TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-12-02, n. 202400772
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Testo completo
Pubblicato il 02/12/2024
N. 00772/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00500/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cassino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lio Sambucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
A. per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione n. -OMISSIS- del Comune di Cassino avente ad oggetto deliberazione di -OMISSIS- e n.-OMISSIS-, determinazioni adottate a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS-, aventi ad oggetto le modalità di reclutamento dei vigili urbani inseriti nel piano del fabbisogno 2020/2022 e piano assunzioni;
- per quanto occorre possa della deliberazione di approvazione Piano triennale fabbisogno di personale (PTFP) 2022/2024 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
B. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 29 settembre 2023:
- della delibera di Giunta Municipale n.-OMISSIS-;
- della delibera di Giunta municipale n.-OMISSIS-: “Approvazione Piano fabbisogno triennale 2023-2025; assunzioni 2023 e ricognizione delle eccedenze e personale in esubero. Richiesta autorizzazione ad assunzioni”;
- della delibera di Giunta Municipale n.-OMISSIS- avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per l'attuazione del piano occupazionale approvato con delibera di giunta comunale n.-OMISSIS-”, con cui è stata statuita l'assunzione di n. 8 unità dell'Area degli istruttori, del profilo specialistico di Agente di Polizia Locale – scorrimento graduatoria di altri enti - indizione concorso pubblico, senza alcuna previsione di assunzione per i ricorrenti;
C. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 ottobre 2023:
per l’annullamento, oltre dei provvedimenti già gravati:
- della determinazione n. -OMISSIS-avente ad oggetto: “Attuazione della delibera di G.C. n.-OMISSIS- in ordine all'assunzione di numero otto unità dell'area istruttori profilo di agente di polizia locale. Determinazioni”;
- della determinazione n. -OMISSIS- avente ad oggetto “Assunzione di numero otto unità dell'area istruttori profilo di agente di polizia locale mediante utilizzo di graduatorie di altri enti - individuazione graduatoria”;
D. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31 gennaio 2024:
- della determina dirigenziale n. -OMISSIS- con cui il Comune di Cassino ha indetto il “concorso interamente riservato per soli esami mediante procedura di reclutamento ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017 per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 agenti di polizia locale”;
- dell'avviso pubblico indetto in ragione della determina dirigenziale n. -OMISSIS-;
- della determinazione n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cassino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori De Simone e Sambucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 5 luglio 2022 e depositato il 29 agosto 2022, la sig.ra -OMISSIS- e i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della deliberazione n. -OMISSIS- del Comune di Cassino avente ad oggetto: “deliberazione di -OMISSIS- e n.-OMISSIS-. Determinazioni a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS-. Modalità di reclutamento dei vigili urbani inseriti nel piano del fabbisogno 2020/2022 e piano assunzioni. Determinazioni” e della deliberazione di approvazione del Piano triennale fabbisogno di personale 2022/2024 ove necessario.
2. I ricorrenti espongono in fatto che, a seguito della selezione indetta dal Comune di Cassino, con bando del 19 aprile 2012, in qualità di vincitori di concorso hanno prestato servizio a tempo determinato nella funzione di agenti di polizia locale, inquadrati nella posizione giuridica C - posizione economica C1 - nei periodi dal -OMISSIS-al-OMISSIS- e dal -OMISSIS- fino al-OMISSIS-.
In seguito all’entrata in vigore dell’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 25.5.2017 hanno presentato, in data 4 luglio 2017, istanza di stabilizzazione, avendo prestato servizio alle dipendenze del Comune di Cassino per tre anni.
Il Comune di Cassino, con delibera di Giunta Comunale n. -OMISSIS-di riapprovazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019, ha, pertanto, provveduto ad inserire nella pianta organica i posti di agenti di polizia locale già ricoperti dai ricorrenti.
Inoltre, con delibera di Giunta n. -OMISSIS- di approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020, il Comune di Cassino ha statuito espressamente di dare corso all’assunzione di 3 vigili urbani con la seguente modalità: “stabilizzazione art. 20 D.L 75/2017”.
