TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-04-04, n. 202400335

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-04-04, n. 202400335
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400335
Data del deposito : 4 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2024

N. 00335/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00769/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 769 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;



per l’annullamento

- del provvedimento n. -OMISSIS-di protocollo del -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, con cui il comando generale dell’Arma dei Carabinieri, I reparto - SM - ufficio stato giuridico, avanzamento e disciplina personale marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri, ha determinato il collocamento del ricorrente in congedo per “ non ammissione in servizio permanente ”;

- della determinazione n. -OMISSIS- Pers. - Cong. di protocollo del -OMISSIS-, con cui è stato trasmesso il provvedimento di collocamento in congedo;

- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è stato arruolato nell’Arma in data -OMISSIS-, in qualità di Carabiniere effettivo in ferma volontaria quadriennale con un contratto a tempo determinato, suscettibile di essere trasformato, come previsto dall’art. 948 del D.lgs. n. 66/2010, in contratto a tempo indeterminato, qualora il militare in ferma volontaria dimostri, al termine della stessa, di essere meritevole “ per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento ”.

In data 1° febbraio 2023, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Mondovì, giudicando il militare “ non meritevole di continuare a prestare servizio nell’Arma ”, ha avanzato nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 949 del D.lgs. n. 66/2010, formale proposta di non ammissione in servizio permanente e gli ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, l’avvio del relativo procedimento.

La richiamata proposta è giunta al Comando Generale con il concorde parere della scala gerarchica del militare ed è stata sottoposta al vaglio della Commissione di Valutazione e Avanzamento, la quale ha formulato il proprio parere favorevole al proscioglimento.

Al termine dell’istruttoria, con determinazione prot. n.-OMISSIS-, in data -OMISSIS-, notificata il successivo -OMISSIS-, il Comando Generale dell’Arma ha collocato il ricorrente in congedo, per non ammissione in servizio permanente, a decorrere dal 13 dicembre 2022, ovvero al termine del naturale periodo di ferma volontaria sottoscritto.

Il ricorrente ha censurato gli anzidetti provvedimenti, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi: eccesso di potere per difetto di istruttoria e di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi