TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-10-09, n. 202400228
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Testo completo
Pubblicato il 09/10/2024
N. 00228/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00095/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2024, proposto da
VA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tiberio Di Marco, Igor Janes, Francesca Cassera, Federica Fantuzzi e Jacopo Edoardo Di Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Igor Janes in Bolzano, corso della Libertà n. 35;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Orsingher, Mauro Sferrazza e Vincenzo Stumpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Bolzano, corso della Libertà n. 1;
per l’annullamento
- del provvedimento di reiezione n. 140090181164, datato 27.3.2023 e notificato il 9.4.2023, della domanda di integrazione salariale ordinaria n. protocollo Inps.1400.31/01/2023.0024502;
- del provvedimento di reiezione n. 140090181168, anch'esso datato 27.3.2023 e notificato il 9.4.2023, della domanda di integrazione salariale ordinaria n. protocollo Inps.1400.27/02/2023.0046649;
- del silenzio-rigetto maturato il 24.8.2023 sul ricorso amministrativo n. 752315404, proposto il 26.5.2023 avverso il primo provvedimento;
- del silenzio-rigetto maturato il 24.8.2023 sul ricorso amministrativo n. 752315409, proposto il 26.5.2023 avverso il secondo provvedimento;
- della deliberazione del Comitato amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavori dipendenti CIG edilizia n. 161 del 29.1.2024, notificata con pec del 30.1.2024, di rigetto del ricorso amministrativo n. 752315404, proposto il 26.5.2023 avverso il primo provvedimento;
- della deliberazione del Comitato amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavori dipendenti CIG edilizia n. 162 del 29.1.2024, notificata con pec del 30.1.2024, di rigetto del ricorso amministrativo n. 752315409, proposto il 26.5.2023 avverso il secondo provvedimento;
- di ogni altro atto e provvedimento ai precedenti connesso, implicito o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 il consigliere Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
( Salvo non sia diversamente specificato, i documenti di seguito indicati si riferiscono a quelli depositati in giudizio dalla ricorrente )
1. La ricorrente, VA RL (d’ora in poi VA) si dichiara impresa specializzata in attività di movimento terra, di ingegneria civile (nel settore “ Tiefbau ”, ossia riguardante lavori posti alla o sotto la superficie del terreno; quali lavori stradali, canalizzazioni ecc…) e di trasporto, svolte principalmente in forza di contratti di appalto o subappalto (docc. 3 e 4).
2. Uno di questi contratti di subappalto è stato quello sottoscritto in data 16.8.2022 con PP AU PA, per svolgere attività di ingegneria civile (“ Tiefbau ”) (doc. 05), nell’ambito dell’appalto affidato a PP AU PA da AN PA (società a partecipazione interamente pubblica controllata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che si occupa della realizzazione della rete in fibra ottica nel territorio dell’Alto Adige), per la posa della rete in fibra ottica nel territorio del Comune di Vipiteno e per la realizzazione degli scavi stradali a ciò necessari (doc. 6).
3. A VA è stato affidato lo svolgimento dei lavori in una porzione del territorio comunale, mentre nel restante territorio operavano direttamente PP AU PA e un’altra subappaltatrice (doc. 7).
4. Il 26.8.2022 il Direttore dei lavori, ing. Hans Pardeller, e PP AU PA sottoscrivevano la dichiarazione di inizio lavori sulla concessione edilizia “ Ausbau des FAnetzes in der Gemeinde ZI ” (“ Ampliamento della rete in fibra ottica nel comune di Vipiteno ”), successivamente anche identificata semplicemente come “ FA ZI ” o “ GF ZI ”, prevedendo l’inizio dei lavori per il 29.8.2022 (doc. 8).
5. Il 6.9.2022 VA ha iniziato ad allestire il cantiere e ha dato inizio alle proprie lavorazioni.
6. Il 14.12.2022 VA riceveva in copia un’email del Direttore dei lavori inviata ai referenti di PP AU PA, il quale comunicava la sospensione parziale dei lavori “ teilweise Einstellung der Arbeiten auf Grund der tiefen Temperaturen “ (“ sospensione parziale dei lavori in ragione delle basse temperature “), con effetti dal 13.12.2022 (doc. 9).
7. All’email era allegato il verbale di sospensione parziale dei lavori, ex art. 107 del d.lgs. n. 50/2016, allora vigente, con richiesta a PP AU PA di sottoscriverlo (doc. 10).
Nel verbale trasmesso, si legge che “ sono sospesi i lavori di ingegneria civile e di scavo (“ unterbrochene/nicht ausführbare AUarbeiten: Tiefbauarbeiten, Grabungsarbeiten” ), mentre possono proseguire i lavori di “ installazione delle componenti ottiche” (“ ausführbare AUarbeiten im Falle einer teilweisen Aussetzung: Installationen der optischen Teile” ) (cfr. doc. 9, p. 3).
8. Il verbale in questione veniva sottoscritto dall’appaltatrice e dal Direttore dei lavori e trasmesso via email a VA solo il successivo 20.12.2022 (docc. 10 e 11).
