TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-05-09, n. 201404843

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-05-09, n. 201404843
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201404843
Data del deposito : 9 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04861/2010 REG.RIC.

N. 04843/2014 REG.PROV.COLL.

N. 04861/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4861 del 2010, proposto da:
F F, rappresentato e difeso dall'avv. D S, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Lucia Scappaticci in Roma, viale delle Milizie, 38;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del diniego riconoscimento infermita' dipendente da causa di servizio e del conseguente rigetto della richiesta di equo indennizzo


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, già vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, affetto da cardiopatia ischemica con impianto PMK ed ernia iatale e duodenite bulbare ha chiesto il riconoscimento di tale patologie come dipendenti dal servizio espletato.

Sottoposto a visita dalla Commissione Medica Ospedaliere di Roma il 5.3.2009, gli veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, con diritto alla pensione privilegiata, categoria 2 della tabella A, e all’equo indennizzo.

Con successivo provvedimento (n. 623/N del 17. 2.2010) il Ministero della Difesa, su parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, respingeva però la sua domanda, con conseguente diniego dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Contro quest’ultimo provvedimento ha quindi proposto l’odierno ricorso deducendo:

- l’eccesso di potere per inadeguatezza della motivazione, per errata valutazione dei servizi prestati, per carenza di istruttoria, per illogicità;

In sostanza l’Amministrazione ha illegittimamente negato il riconoscimento della causa di servizio per la patologie da cui lo stesso ricorrente è affetto, trascurando di considerare quanto riconosciutogli dalla Commissione Medica Ospedaliera.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 23.6.2010.

La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 22 gennaio 2014.

Il ricorrente si duole che l’intimata Amministrazione non gli ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle patologie sopra indicate, sofferte in ragione delle servizio dallo stesso svolto nell’Arma dei Carabinieri presso il Nucleo di Tutela del Patrimonio Artistico.

Lamenta, in particolare, l’illegittimità del diniego opposto e del parere negativo del Comitato per la Verifica per le Cause di Servizio reso il 22.12.2009 (adunanza n. 632/2009).

Il ricorso non è fondato.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con parere n. 9953/2009 ha, come detto, accertato la non dipendenza delle infermità del ricorrente dal servizio svolto.

Sulla base di tale motivato parere, il Ministero della Difesa ha infine adottato il decreto impugnato dal ricorrente.

Ciò premesso, va rilevato che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in quanto organo specificamente deputato a pronunciarsi nell’ultima e conclusiva fase del procedimento di concessione dell’equo indennizzo, è chiamato a rivedere qualunque precedente giudizio (nel caso di specie quello del CMO di Roma).

Il Comitato di Verifica non ha ritenuto l’infermità del ricorrente dipendente da causa di servizio, contrariamente alla Commissione Medica Ospedaliera, sulla base dell’esame di tutti gli elementi connessi al servizio prestato risultanti dagli atti assunti all’istruttoria dello stesso Comitato. Tali elementi non sono stati ritenuti sufficienti neppure sotto il profilo concausale ai fini dell’insorgenza dell’infermità di cui è causa. Sul punto merita di essere ricordato come la Giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, parere n. 3448/2008) abbia affermato che la dipendenza da causa di servizio debba essere ancorata all’esistenza di specifici fatti che non possono coincidere con il normale svolgimento dell’attività di servizio, per quanto gravosa come quella militare.

Tale rilievo, peraltro, non è superato dal parere medico legale depositato agli atti del giudizio dal ricorrente.

Quanto poi alla contraddittorietà dei due pareri del CMO e del Comitato di Verifica, è pacifico, sempre in giurisprudenza (cfr. ex multis CdS, sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4950), che l’Amministrazione si deve pronunciare sul riconoscimento o meno della causa di servizio esclusivamente sulla base del parere di tale secondo organo.

Il parere del Comitato di Verifica, comunicato al ricorrente, è stato poi assunto come motivazione per relationem del conseguente ed impugnato decreto ministeriale che ha formalizzato il diniego.

Per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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