti nella sezione 22);

4) l’elettore ha omesso di votare un contrassegno di lista e votato o meno un candidato sindaco ma ha espresso correttamente il voto di preferenza per il candidato ricorrente in corrispondenza della lista di appartenenza (1 voto nella sezione 5;
1 voto nella sezione 48;
un voto nella sezione 56);

5) l’elettore ha indicato il ricorrente come primo di due preferenze maschili espresse (di cui solo la seconda avrebbe dovuto essere annullata) nonché come primo di due preferenze di cui la seconda, femminile, appartenente ad alta lista (1 voto nella sezione 5;
1 voto nella sezione 17;
1 voto nella sezione 27;
1 voto nella sezione 40);

6) l’elettore ha votato per un candidato alla carica di sindaco ed espresso la preferenza per il ricorrente in corrispondenza della lista di appartenenza Segnale Civico non collegata ad esso, “tracciando o meno un segno sul contrassegno di tale lista”.

Al contempo ha contestato l’illegittima attribuzione di voti di preferenza in favore del M che invece, a suo dire, avrebbero dovuto essere dichiarati nulli per violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 59 del DPR n. 570/1960;
violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del DPR n. 132/1993;
violazione e falsa applicazione del principio del favor voti, nei seguenti casi in cui:

1) l’elettore ha inteso far riconoscere il proprio voto in maniera inoppugnabile (1 voto nella sezione 39 e n. 2 voti nella sezione 44);

2) l’elettore ha votato per più candidati alla carica di sindaco, esprimendo la preferenza per il M “in corrispondenza o meno della lista di appartenenza Segnale Civico, segnando o meno il contrassegno di tale lista” (1 voto nelle sezioni 21 e 38);

3) l’elettore ha votato per un candidato sindaco e segnando una lista ad esso collegata ma ha espresso la preferenza per M in corrispondenza della lista diversa da quella di appartenenza Segnale Civico non collegata, senza tracciare alcun segno su di essa (1 voto nelle sezioni 36 e 48);

4) l’elettore non ha espresso alcun voto per il candidato sindaco ma ha tracciato un segno su una lista ed ha espresso la preferenza per il candidato M in corrispondenza della lista diversa di appartenenza Segnale Civico, senza tracciare alcun segno su quest’ultima (1 voto nelle sezioni 11, 24, 28);

5) l’elettore ha indicato il M come seconda preferenza di due maschili (1 voto nelle sezioni 35, 52, 53).

Si è costituito in giudizio il controinteressato G M per resistere al ricorso eccependone preliminarmente la genericità ed inammissibilità, contestando, in ogni caso, la fondatezza dei motivi di censura, e concludendo per la loro reiezione nel merito.

Ha anche proposto ricorso incidentale per far valere analoghe, opposte censure: la illegittima mancata attribuzione di 48 voti di preferenza in suo favore per sette diverse tipologie di errori vizianti;
la illegittima attribuzione di 19 voti di preferenza in favore del ricorrente Annuario per tre diverse tipologie di errori vizianti.

Alla pubblica udienza del 20 novembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione previo deposito di memorie con le quali le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.

In data 21 novembre 2014 è stato pubblicato il dispositivo.

Il ricorso principale è inammissibile in quanto generico, essendo sfornito del benché minimo principio di prova e mira, in modo surrettizio, ad ottenere un riesame di numerose schede di voto a fini meramente esplorativi.

Occorre infatti preliminarmente rammentare che costituisce ius receptum l’affermazione per cui “Nel processo elettorale i relativi ricorsi presentano peculiarità proprie in quanto non di rado vengono proposti <<al buio>>, sulla base di sospetti ma non di certezze, in ordine ad irregolarità commesse durante le operazioni elettorali relativamente al conteggio dei voti e delle preferenze, certezze che possono essere acquisite solo dopo una adeguata istruttoria.

La giurisprudenza ha tentato una mediazione tra l’esigenza di specificità dei motivi di ricorso (che deriva dai principi generali, ora art. 40, co. 1, lett. c), c.p.a.), e l’esigenza di non vanificare la tutela giurisdizionale in situazione in cui i vizi non sono oggettivamente conoscibili.

Della prima esigenza sono manifestazione:

a) il divieto di ricorso c.d. esplorativo (tendente cioè ad ottenere, mediante la presentazione di censure generiche o infondate, la verificazione delle operazioni elettorali in esito alla quale proporre motivi aggiunti);

b) il divieto di rinnovazione sostanziale dello scrutinio elettorale, posto che il giudizio elettorale non si configura come giurisdizione di diritto obbiettivo destinata ad accertare l’effettivo responso delle urne.

Alla seconda esigenza risponde la massima corrente secondo cui il requisito della specificità deve essere valutato con rigore attenuato posto che l’interessato, non avendo la facoltà di esaminare direttamente il materiale in contestazione deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi (che possono essere imprecise o non esaurienti).

