TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2017-01-23, n. 201701129
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Testo completo
Pubblicato il 23/01/2017
N. 01129/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02663/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2663 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Acciaierie di Calvisano Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti F B e M V L R, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Allen & Overy in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 284;
contro
Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il Supporto nella Gestione delle Attività di Progetto del Protocollo di Kyoto, in persona del legale rappresentante p.t.;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t.;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t.;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
Cofely Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;
per l'annullamento
-quanto al ricorso introduttivo:
previa sospensione,
della Deliberazione n. 29/2013 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto avente ad oggetto "Notifica alla Commissione Europea della Tabella nazionale d’allocazione ai sensi dell'art. 51 del Regolamento 389/2013 e del relativo quantitativo annuo totale finale di quote assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente calcolate a norma dell'art. 10 bis,