TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2017-01-23, n. 201701129
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Pubblicato il 23/01/2017
N. 01129/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02663/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2663 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Acciaierie di Calvisano Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti F B e M V L R, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Allen &Overy in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 284;
contro
Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il Supporto nella Gestione delle Attività di Progetto del Protocollo di Kyoto, in persona del legale rappresentante p.t.;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t.;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t.;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
Cofely Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;
per l'annullamento
-quanto al ricorso introduttivo:
previa sospensione,
della Deliberazione n. 29/2013 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto avente ad oggetto "Notifica alla Commissione Europea della Tabella nazionale d’allocazione ai sensi dell'art. 51 del Regolamento 389/2013 e del relativo quantitativo annuo totale finale di quote assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente calcolate a norma dell'art. 10 bis, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE e dell’art. 10 paragrafo 9 della decisione 2011/278/UE";
per quanto occorrer possa, della Decisione della Commissione Europea 2013/448/UE;
di ogni altro atto preordinato, presupposto o comunque connesso;
-quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 11 aprile 2014:
previa sospensione,
della deliberazione n. 10/2014 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, recante “Rilascio delle quote di emissione per l’anno 2013”;
di ogni altro atto preordinato, presupposto o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comitato Nazionale Gestione Direttiva 2003/87/CE e Supporto Gestione Attività Progetto Protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visto l’atto depositato in data 12 novembre 2016, con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visto l’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2017 il Consigliere A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio ed i motivi aggiunti in seguito proposti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento;
- con atto depositato in data 12 marzo 2014 si sono costituiti il Comitato per la Gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il Supporto nella Gestione delle Attività di Progetto del Protocollo di Kyoto, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico, per poi produrre – nel prosieguo e precipuamente in data 24 marzo 2014 – una memoria difensiva;
- con atto depositato in data 12 novembre 2016 la ricorrente – dopo aver rappresentato che, “nelle more del presente giudizio e con riferimento ad un giudizio analogo, codesto ecc.mo Tribunale ha trasmesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea un’istanza di rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la compatibilità della Decisione della Commissione Europea 2013/448/UE con la normativa comunitaria, in particolare con la Direttiva 2003/87/CE”, e che, con sentenza depositata il 28 aprile 2016, “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato incompatibile il sistema di assegnazione delineato dalla Commissione rispetto alle prescrizioni contenute nella Direttiva” in esame e ha, dunque, “ordinato alla Commissione di rideterminarsi sul punto” – ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della causa e, pertanto, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare il ricorso improcedibile;
Ritenuto che, tutto ciò premesso, non permanga al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c. pr. amm.;
Ritenuto, in ultimo, che – tenuto conto delle peculiarità e della complessità della questione – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;