Da tale sintesi scaturisce la massima consolidata secondo cui il principio di specificazione dei motivi, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate, le sezioni di riferimento, onde evitare che il ricorso si trasformi in una inammissibile richiesta di riesame generale delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice amministrativo”(Cons. Stato, V, 28 aprile 2014, n. 2197).

Nel caso di specie il ricorrente ha sì precisato la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni di riferimento ma ha omesso ogni riferimento a circostanze concrete cui ancorare l’effettiva genesi dei vizi;
ha altresì omesso di fornire riscontri documentali idonei a far ritenere, anche solo a livello presuntivo, l’esistenza dei vizi denunciati, peraltro articolati in via alternativa ed astratta, senza ancoraggio alcuno a concreti riscontri fattuali: era invece necessario documentare, tramite l’esibizione, quanto meno parziale, dei verbali delle sezioni, in primo luogo l’effettiva esistenza, poi il numero delle schede dichiarate nulle in ciascuna sezione e, infine, le motivazioni per cui le schede sono state dichiarate nulle secondo quanto specificato a p. 34 del verbale di sezione, onde accertarne l’effettiva corrispondenza con le doglianze articolate in ricorso;
in secondo luogo, la presenza a verbale delle contestazioni mosse dai rappresentati di lista alla decisione del seggio di dichiarare nulle le predette schede contenenti voti validi in favore dei ricorrente o di non annullare quelle contenenti voti illegittimamente attribuiti in favore del controinteressato;
tanto si rende necessario al fine di assicurare il necessario collegamento oggettivo tra la censura proposta ed il dato meramente astratto della presenza di schede dichiarate nulle – o che dovevano essere dichiarate tali - nei seggi indicati, onde evitare che la richiesta verificazione venga svolta “al buio”, sulla ragionevole aspettativa di poter rivenire una o più schede dichiarate nulle o da dichiarare tali, effettivamente riferibili alle censure articolate in via meramente astratta ed ipotetica.

Deve ancora aggiungersi che nel caso di specie, come si evince dalla narrazione in fatto, la gran parte delle censure risultano formulate in maniera non univoca, nel senso che nel corpo di ciascuna di esse sono declinate diverse fattispecie astrattamente idonee a determinare l’effetto desiderato: una tale modalità di articolazione dei motivi di censura deve ritenersi inammissibile in quanto inficia il principio di necessaria specificità dei motivi (cfr. TAR Sardegna, II, n. 1325/2009).

In conclusione deve ribadirsi, in via generale, che il ricorrente avrebbe dovuto depositare copia dei verbali delle varie sezioni e ciò al fine di poter dimostrare l’esistenza di contestazioni verbalizzate per iniziativa dei rappresentanti di lista su schede riportanti preferenze in suo favore e dichiarate nulle o, viceversa, su voti illegittimamente attribuiti al controinteressato in quanto nulli.

Stante l’ammissibilità della prova testimoniale nel processo amministrativo, analogo principio di prova avrebbe potuto essere fornito, quanto meno al fine di rendere la censura ammissibile, mediante l’esibizione di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, da confermare in udienza, sottoscritte da chi abbia legittimamente presenziato alle operazioni di voto, rilevando vizi ed irregolarità nella attribuzione delle preferenze, anche se non tempestivamente verbalizzate presso il seggio.

In assenza di un principio di prova idoneo a stabilire un ragionevole collegamento tra le censure e le risultanze dei verbali dei seggi elettorali, la verificazione istruttoria, pur richiesta dal ricorrente, si risolverebbe di fatto in una inammissibile quanto parziale ed incompleta rinnovazione delle operazioni di spoglio, essendo ben plausibile ed anzi probabile, stante la regolarità causale con cui si ripetono determinate tipologie di vizi, che una serie di censure, appositamente elencate in via ipotetica, astratta e, nella specie, anche in via alternativa, seppur riferite a diverse sezioni e per un numero specifico di schede elettorali, possa trovare riscontro, anche solo parziale, all’esito dell’accertamento istruttorio.

La necessità che un tale accertamento si svolga con il massimo rigore si impone, a maggior ragione, nei casi, come quello presente, in cui l’esiguo margine di voti (appena uno) che ha consentito la proclamazione a consigliere comunale del M potrebbe facilmente comportare il sovvertimento dell’esito del procedimento elettorale laddove si consentisse alle parti di articolare in via cautelativa, ipotetica ed alternativa censure nelle forme statisticamente maggiormente ricorrenti, come accaduto nel caso di specie, e come tali destinate a trovare un probabile e, quanto meno, parziale riscontro in sede di verificazione istruttoria.

Il ricorso deve’essere pertanto dichiarato inammissibile.

Dalla inammissibilità del ricorso principale discende che quello incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla disamina delle censure con lo stesso articolate.

La particolarità della vicenda processuale induce a ritenere sussistenti eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

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