TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-06-17, n. 202401826

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-06-17, n. 202401826
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401826
Data del deposito : 17 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2024

N. 01826/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02546/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2546 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A L e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
Prefettura della Provincia di Monza e Brianza - U.T.G. e Prefettura di Milano - U.T.G., non costituite in giudizio;



nei confronti

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R D V e F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo difensore in Milano, via Filippo Turati, n. 8;



per l'annullamento

previa sospensione cautelare dell'efficacia

- del decreto prot. n.-OMISSIS- adottato dal Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza in data 25/9/2023, inviato dal Comune di -OMISSIS- al ricorrente in data 3/10/2023;

- della nota del 4/9/2023 con la quale il Sindaco di -OMISSIS- ha chiesto al Prefetto di Monza la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza in capo al ricorrente;

- della nota del 3/10/2023, con la quale il Sindaco di -OMISSIS- ha riconsegnato al Prefetto di Monza il decreto di conferimento al ricorrente della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

- della nota della Prefettura di Milano – UTC – AREA I OSP – Polizia Amministrativa Prot. n.-OMISSIS-del 27/9/2023 di trasmissione del decreto di revoca della qualifica di Agente di pubblica sicurezza al Comando di Polizia Locale del Comune di -OMISSIS-;

- della nota del 24/7/2023 del Segretario Generale del Comune di -OMISSIS- contenente richiesta al Responsabile del Servizio di Polizia Locale di distacco di un operatore di polizia locale;

- della nota del 25/7/2023 del Responsabile del servizio di Polizia Locale con la quale si è disposto il distacco/assegnazione del ricorrente presso l'ufficio tributi;

e di ogni altro atto presupposto e/o prodromico, successivo, consequenziale e comun-que connesso, anche allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- espone di essere agente di Polizia Locale fin dal 1986 e, dal marzo del 2010, di prestare servizio presso il Comune di -OMISSIS-.

2. Con provvedimento del 25.07.2023, stante l’esigenza di rafforzare i controlli in materia tributaria, il responsabile del servizio di Polizia Locale del Comune di -OMISSIS- ha disposto il distacco del ricorrente presso l'Ufficio Tributi dell’ente con decorrenza dall’1.8.2023.

3. Con il presente ricorso il signor -OMISSIS- impugna, oltre a plurimi atti dell’amministrazione comunale in epigrafe specificati, il decreto prot. -OMISSIS- del 25.09.2023 con cui la Prefettura di Monza e Brianza, su richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di -OMISSIS- in ragione della destinazione del dipendente a compiti esclusivamente amministrativi, ha revocato la qualifica di agente di pubblica sicurezza al medesimo precedentemente conferita.

4. A sostegno del gravame articola le seguenti censure.

- “ I. Violazione e/o errata interpretazione e applicazione dell’art.18 del RD 31/8/1907 n.690; dell’art.5 c.3 della L. 7/3/1986 n.65; dell’art.13, commi 1 e 16 della L.R. 6/2015; dell’art. art.57 cpp ”: il ricorrente denuncia l’illegittimità della revoca poiché disposta al di fuori dei casi tassativi di cui all’art. 5, comma 3 della L.65/1986, nei quali è consentito al Prefetto l’esercizio di detto potere; inoltre, poiché ogni dipendente che svolge funzioni di Polizia Locale dovrebbe essere anche agente di pubblica sicurezza, la circostanza che il ricorrente sia tuttora in organico presso la Polizia Locale in qualità di addetto a funzioni di accertamento e controllo in materia tributaria risulterebbe ex se impeditiva della revoca della qualifica;

- “ II. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti erroneità nel presupposto ”: il Comune avrebbe errato nel ritenere di poter chiedere la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza in capo al ricorrente per il solo fatto di averne “spostato” la postazione di lavoro, poiché, nella fattispecie, non vi sarebbe stato alcuna ipotesi di “mobilità interna”, di “trasferimento ad altro settore” o di distacco, come invece si leggerebbe negli atti impugnati; difatti, il ricorrente continuerebbe a essere agente di Polizia Locale incardinato nel relativo servizio, con l’ulteriore attribuzione di nuove funzioni relative ai controlli in materia tributaria;

- “ III. Violazione dell’art.3, della l. 7/8/1990 n.241 – motivazione apparente, erronea ed incongrua e comunque contraddittoria ”: la richiamata circostanza del trasferimento per mobilità interna ad altro settore dell’amministrazione non sarebbe rispondente alla realtà dei fatti e, quindi, risulterebbe inidonea a sorreggere il provvedimento, trattandosi nella fattispecie di un mero distacco temporaneo; da qui anche la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato;

- “ IV. Vizi del procedimento – Violazione degli artt.3, c.1, u.c., 7, 8 e 10 della l.7/8/1990 n.241 – Difetto assoluto di istruttoria – Violazione del principio del giusto procedimento ”: la Prefettura si sarebbe appiattita sulla comunicazione dell’ente locale, fino a riformularne il contenuto in modo da rendere il provvedimento di revoca meno incongruo, mentre avrebbe dovuto avviare un’istruttoria e consentire anche al ricorrente di parteciparvi;

- “ V. Sviamento – Violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione ”: il ricorrente denuncia la condotta del Comune di -OMISSIS-, che avrebbe palesemente e reiteratamente violato non solo il principio di legalità ma anche quelli di efficacia ed economicità.

5. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno e il Comune di -OMISSIS-, sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sia perché proposto cumulativamente avverso provvedimenti diversi, sia per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo con riferimento agli atti emanati dal Comune in qualità di datore di lavoro (nota del 24.7.2023 del Segretario Generale del Comune di -OMISSIS- e nota del 25.7.2023 del Responsabile del

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