Con deliberazione n. -OMISSIS-, assunta dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale, il Comune di Cassino ha confermato di dare corso all’assunzione di 3 vigili urbani con la seguente modalità: “stabilizzazione art. 20 D.L 75/2017”, come già previsto con la delibera di Giunta n. -OMISSIS-.
Successivamente, il Comune di Cassino ha, tuttavia, approvato il piano triennale di fabbisogno del personale 2020/2022 ed il piano assunzioni 2020, con delibera di Giunta Comunale n.-OMISSIS-, disponendo il reclutamento per l’anno 2020 di n. 6 vigili urbani (invece dei 3 previsti in precedenza), tutti con la modalità del pubblico concorso e senza alcuna stabilizzazione.
Pertanto, i ricorrenti hanno impugnato tale delibera, con ricorso presentato dinanzi al Tar NA, R.G. n. -OMISSIS-.
Il ricorso è stato respinto con sentenza di questo Tribunale n.-OMISSIS-.
La sentenza di primo grado è stata però riformata dal Consiglio di Stato che, con sentenza n.-OMISSIS-, ha annullato gli atti impugnati, affermando come la scelta di indire il pubblico concorso in luogo della procedura di stabilizzazione prevista dalla normativa in esame non può essere rimessa alla “assoluta” discrezionalità dell’amministrazione, dovendo essere, all’opposto, sempre, motivata.
Nonostante le statuizioni del giudice d’appello, con la nuova deliberazione della Giunta Comunale n. -OMISSIS-, il Comune di Cassino ha nuovamente disposto di procedere all’indizione di un nuovo concorso per n. 6 vigili urbani, anziché dar corso alla procedura di stabilizzazione richiesta dagli odierni ricorrenti che, anche in considerazione del lungo periodo di tempo decorso dal loro impiego, secondo il Comune, non sarebbero più in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’assunzione.
3. Avverso la gravata deliberazione parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione dell’art 20 d.lgs. 75/2017. Violazione dell’art. 3 legge 241/90 per falsa motivazione e difetto della medesima. Violazione della circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione-OMISSIS-.
II. Violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990.
III. Violazione dell’articolo 21 quinquies e dell’art. 7 della legge 241 del 1990.
IV. Violazione dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75 del 25.5.2017.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Cassino contestando, nel merito, la fondatezza del gravame, ravvisando altresì taluni profili di inammissibilità quali, l’assenza del requisito dei tre anni di servizio per tutti i ricorrenti e della condizione di precariato con riguardo alla -OMISSIS- e al-OMISSIS-.
5. All’esito della camera di consiglio del 5 ottobre 2022, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda cautelare proposta.
6. In riforma della suddetta ordinanza, il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, del 20 gennaio 2023, ha accolto l’appello cautelare statuendo che:
“ Considerato che il difensore degli appellanti ha dichiarato, in sede di discussione, che l’interesse cautelare perdura solo per l’appellante -OMISSIS-;
ritenuto, di conseguenza:
a) che per gli appellanti -OMISSIS- e -OMISSIS-debba essere dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse in relazione all’istanza cautelare;
b) che per l’appellante -OMISSIS- sussista, invece il necessario fumus boni iuris - oltre che il danno evidente per la sua perdurante posizione di precariato - non avendo il Comune accertato in alcun modo il possesso o meno dei requisiti professionali in capo al medesimo ed avendo, inoltre, affermato, in contrasto con le statuizioni della sentenza di questa sezione, che i precedenti atti (piani del fabbisogno di personale approvati nel 2018 dalla Giunta comunale e nel 2019 dal Commissario straordinario) non avrebbero creato alcun affidamento in capo agli stessi;
ritenuto, dunque, che il Comune, nelle more della decisione di merito in primo grado, debba rivalutare il possesso o meno dei requisiti in capo agli appellanti (persistendo, in tale sede, l’interesse di tutti e tre, anche ai fini risarcitori), eventualmente valutando di applicare il comma 2 dell’art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede la possibilità per le amministrazioni di bandire procedure concorsuali riservate ”.
7. Con ricorso per motivi aggiunti del 29 settembre 2023 l’impugnazione è stata estesa alla:
- delibera di Giunta Municipale n.-OMISSIS- con cui, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n.-OMISSIS-, si è disposto di modificare le delibera della Giunta Comunale n.-OMISSIS- come segue “