TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-06-16, n. 202310317
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Testo completo
Pubblicato il 16/06/2023
N. 10317/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13291/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13291 del 2016, proposto da S S, rappresentata e difesa dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ladispoli, in persona del legale rappresentante pro tempore dall'avvocato B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
V G, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell'autorizzazione di passo carrabile n. 3474/2006 rilasciata alla controinteressata per accedere all'area di proprietà della ricorrente, sita in loc. Marina di San Nicola, via Del Leone n. 2.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ladispoli e di Comune di Ladispoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 giugno 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora S S ha impugnato l’autorizzazione di passo carrabile prot. 3474/2006 rilasciata dal Comune di Ladispoli alla controinteressata riguardante l’accesso dalla strada pubblica di via del Del Leone in corrispondenza del civico n. 2 ad un’area privata, atto che la ricorrente afferma di essere venuta a conoscenza nel corso di un giudizio possessorio instaurato nei confronti della controinteressata volto a far cessare l’asserito abusivo parcheggio da parte di quest’ultima della propria autovettura nel giardino della ricorrente.
Quest’ultima lamenta la violazione dell’art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992 e il difetto di istruttoria in quanto sostiene che il Comune, nel rilasciare il titolo di passo carrabile, non avrebbe accertato se l’istante fosse proprietaria dell’area in cui intendeva accedere o se ne avesse la disponibilità. Inoltre, si afferma, il Comune non avrebbe tenuto conto della sentenza della Corte di appello di Roma n. 4234/2008 con la quale il giudice civile aveva respinto la domanda con la quale l’istante ha richiesto il riconoscimento del diritto ad un posto auto nel giardino di proprietà della ricorrente;quindi il Comune non poteva rilasciare il titolo in quanto la Corte di appello aveva escluso il diritto dell’istante di godere di un posto auto nel giardino della ricorrente in funzione della fruizione del quale era stato rilasciato il passo carrabile.
Nel costituirsi in giudizio la difesa dell’amministrazione comunale ha replicato puntualmente alle censure sollevate.
All’udienza del 9 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Dalla documentazione versata in giudizio emerge che la controinteressata risulta proprietaria di un villino costituente porzione di un edificio quadrifamiliare ricadente nell’area posta in corrispondenza via Del Leone civico n. 2, adiacente al villino di proprietà della ricorrente.
La controinteressata ha presentato nel 2006 al Comune, in qualità di proprietà di un immobile situato in corrispondenza di via Del Leone civico n. 2, domanda di regolarizzazione del passo carrabile riguardante un accesso, pari a 2,50 metri, preesistente al 1 gennaio 1993, realizzato dal Consorzio di lottizzazione dell’area in cui insistono anche gli immobili di proprietà della ricorrente e della parte avversa.
Il Comune sulla base di quanto dichiarato dall’istante rilasciava il provvedimento n. 3474/2006 di passo carrabile finalizzato ad accedere dalla via pubblica di via Del Leone civico n. 2 all’immobile di proprietà dell’istante.
Il provvedimento impugnato resiste alle censure mosse.
Non è contestato tra le parti che la controinteressata sia proprietaria di un immobile destinato ad abitazione situato in corrispondenza via Del Leone civico n. 2 e che il passo carrabile rilasciato dal Comune riguarda l’accesso dalla via pubblica per accedere all’immobile dell’istante attraverso un accesso preesistente realizzato in occasione della lottizzazione dell’area a servizio degli immobili.
Ne consegue che risultano accertati i presupposti previsti dagli artt. 22 e 27 del d.lgs. n. 285/1992 per il rilascio del titolo abilitativo che la legge non subordina alla preventiva titolarità di un’area destinata a posto auto, ma unicamente all’accesso ad un’area privata. Non assumono rilevanza di conseguenza le questioni domenicali, che rimangono impregiudicate tra le parti, attinenti la proprietà dell’area impiegata per posteggiare l’auto dell’istante che peraltro è stata oggetto di accertamento in data successiva all’adozione del provvedimento gravato che non potevano essere di certo prese in considerazione dall’amministrazione ai fini del rilascio del titolo.
In conclusione, il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.
In considerazione della peculiarità della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.