TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2014-12-16, n. 201401409

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2014-12-16, n. 201401409
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201401409
Data del deposito : 16 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01331/2014 REG.RIC.

N. 01409/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01331/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2014, proposto da:
P P, rappresentato e difeso dall'avv. C F, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., Via Carlo Zima, 3;

contro

U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 2012/106741 del 25 luglio 2014, notificato il 10 agosto 2014, di rigetto della domanda volta all’emersione dal lavoro irregolare presentata a favore del ricorrente ai sensi del d. lgs. 109/2012;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

2. Precisato che le parti presenti non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;

3. Considerato in fatto quanto segue:

3.1. La procedura di emersione presentata dal sig. Mauro Taglietti a favore dell’odierno ricorrente ha visto una conclusione negativa, a causa del fatto che è stata ritenuta non dimostrata la sua presenza in Italia, ininterrotta, per tutto il periodo previsto dalla legge e cioè a decorrere da un momento anteriore al 31 dicembre 2011.

3.2. Nel ricorso si sostiene, però, che tale presupposto sarebbe stato regolarmente documentato, con la conseguenza che la generica formula utilizzata dall’Amministrazione sarebbe inidonea a consentire di comprendere per quale motivo sia stata ritenuta non provata la presenza in Italia del ricorrente: egli, infatti, ha ottenuto un permesso di soggiorno per asilo politico il 24 settembre 2007, successivamente rinnovato e che gli ha consentito, già nel 2010, di stipulare un contratto di lavoro con il datore che ne ha chiesto l’emersione dal lavoro irregolare.

3.3. La continuità di tale rapporto di lavoro risulta essere dimostrata dalle buste paga intestate all’odierno ricorrente, relative a tutti gli anni dal 2010 al 2014 e dai relativi CUD.

3.4. Inoltre, l’ultimo figlio del ricorrente è nato a Brescia il 14 novembre 2011;

4. Dato atto che l’Amministrazione, nella propria relazione, ha evidenziato che il ricorrente, a riprova della presenza in Italia, avrebbe prodotto un precedente permesso di soggiorno, la cui scadenza è risultata contraffatta;

5. Premesso che non è dato comprendere quale sia la contraffazione riscontrata, dal momento che il permesso di soggiorno rilasciato nel 2007 risulta essere stato rinnovato fino al 2009 e, comunque, quale interesse il ricorrente avrebbe avuto a contraffare un documento comunque scaduto nel 2009 e, dunque, non utile al fine di ottenere i benefici di legge richiesti;

6.

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