9. Nel periodo tra la comunicazione di sospensione dei lavori (14.12.2022) e la trasmissione del verbale ex art. 107 del d.lgs. n. 50/2016, sottoscritto il 20.12.2022, VA dichiara di aver ultimato sia le attività che potevano essere proseguite (la sospensione parziale consentiva la prosecuzione dei lavori di installazione delle componenti ottiche), sia quelle che non potevano essere interrotte immediatamente e di essersi occupata di mettere in sicurezza il cantiere.
10. Dichiara, altresì, di aver proseguito i lavori sino al 21.12.1022, svolgendo anche alcune lavorazioni propedeutiche all’installazione dei cavi di fibra ottica, come il tiro dei condotti (“ Rohre einziehen ”) o alcune attività in vista della prosecuzione dell’attività al termine della sospensione, come i colloqui porta a porta per organizzare l’allaccio delle singole abitazioni (“ Häuser wegen Anschluss abfragen” ) e la mappatura delle aree oggetto di intervento (“ Telefonleitungen Markieren+Fotos machen” ), nonché di aver completato quelle di riordino, sgombero e messa in sicurezza del cantiere (“ Schächte kontrollieren+Tappi auf Multis und Muffen”, “Aufräumen”, “Lagerplatz aufräumen”, “Maschinen Aufladen+Eisenplatten” “Transporte + Aufladen” ) (cfr. doc. 12 p. 7 ss.).
11. A questo punto, in data 31.1.2023, ha presentato una domanda di integrazione salariale per 7 operai addetti al cantiere di Vipiteno per il periodo 19.12.2022-29.1.2023, indicando come causale “ Motivi meteorologici - Sett. edilizia ” e specificando, nel Quadro H, che trattavasi di neve e di gelo (cfr. doc. 1, p. 2).
12. Nella relazione tecnica ex art. 2 del d.m. 95422/2016, inviata a corredo di suddetta domanda, la ricorrente ha rappresentato che l’evento meteo avverso consisteva in “ Andauernde Kälte und Temperaturen unter 0 Grad, gefrorene Böden, Schnee/Eis, Materialien, die bei Kälte nicht einsetzbar sind, mangelnde Sicherheit für Mitarbeiter” (“ Freddo persistente e temperature inferiori a 0 gradi, pavimenti ghiacciati, neve/ghiaccio, materiali che non possono essere utilizzati in condizioni di freddo, mancanza di sicurezza per i dipendenti” cfr. doc. 1, p. 7) e che, al suo verificarsi, erano in corso lavori di “ Grabenaushub und Aushub im Trenchingverfahren max. Tiefe von 70 cm und Handaushub, Aushub und Setzen von Schächten, Hausanschlüsse, Verlegung der FAleerrohe , Wiederauffüllen Graben, Wiedererrichtung Tragschichten, FAarbeiten, Asphaltierungsarbeiten, Abschlussarbeiten ” (“ lavori di scavo e scavo a trincea fino a una profondità massima di 70 cm; scavo manuale, escavazione e installazione di pozzetti, allacciamenti domestici, posa di condotti per cavi in fibra ottica, riempimento delle trincee, ricostruzione degli strati di base, posa di fibra ottica, lavori di asfaltatura, lavori di finitura” cfr. doc. 1, p. 7).
13. Allegava, inoltre, che, nonostante risultasse la sospensione parziale dei lavori dal 13.12.2022, “ musste die AUstelle noch bis zum 23.12.2022 aufgeräumt und abgesichert werden bzw. ein letztes Teilstück (Zusatzauftrag) fertiggestellt werden und die Maschinen mussten winterfest gemacht werden ” (“ il cantiere doveva ancora essere riordinato e messo in sicurezza entro il 23 dicembre 2022, nonché doveva essere completato un ultimo tratto (commessa aggiuntiva) e le macchine dovevano essere messe in sicurezza per l’inverno ” (cfr. doc. 1, p. 9). Con l’espressione “ ultimo tratto ” VA si sarebbe riferita alle attività aggiuntive conseguenti alla concessione per la posa di condutture ottenuta da AN PA il 22.11.2022, ossia per la posa di condutture per la fibra ottica in prossimità del tratto della A22 che costeggia il Comune di Vipiteno (doc. 13).
14. Nella suddetta relazione tecnica, inoltre, VA riproduceva i bollettini dell’Agenzia provinciale per la Protezione civile - Ufficio idrografico della stazione di Vipiteno, per il periodo 1.12.2022-22.1.2023 (cfr. doc. 1, p. 7).
15. In seguito, in data 27.2.2023, VA presentava una richiesta di proroga della precedente domanda per il periodo 30.1-12.2.2023, allegando, fra l’altro, una relazione tecnica aggiornata (cfr. doc. 2).
16. Con distinte pec del 9.4.2023 l’Inps comunicava a VA i provvedimenti di diniego qui impugnati, i quali, con motivazione pressoché identica, rigettavano entrambe le domande, con la seguente