TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2019-04-01, n. 201901793

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2019-04-01, n. 201901793
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201901793
Data del deposito : 1 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/04/2019

N. 01793/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01835/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1835 del 2017, proposto da
A C, rappresentato e difeso dall'avvocato A A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, viale Gramsci n. 19;

contro

Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, non costituita in giudizio;

per l’esecuzione

della sentenza n. 1714/2016, pronunciata dal Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in data 23.06.2016, resa esecutiva in data 12.07.2016, notificata all’A.S.L. Napoli 3 Sud in data 21.07.2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza specificata in epigrafe, con la quale l’ASL Napoli 3 Sud ha accertato che A C: “ ha di fatto espletato le mansioni di Direttore dell’Unità Operativa Complessa Assistenza Riabilitativa dall’1.6.2004 al 7.3.2011 ”;
ha svolto le mansioni di Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione dell’ex ASL Na 4 dal 7.12.2007 al 30.8.2009 ”. Ha condannato, altresì, “ l’Asl Na 3 Sud a pagare al ricorrente la somma complessiva di € 13.144,66 ” (…), “ oltre interessi al saggio legale dal giorno della maturazione di ogni singola voce al saldo ”, compensando le spese di lite.

Chiede: che il Tribunale accerti l’inottemperanza dell’ASL intimata alle statuizioni contenute nella predetta sentenza;
che l’Azienda sanitaria debitrice sia condannata ad adottare tutte le misure necessarie al fine di consentire l’esatta esecuzione della sentenza, nonché al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114/4, lett. e), c.p.a.;
la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza dell’amministrazione;
la condanna dell’ASL intimata al pagamento delle spese di lite.

L’Azienda Sanitaria di Napoli 3 Sud non si è costituita in giudizio.

Parte ricorrente ha depositato, in data 6.2.2019, certificazione attestante la mancata impugnazione della sentenza n. 1714/2016.

All’udienza camerale del 27 marzo 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio osserva sinteticamente, come imposto dall’art. 3/2 c.p.a., quanto segue.

Sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso in esame, nei termini che saranno subito specificati.

La sentenza di cui si chiede l’esecuzione, munita di formula esecutiva in data 12.07.2016, è stata notificata all’amministrazione debitrice in data 21.7.2016;
sono trascorsi i 120 giorni di cui all’art. di cui all’art. 14/1 d.l. n. 669/1996, conv. l. n. 30/1997;
l’ASL non ha provato l’adempimento, come sarebbe stato suo onere, non essendosi neppure costituita in giudizio.

Va dunque dichiarato l’obbligo dell’ASL Napoli 3 Sud di dare esatta e completa esecuzione al titolo azionato e di corrispondere pertanto alla parte ricorrente le somme liquidate in sentenza. L’amministrazione dovrà provvedere al pagamento del dovuto entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica del presente provvedimento, ove perfezionatasi in data anteriore a quella della predetta comunicazione.

Per il caso di ulteriore inerzia dell’ente, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente della Direzione Contabilità ed Economato e Tributi - Area Servizi Finanziari - della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delegare un funzionario di idonea competenza tecnica all’interno della struttura, il quale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine precedente, previa comunicazione della parte ricorrente, darà corso al pagamento mediante il compimento di tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Il compenso per l’eventuale funzione commissariale andrà posto a carico dell’amministrazione intimata e verrà liquidato con separato decreto all’esito dello svolgimento dell’incarico e dietro presentazione, nei termini previsti dall’art. 71 DPR n. 115/2002, di istanza e di documentazione delle eventuali spese sostenute.

Va accolta la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora, di cui all’art. 114/4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza e fino al saldo o, in mancanza, sino alla data di insediamento del commissario ad acta (cfr. Cons. di stato, IV, sent. n. 5014/2015).

Le spese di lite, comprensive delle spese successive funzionali al giudizio di ottemperanza, si liquidano secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto non solo del valore della controversia ma anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.

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