TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-06-14, n. 202402221

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-06-14, n. 202402221
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402221
Data del deposito : 14 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2024

N. 02221/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01092/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2019, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. E L F in Catania, corso delle Province 203;

contro

AGEA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del provvedimento Prot. Agea -OMISSIS-, notificato in data 15/04/2019, avente ad oggetto la sospensione del procedimento di erogazione dei contributi comunitari;

della nota prot. n. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso con l’atto impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di AGEA;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 maggio 2024 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 13 giugno 2019 e depositato in data 9 luglio 2019, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’Agea ha disposto la sospensione del procedimento di erogazione dei contributi comunitari, a seguito della mera ricezione di “segnalazione” della Guardia di Finanzia ove venivano contestati al legale rappresentante indebite percezioni di contributi comunitari nell’ambito del PSR – Misura 123 “Aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria” – campagna 2009”.

Deduceva al riguardo, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:

1) “Violazione degli artt.7 e ss. della Legge n.241/1990 – violazione del principio del giusto procedimento.” atteso il mancato coinvolgimento nel procedimento;

2) “Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria – irragionevolezza ed ingiustizia manifesta - eccesso di potere per sviamento - violazione e falsa applicazione dell'art. 33 del D. Lgs. 18/05/01, n.228” atteso che la motivazione del provvedimento impugnato, contenente un generico riferimento alla “segnalazione” della Guardia di Finanza, era inidonea a giustificare l’adozione del provvedimento impugnato;

3) “Violazione e falsa applicazione dell'art.33 del D.Lgs. 18/05/2001, n.228 - violazione di legge per difetto di istruttoria – eccesso di potere per travisamento dei fatti oltre che per illogicità e contraddittorietà manifeste - eccesso di potere per sviamento” posto che la segnalazione della Guardia di Finanza dava una rappresentazione dei fatti errata e fuorviante. Le contestazioni sollevate nella suddetta segnalazione e formulate dal PM partivano, infatti, da un’errata premessa, l’aver ritenuto che l’esistenza di un contratto di appalto costituisse presupposto per il finanziamento ottenuto e che l’esecuzione stessa di un reale rapporto di appalto costituisse presupposto per la erogazione del finanziamento. Viceversa, quanto al fatto che “l'esistenza di un contratto di appalto non è presupposto del finanziamento”, evidenziava che per la realizzazione delle opere edili ammissibili a finanziamento era sufficiente predisporre un progetto dettagliato e corredato di computo metrico estimativo sulla base del “prezzario opere pubbliche” vigente al momento: l’azienda aveva proposto una domanda d’aiuto iniziale per opere edili di ammontare complessivo di €.2.624.326,90 quantificate nel computo metrico allegato all’istanza. Tant’è che con richiesta prot. n.00908 del 02 luglio 2012, aveva presentato una variante, con la quale proponeva di realizzare opere edili per un importo di €.3.312.303,94, accolta e finanziata a con DDS n.2646/12 del 02 agosto 2012. Quanto, invece, alla “esistenza di un contratto di appalto non costituisce presupposto per la legittima erogazione delle somme ad avanzamento lavori”, rilevava che non era stata richiesta la produzione di alcun contratto di appalto né in fase di presentazione dell’istanza per la partecipazione al Bando, né in fase di rendicontazione delle opere realizzate avvenuta unicamente con la presentazione del computo consuntivo. Inoltre, con riferimento al fatto che “L’intervento progettuale è stato realizzato nel rispetto delle condizioni dettate dal Bando in base al quale l’ammissione al finanziamento è legato ad un punteggio assolutamente indipendente dall’esistenza di un contratto per l’esecuzione di opere edili.”, sosteneva di essere nel possesso dei requisiti per essere ammessa in graduatoria a beneficiare degli aiuti considerato che tra i requisiti per essere ammessi nella graduatoria finale era richiesta l’esistenza di un contratto di appalto per l’esecuzione delle opere. Senza tacere che la normativa vigente al momento della pubblicazione del Bando misura 123 del

PSR

2007-2013 “non poneva vincoli o limiti alla beneficiaria del finanziamento nella individuazione dei soggetti ai quali affidare i lavori per l’esecuzione delle opere ammesse a finanziamento e/o nella scelta dei fornitori dei materiali e delle aziende fornitrici di macchine ed attrezzature nè il Bando poneva preclusioni, restrizioni o divieti di affidamento dell’esecuzione delle opere e/o delle forniture ad aziende in qualche modo legate al beneficiario”.

Inoltre, riguardo al fatto che “il Bando non imponeva alla beneficiaria dei contributi l’obbligo giuridico di procedere con gara pubblica all’affidamento dell’appalto per la realizzazione delle opere edili”, sottolineava che l’attività svolta dalla società Bellavista s.r.l. era da ascrivere al ruolo di General contractor (contraente generale). Ed invero, ritenendo non percorribile il ricorso all’esecuzione dei lavori in economia, si era avvalsa di personale di altra impresa edile quale General Contractor, senza con ciò contravvenire ad alcuna norma vigente né alle disposizioni del

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